INCENDIO

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

INCENDIO (XVIII, p. 960)

Achille Donato Giannini

Odierna organizzazione dei vigili in Italia (p. 962). - Il servizio della prevenzione ed estinzione degl'incendî e dei soccorsi tecnici, a cui provvedevano i comuni nell'ambito del loro territorio, è stato unificato col r. decr. legge 10 ottobre 1935, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 833 (norme di applicazione approvate col r. decr. 9 marzo 1936, n. 470).

Esso è affidato al "corpo pompieri", posto alla dipendenza del Ministero dell'interno, e costituito: a) da un ispettorato centrale, che ha sede presso il detto ministero; b) dai corpi provinciali, con personale permanente e volontario, a loro volta composti da un comando provinciale e da un corpo pompieri, con sede nel capoluogo, e da un numero vario di distaccamenti nelle sedi minori. L'ispettorato centrale ha funzioni direttive e di coordinamento; il comando provinciale provvede al servizio di prevenzione degl'incendî mediante ispezione delle nuove costruzioni e dei locali adibiti a depositi o a industrie pericolose e il controllo dello stato di manutenzione degl'impianti di spegnimento; il corpo del capoluogo e i distaccamenti disimpegnano, nella zona ad essi assegnata, il servizio di estinzione degl'incendî e quello dei soccorsi tecnici in occasione di frane, di piene, di alluvioni, di improvvisa o temuta rovina di edifici o per la rimozione di ostacoli che intralcino la circolazione.

Per il funzionamento dei servizî le provincie tengono una gestione speciale delle entrate e delle spese; le prime costituite da un contributo dei comuni nella misura stabilita con decreto reale in rapporto al numero degli abitanti, dai contributi di enti o di privati, dal provento delle tasse per i servizî e per le visite tecniche di prevenzione degl'incendî e da altri cespiti. Presso il Ministero dell'interno, inoltre, è istituita una cassa sovvenzioni, alimentata da eventuali contributi di enti o di privati, da un concorso delle società di assicurazione contro gl'incendî nella misura del due per cento dei premî riscossi e da una quota dei contributi corrisposti dai comuni alle provincie.