INVENTARIO

Enciclopedia Italiana (1933)

INVENTARIO (dal lat. invenio "ritrovo"; fr. inventaire; sp. inventario; ted. inventar; ingl. inventory)

Carlo DRAGHI

Significa, in senso lato, rilevazione ed elencazione di oggetti, documenti, ecc.; in un senso più ristretto, ma più comune nella pratica, inventario vuol dire ricerca e descrizione, per mezzo di scritture ordinate, dei singoli elementi che compongono un patrimonio in un determinato momento. Per avere un inventario, dunque, basta determinare e scritturare beni economici; tuttavia, nell'uso generale, fatta eccezione per alcune specie d'inventarî, che più sotto saranno indicate, la compilazione dell'inventario presuppone anche la valutazione dei singoli beni descritti. Nella redazione dell'inventario si concreta, si può dire il più elementare atto di controllo, necessario per ogni azienda, e che costituisce l'indispensabile fondamento per la gestione e conservazione del patrimonio.

Gl'inventarî ai quali si allude più frequentemente nella pratica sono quelli di amministrazione, che le aziende compilano generalmente alla fine di ogni esercizio, con lo scopo di accertare i componenti del patrimonio, il loro valore, e, conseguentemente, le risultanze della gestione durante l'esercizio cui si riferiscono. Tali inventarî prendono il nome di bilanci (v. bilancio) allorché gli elementi patrimonialì omogenei vengono riepilogati in gruppi e a ogni categoria degli elementi stessi viene assegnato un valore, mettendo infine in evidenza la differenza fra i valori degli elementi attivi e i valori degli elementi passivi, differenza che prende comunemente il nome di capitale netto o patrimonio netto. L'art. 22 del codice di commercio stabilisce che il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili e immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura o provenienza.

Accanto a questa categoria d'inventarî figurano gl'inventarî di consegna, i quali non hanno altro scopo che di determinare lo stato di un complesso di beni economici attivi o passivi in occasione della consegna che di essi vien fatta a una persona che si assume la responsabilità di curarli secondo condizioni convenute. Inventarî di riconsegna, per contro, sono quelli compilati dall'agente responsabile, al quale i beni economici vennero affidati, allorché egli rende conto del suo operato. Inventarî analoghi a quelli testé descritti, in quanto mirano a conservare dei diritti, sono gl'inventarî che si compilano in occasione del fallimento di un commerciante a norma degli articoli 740, 741 e 742 del codice di commercio. Lo stesso scopo hanno anche gl'inventarî giudiziarî o notarili (inventarî di patrimonî spettanti ad assenti, quelli caduti in successione e accettati con il beneficio dell'inventario, ecc.).