INVENZIONE industriale

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)

INVENZIONE industriale (privativa industriale, XXVIII, 254; App. II, 11, p. 55)

Dino Marchetti

La protezione delle i. i. ha sempre avuto un carattere internazionale e ne è un chiaro indice la convenzione di unione firmata a Parigi nel 1883. Ma negli ultimi tempi l'evoluzione industriale ha accentuato l'esigenza di una più estesa ampiezza territoriale dell'ambito di protezione delle i. i. e di una semplificazione nelle relative procedure amministrative. Sono state, perciò, stipulate convenzioni internazionali tendenti, in particolare, sia a facilitare all'inventore l'accesso alla protezione in una pluralità di paesi centralizzando la procedura di deposito e di esame, sia a unificare, per quanto possibile, il diritto dei brevetti a livello internazionale.

Tali convenzioni, che l'Italia ha sottoscritto e per le quali è in corso la ratifica, sono:

1) Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963 sull'unificazione di alcuni elementi del diritto dei brevetti d'i.;

2) Trattato di Washington del 19 giugno 1970 per la cooperazione in materia di brevetti (comunemente denominato PCT);

3) Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973 sulla concessione dei brevetti europei;

4) Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975 sul brevetto comunitario.

Esaminiamo ora nelle linee essenziali le convenzioni:

A) Convenzione di Strasburgo. Creata nell'ambito del Consiglio d'Europa, intende armonizzare gli elementi essenziali del diritto dei brevetti, cioè le condizioni di brevettabilità delle i. e il contenuto e l'interpretazione del brevetto.

I suoi princìpi giuridici, che sono stati recepiti integralmente dal PCT e dalla convenzione sul brevetto europeo, sono costituiti dalle definizioni della novità, dell'apporto inventivo e dell'applicazione industriale. Un'i. è considerata come nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè da tutto ciò che ha formato oggetto di una divulgazione tale da consentire a una persona esperta d'intraprendere l'attuazione dell'i. qualunque sia il modo, il luogo o il tempo della divulgazione. Si tratta di una concezione della novità come "assoluta", del tutto analogo a quello accolto nella vigente legislazione italiana.

Perché vi sia attività inventiva occorre che l'i. non derivi in modo evidente dallo stato della tecnica ma, al contrario, si discosti da esso con un margine tale da poter superare, nella sua concezione, il semplice concatenarsi di riflessioni possibili a ogni persona esperta del settore. Il requisito dell'applicazione industriale si ha quando l'oggetto dell'i. può essere prodotto o utilizzato in ogni genere d'industria, compresa l'agricoltura.

B) Trattato di Washington (PCT). Introduce una procedura internazionale di deposito delle domande di brevetto, che può essere effettuata presso l'ufficio nazionale del depositante esplicando i suoi effetti in tutti gli stati contraenti indicati nella domanda. Il trattato prevede, inoltre, la predisposizione di un rapporto unico di ricerca delle anteriorità e, se il caso, anche di un rapporto d'esame preliminare da parte di autorità nazionali o internazionali specificamente incaricate. I vantaggi del sistema consistono nella possibilità per l'inventore di pervenire a molteplici protezioni attraverso un solo deposito e di valutare, a seguito dell'esame del rapporto sulle anteriorità, l'opportunità di mantenere la propria domanda di brevetto prima di sopportare ulteriori spese.

La prima fase della procedura ha inizio con il deposito di una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente, che, di solito, è l'ufficio nazionale del richiedente. L'ufficio trasmette un esemplare della domanda a Ginevra all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) per la registrazione e un secondo esemplare all'amministrazione competente incaricata della ricerca delle anteriorità. Per gli stati europei aderenti alla convenzione sul brevetto europeo, l'amministrazione competente è l'ufficio europeo dei brevetti, con sede a Monaco di Baviera.

Se, a seguito dell'esame del rapporto di anteriorità, il richiedente decide di mantenere la domanda, l'OMPI la trasmette, corredata del rapporto, a tutti gli uffici nazionali indicati dal richiedente e provvede alla sua pubblicazione con il rapporto di ricerca. Il rilascio del brevetto è effettuato dai singoli uffici nazionali, ai quali il richiedente deve, entro 20 mesi dalla data di deposito, versare le tasse e trasmettere una traduzione della domanda.

