Indegnità a succedere

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L'indegnità (artt. 463-466 c.c.) è una particolare ipotesi di esclusione dalla successione a causa di morte che colpisce chi si sia reso colpevole di determinati gravi delitti nei confronti del de cuius o di coniuge, ascendenti e discendenti del de cuius; chi abbia indotto (oppure impedito) con dolo o violenza il de cuius a fare, mutare o revocare il testamento; chi abbia soppresso, celato o alterato il testamento del de cuius, o abbia confezionato un testamento falso e ne abbia fatto scientemente uso, o infine (a seguito della l. 8 luglio 2005, n. 137) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c. nei confronti del de cuius, non sia stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione.

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando il de cuius lo abbia espressamente riabilitato con atto pubblico o con un testamento, ma l'indegno non espressamente riabilitato, contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

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Successione a causa di morte

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