Investigazioni under cover della polizia giudiziaria

Il Libro dell'anno del Diritto 2016

Investigazioni under cover della polizia giudiziaria

Guido Sola

La Corte europea dei diritti dell’uomo affronta il tema della legittimità dell’azione del cd. agente provocatore, censurando la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU, per non avere l’autorità giudiziaria nazionale vagliato, in alcun modo, l’opportunità delle tecniche investigative prescelte dalla polizia, nonché per la mancanza assoluta, nell’ambito della legislazione russa, di linee-guida in materia di operazioni sotto copertura. Nel caso Veselov – osservano i giudici nazionali –, peraltro, non era stato possibile stabilire nemmeno se i cd. “informatori” avessero serbato mero contegno passivo ovvero avessero posto in essere una vera e propria istigazione a delinquere.

La ricognizione

Con la recentissima pronuncia Veselov e altri c. Russia1, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato la questione avente a oggetto la legittimità dell’azione del cd. agente provocatore.

«[D]isciplina antesignana … del metodo under cover»2, l’art. 97 d.P.R. 9.10.1990, n. 309 trasfonde, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, la tecnica dell’«investigazione simulata»3. Criticata dalla dottrina4, l’originaria formulazione della statuizione in commento fu, infine, sostituita dall’art. 4 terdecies, co. 1, d.l. 30.12.2005, n. 272, conv., con mod., in l. 21.2.2006, n. 49, con l’intento, per un verso, di ampliare i margini operativi propri della polizia giudiziaria, per l’altro verso, di «disciplinare nel dettaglio i rapporti [intercorrenti] tra … vertici della direzione centrale antidroga e … autorità giudiziaria»5.

Allo stato attuale della legislazione in materia, se, sotto il profilo dapprima menzionato, per «acquisire elementi di prova», la polizia giudiziaria potrà collaborare altresì con «ausiliari» e «interposte persone» – e, dunque, pure con soggetti privati – (art. 97, co. 4, d.P.R. n. 309/1990), dell’esecuzione delle anzidette operazioni dovrà essere data «immediata e dettagliata» comunicazione tanto alla direzione centrale per i servizi antidroga, quanto all’autorità giudiziaria (art. 97, co. 3, d.P.R. n. 309/1990).

La focalizzazione

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente … da un tribunale … il quale sia chiamato a pronunciarsi … sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti» (art. 6, § 1, CEDU).

Concetto generale e relativo, nel passaggio dal piano astratto a quello concreto, l’equità non può che dipendere dall’impostazione esegetica che la C. eur. dir. uomo ritenga di “sposare” caso per caso.

Repertori giurisprudenziali alla mano, non di meno, è dato osservare, per un verso, come, in ambito penale, lo Stato goda di minori libertà6, per l’altro verso, come il requisito dell’equità trovi applicazione con riguardo «ad ogni tipo di processo penale», indipendentemente dalla natura propria dell’illecito contestato all’imputato7.

E, se pure corrisponde a verità che l’equità deve essere vagliata avendo riguardo alla procedura «nella sua globalità»8, ciò non esclude che singoli fattori specifici, per quanto verificatisi a monte del processo9, non possano rivestire «importanza tale da risultare decisiv[i] nella determinazione del carattere equo del[lo stesso]»10. Nell’ottica del giudice sovranazionale, non compete alla C. eur. dir. uomo l’onere di «sostituirsi alle giurisdizioni [interne] nella ricostruzione dei fatti e nell’apprezzamento del valore probatorio da attribuire agli elementi prodotti in corso di causa»11. A ciò aggiungasi che, eccezion fattasi per la testimonianza, disciplinata dal § 3, lett. d) , l’art. 6 CEDU non contiene previsioni specifiche in materia di (ammissione delle) prove12.

Ciò non toglie che, data la singola fattispecie concreta, la prova acquisita «con tempi o modalità tali da limitare seriamente i diritti della difesa», palesandosi «illegittima», non possa generare la violazione «dei principi del processo equo»13.

Premesso che la CEDU «non vieta», in linea di principio, l’uso, da parte della polizia, degli «informatori segreti»14, s’è osservato, in giurisprudenza, che la corretta interpretazione dell’art. 6 CEDU impone vuoi di «restringer[n]e [i margini]» operativi, vuoi, soprattutto, d’«associarlo ad idonee garanzie». Quanto sopra anche laddove «si trattasse di combattere un flagello delle moderne società quale il traffico di stupefacenti»15: nemmeno l’interesse pubblico alla prevenzione e repressione del crimine, infatti, può giustificare l’uso processuale di compendi probatori «ottenut[i] in conseguenza di una provocazione o incitamento … esercitat[i] dalle forze di polizia»16.

