Insolvenza

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Il fatto di non far fronte alle proprie obbligazioni, di non pagare un debito contratto. Costituisce uno dei due presupposti (quello cosiddetto ‘oggettivo’) in presenza dei quali il tribunale deve dichiarare il fallimento dell’imprenditore. L’insolvenza è presupposto per l’apertura anche di altre procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e rientra nella nozione di ‘stato di crisi’, necessaria per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ai sensi dell’art. 5 della l. fall. «lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Per quanto concerne gli «altri fatti esteriori» l’art. 7 della stessa legge menziona espressamente la fuga, l’irreperibilità o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore.

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