Gruppo Europeo di Interesse Economico

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Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è un organismo di cooperazione transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica (persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività (attività professionali, di promozione dei prodotti del settore agroalimentare, di supporto alla gestione delle infrastrutture di diversi paesi ecc.), a condizione che appartengano almeno a due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall’attività del GEIE. Di solito è costituito per la partecipazione a grandi appalti pubblici.

Disciplina di base. - La disciplina comunitaria generale è dettata nel regolamento CE 2137/1985; i legislatori di ciascun paese membro hanno, poi, emanato specifiche norme integrative applicabili ai GEIE con sede centrale nello Stato. La disciplina generale prevede l’obbligo di indicare nel contratto per la formazione di un GEIE, che per le disposizioni di diritto interno deve avere forma scritta, denominazione (liberamente formata ma comprensiva della sigla), sede (situata all’interno della Comunità, individua la legge nazionale applicabile e il diritto internazionale privato dell’ordinamento di insediamento), oggetto del gruppo, luogo di registrazione e durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. La disciplina della pubblicità opera su più livelli: per i gruppi che hanno sede in Italia, la pubblicità a livello nazionale è affidata, in due fasi successive di un procedimento unitario, al registro delle imprese e alla Gazzetta Ufficiale; a livello comunitario, gli estremi della costituzione, così come dello scioglimento del GEIE, dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il mancato rispetto degli oneri di pubblicità espone gli amministratori e i liquidatori del GEIE a sanzioni, anche penali.

La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta la Comunità. La nullità del contratto di GEIE, che il regolamento affidava alla disciplina dei legislatori nazionali, è regolata dal d. l.lgs. 240/1991, quanto agli effetti, sulla falsariga della nullità delle società di capitali. Il trasferimento della sede da uno Stato membro all’altro, per la sua capacità di mutare la legge applicabile, è assoggettato a una disciplina di particolare rigore.

Il gruppo può venire a esistenza anche senza una dotazione patrimoniale iniziale formata da conferimenti dei membri, e non è necessaria la formazione di una posta di capitale quale valore indisponibile; eventuali contribuzioni effettuate dai membri sono da considerarsi a fondo perduto, senza vincolo di remunerazione, né impegno restitutorio allo scioglimento del gruppo.

Il GEIE deve avere almeno due organi: i membri, che agiscono collegialmente, e l’amministratore o gli amministratori. Ai membri spetta, in generale, ogni potere decisionale nella prospettiva di attuazione dell’oggetto del gruppo, mentre la funzione degli amministratori viene essenzialmente fatta coincidere con la rappresentanza del gruppo verso l’esterno. La responsabilità dei membri è solidale e illimitata per le obbligazioni del gruppo: essi sono chiamati a contribuire alle perdite nella misura prevista nel contratto o, in mancanza di specifica previsione, in parti uguali; per le conseguenze di tale responsabilità il legislatore comunitario rinvia ai diritti nazionali. La previsione, nel diritto interno, si è tradotta nell’esclusione dell’esposizione individuale a fallimento dei membri, pur in caso di fallimento del gruppo.

Il GEIE si scioglie per decisione dei membri all’unanimità o per pronuncia giudiziale. Dopo lo scioglimento, si avvia una fase di liquidazione, disciplinata sul modello di quella dettata per la società semplice, durante la quale permangono sia la soggettività del gruppo sia i poteri decisionali dei membri. La capacità giuridica del GEIE cessa con la chiusura della liquidazione, alla quale segue il procedimento pubblicitario, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. Il regolamento sancisce per il GEIE il principio inderogabile della trasparenza fiscale; i profitti o le perdite di un GEIE sono tassabili solo in capo ai suoi membri.

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