Applicando codesti principi, la C. eur. dir. uomo ha condannato la Russia per violazione dell’art. 6, § 1, CEDU. I giudici di Strasburgo hanno osservato, in primis, come, nel caso Veselov, non fosse stato possibile stabilire nemmeno se i cd. “informatori” avessero serbato contegno passivo ovvero avessero posto in essere istigazione a delinquere.

Tanto nel caso Veselov quanto nel caso Druzhinin, peraltro, l’acquisto simulato di droga sarebbe stato organizzato dalla polizia, senza investire, in alcun modo, la competente autorità giudiziaria. Con la conseguenza che la decisione d’usare l’“agente provocatore” «non risulta[va] sufficientemente motivata». La qual cosa appare ancor più grave avendo riguardo al caso Druzhinin, se solo si considera che esso ricorrente non sembrava avere commesso reato alcuno «prima del coinvolgimento del cd. ‘informatore’» da parte della polizia.

In entrambi i casi, comunque, era mancato qualsivoglia «esame giurisdizionale» sull’opportunità (o meno) delle tecniche investigative prescelte.

I profili problematici

In chiave nazionale, se, per un verso, non sembra revocabile in dubbio che, laddove l’agente “infiltrato” superi i limiti imposti ex lege alla propria azione sotto copertura, serbando condotte aventi efficacia causale rispetto all’illecito ascritto all’imputato “provocato”, questi assuma la qualità di co–imputato, perplessità potrebbe suscitare, a ben guardare, l’attuale assetto normativo in materia di «[a]ttività sotto copertura» ex art. 97 d.P.R. n. 309/1990.

S’è visto supra come, nel recentissimo caso Veselov e altri, la C. eur. dir. uomo abbia reiteratamente censurato la mancanza di qualsivoglia «esame giurisdizionale» sull’operato della polizia e, più specificamente, sull’opportunità delle tecniche investigative prescelte da quest’ultima.

E, se pure corrisponde a verità che, dopo la novella operata dal legislatore del 2005, la polizia giudiziaria dovrà «immediata[mente] e dettagliata[mente]» notiziare, vuoi la direzione centrale per i servizi antidroga, vuoi l’autorità giudiziaria, dell’esecuzione di operazioni under cover, non sembra revocabile in dubbio che «la gestione di tale strumento [investigativo sia e] resti una prerogativa pressoché esclusiva delle forze dell’ordine». «[I]l che» – è stato correttamente osservato – «è destinato a suscitare non poche perplessità nel momento in cui si ha riguardo per i diritti fondamentali della persona»17.

Note

1 C. eur. dir. uomo, 2.10.2012, Veselov e altri c. Russia.

2 Ventura, N., Le investigazioni under cover della polizia giudiziaria, Bari, 2008, 197.

3 Amato, G., Droga e attività di polizia, Roma, 1992, 215.

4 V., in proposito, Barrocu, G., Le indagini sotto copertura, Napoli, 2011, 40 e ss.

5 Barrocu, G., Le indagini sotto copertura, cit., 41.

6 C. eur. dir. uomo, 21.5.2002, Jokela c. Finlandia.

7 C. eur. dir. uomo, 4.11.2010, Bannikova c. Russia; C. eur. dir. uomo, 10.3.2009, Bykov c. Russia.

8 C. eur. dir. uomo, 8.12.2009, Previti c. Italia.

9 C. eur. dir. uomo, 24.5.1991, Quaranta c. Svizzera.

10 C. eur. dir. uomo, 28.11.1991, S. c. Svizzera.

11 C. eur. dir. uomo, 20.1.2005, Rainer c. Italia.

12 C. eur. dir. uomo, 25.9.2001, Polizia giudiziaria e altro c. Regno Unito.

13 In questo senso, tra le altre, C. eur. dir. uomo, 18.3.1997, Mantovanelli c. Francia.

14 C. eur. dir. uomo, 1.7.2008, Malininas c. Lituania; C. eur. dir. uomo, 21.2.2008, Pyrgiotakis c. Grecia.

15 C. eur. dir. uomo, 9.6.1998, Teixeira de Castro c. Portogallo.

16 C. eur. dir. uomo, 4.11.2010, Bannikova c. Russia, cit.

17 Ventura, N., sub art. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in Codice di procedura penale commentato, Giarda, A.-Spangher, G., a cura di, III, Leggi speciali e complementari, IV ed., Milano, 2010, 11002.

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