Giudizio direttissimo

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Procedimento speciale disciplinato dagli artt. 449-452 c.p.p. Viene instaurato sulla base di una scelta insindacabile del p.m. e si caratterizza per la mancanza dell’udienza preliminare.

Per i reati di competenza del tribunale collegiale o della corte d’assise, il giudizio direttissimo si può instaurare nei seguenti casi: a) quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato: se il p.m. ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto; b) quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato: in tale ipotesi l’imputato è presentato in udienza dal p.m. non oltre il trentesimo giorno dall’arresto; c) quando una persona ha già reso confessione nel corso dell’interrogatorio: l’imputato, libero o in stato di custodia cautelare, viene citato a comparire a un’udienza non successiva al trentesimo giorno dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Se il giudizio direttissimo viene proposto fuori da questi casi, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

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