Il trattato prevede una seconda fase facoltativa, che consiste in un esame preliminare internazionale, che è eseguito da uffici nazionali o regionali appositamente incaricati, i quali verificano se le i., oggetto delle domande, corrispondano ai requisiti previsti dal trattato, cioè siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale.

La seconda fase è facoltativa, sia nel senso che gli stati, nel provvedere alla ratifica, possono dichiarare di non essere vincolati alla relativa parte del trattato; sia nel senso che, anche se lo stato non ha fatto la riserva, il richiedente ha facoltà di farlo eseguire o meno.

C) Convenzione sul brevetto europeo. Scopo principale di questa convenzione è d'introdurre una procedura europea centralizzata di concessione di brevetti in sostituzione delle singole procedure nazionali, consentendo al richiedente di ottenere, con il deposito di un'unica domanda, un brevetto d'i. che esplichi i propri effetti contemporaneamente in una pluralità di stati europei da lui indicati.

Rispetto alla convenzione di Strasburgo e al PCT la convenzione di Monaco rappresenta un progresso sulla via della cooperazione internazionale, prevedendo fra l'altro l'istituzione di un'autorità comune agli stati membri (l'Organizzazione europea dei brevetti) e, nel suo ambito, di un ufficio europeo dei brevetti. Non costituisce, però, lo stadio ultimo di un'evoluzione com'è, invece, il brevetto comunitario, giacché non introduce una legislazione materiale che si sostituisce alle legislazioni nazionali ma, unificando la procedura di deposito, consente il rilascio di un brevetto europeo che corrisponde a un fascio di brevetti nazionali, sottoposti come tali al diritto di ciascuno degli stati designati dal richiedente. Il brevetto, cioè, pur rilasciato in sede europea rimane puramente nazionale, con tutela limitata al territorio di ciascuno degli stati designati e con le regole proprie delle legislazioni nazionali degli stati stessi, salvo alcune che sono poste in maniera inderogabile dalla convenzione, quale quella della durata del brevetto stabilita in 20 anni.

La convenzione contiene, però, i princìpi per una unificazione ancor più marcata del diritto dei brevetti, consentendo espressamente a un gruppo di paesi contraenti di unificare, con un accordo separato, il brevetto europeo concesso per l'insieme dei loro territori in un brevetto comune, soggetto a un'unica disciplina. È in base a tale principio che i paesi della CEE hanno dato vita al brevetto comunitario. L'ufficio europeo dei brevetti ha sede a Monaco di Baviera. Lingue ufficiali di procedura sono il tedesco, il francese e l'inglese.

I princìpi sostanziali del brevetto europeo (novità, livello inventivo, applicazione industriale) sono gli stessi della convenzione di Strasburgo e sono stati sopra esposti.

La domanda (nella quale debbono essere indicati gli stati per i quali si chiede il brevetto) può essere depositata presso l'ufficio europeo o presso l'ufficio nazionale, se il diritto dello stato interessato lo prevede. Se la domanda, a un esame preliminare, si riveli accettabile e rispondente ai requisiti formali, si procede alla redazione di un rapporto di ricerca per verificare se l'i. risponde ai requisiti di novità e di livello inventivo. La domanda e il rapporto di ricerca vengono poi pubblicati. Segue una seconda fase solo se il richiedente ne fa istanza entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto. L'ufficio europeo esamina se la domanda risponde a tutti i requisiti formali e sostanziali e decide in merito alla concessione del brevetto.

D) Convenzione sul brevetto comunitario. È stato già sopra posto in rilievo che il "brevetto comunitario" è rilasciato in base a un diritto comune a tutti gli stati della CEE e costituisce un brevetto unitario che esplica gli stessi effetti in tutti i predetti stati e può essere trasferito o annullato solo come entità unica e solo come tale si estingue o decade. In tal modo è stata resa omogenea, per quanto possibile, la situazione del diritto dei brevetti negli stati della CEE, in tal modo contribuendo a eliminare ostacoli alla libera circolazione delle merci e distorsioni nella concorrenza.

Il brevetto comunitario altro non è che un brevetto europeo rilasciato per la totalità degli stati della CEE, i quali debbono essere designati congiuntamente nella domanda di brevetto, valendo come designazione di tutti la designazione di uno o più di detti stati. Rimane però fermo il diritto dei singoli stati di rilasciare brevetti nazionali. Presso l'ufficio europeo dei brevetti sono istituiti organi speciali, mentre la Corte di giustizia delle comunità europee funziona come corte di cassazione.

In conformità al carattere unitario del brevetto comunitario la nullità può essere dichiarata soltanto dall'ufficio europeo dei brevetti, contro le cui decisioni è ammesso ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità. Le azioni per contraffazione del brevetto sono attribuite alla competenza dei giudici nazionali.

Il sistema risultante dall'applicazione delle convenzioni internazionali, di cui sono stati esposti i princìpi fondamentali, costituisce nel suo insieme lo strumento giuridico più moderno e più idoneo per la protezione internazionale delle invenzioni. Le varie normative possono integrarsi reciprocamente e offrono all'inventore una gamma di possibilità, che gli consentono di spaziare dal brevetto nazionale a quello unitario valido per tutti gli stati della comunità o di avvalersi di procedure semplificate e meno costose per ottenere una serie di brevetti nazionali che, a seguito delle ratifiche, copriranno senz'altro l'area dei paesi più industrializzati.

Protezione delle nuove varietà vegetali. - Con l. 16 luglio 1974, n. 722, l'Italia ha ratificato le convenzioni di Parigi del 2 dicembre 1961 e di Ginevra del 10 novembre 1972 relative alla protezione delle novità vegetali. In precedenza si era molto dubitato della brevettabilità delle novità vegetali, sia perché non si riteneva inventiva l'attività del tecnico il quale con opportuni incroci o selezioni fosse riuscito a creare un vegetale che avesse stabilmente determinate caratteristiche, sia perché il contenuto del diritto di esclusiva avrebbe dovuto essere diverso da quello degli altri brevetti in quanto, per far nascere il nuovo vegetale, non occorre ripetere il procedimento, ma basta utilizzare i normali mezzi di riproduzione dei vegetali.

Il problema è stato risolto attribuendo all'inventore solo un brevetto di prodotto e non comprendendo nell'esclusiva il procedimento. In tali sensi è il d.P.R. 12 agosto 1975, n. 232, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la brevettabilità delle novità vegetali. Per tale decreto s'intende per novità vegetale quella, comunque ottenuta, che corrisponda ai seguenti requisiti: 1) sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità relative alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa; 2) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanga così com'è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo; 3) qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, delle varietà di partenza si distingua nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta.

La denominazione è data dal costitutore, il quale deve indicarla all'atto della presentazione della domanda di brevetto. Tale denominazione rappresenta la denominazione generica della nuova varietà vegetale brevettata e dev'essere utilizzata per contraddistinguerla anche dopo che è cessata la protezione.

La procedura per la concessione del brevetto presenta alcune particolarità rispetto a quella dei normali brevetti. Della domanda l'ufficio centrale brevetti dà notizia mediante avviso affisso sul proprio albo, in modo da consentire a terzi di presentare eventuali osservazioni. Accertata la regolarità formale della domanda, l'ufficio comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni e, in caso positivo, ne trasmette copia. Entro novanta giorni dalla comunicazione, il richiedente può domandare all'ufficio di dar corso alla domanda, replicando alle eventuali osservazioni e comprovando il pagamento delle relative tasse. Trascorso inutilmente il termine anzidetto, la domanda è considerata a ogni effetto ritirata.

Sulla domanda il ministero dell'Agricoltura deve esprimere il proprio parere e il brevetto può essere concesso solo se il parere sia favorevole.

Il brevetto ha la durata di quindici anni dalla data della sua concessione, ma gli effetti decorrono dalla data di deposito della domanda. La durata è di trent'anni per le piante a fusto legnoso, quali le viti, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali, gli alberi ornamentali.

Il brevetto per varietà vegetali è per ora limitato alle nuove varietà vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3) riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi portainnesti; 10) pioppo. Potrà essere gradualmente esteso ad altri generi e specie con decreti del ministro per l'Industria, di concerto con il ministro per l'Agricoltura. I generi e le specie protetti sono stati specificati all'atto del deposito degli strumenti di ratifica (Comunicato min. Esteri in Gazz. Uff. 10 sett. 1977).

Bibl.: P. Gori, Il diritto dei brevetti nella sua nuova disciplina europea e comunitaria, in Riv. dir. civ., 1974, p. 78.