Giornalisti. Diritto del lavoro

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Giornalista si definisce chi scrive per i giornali e chi collabora, come redattore, alla compilazione di un giornale. Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che definisca con esattezza il contenuto del lavoro dei giornalisti, tuttavia la definizione è ricavata in via interpretativa dalla giurisprudenza. Il lavoro dei giornalisti è considerato come la prestazione di lavoro volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; attività che deve essere svolta con obiettività, pur sussistendo una valutazione critica. Dal punto di vista contrattuale, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di editori, di aziende editrici di quotidiani o periodici o di agenzie di informazione per la stampa. Si considera altresì rapporto di lavoro giornalistico anche quello alle dipendenze di emittenti televisive del servizio pubblico, ovvero di concessionari privati. La disciplina dell’attività lavorativa è dettata dalla l. n. 69/1963, nonché dalla l. n. 416/1981, così come modificata dalla l. n. 67/1987, e dalla l. n. 62/2001, che contiene profili di disciplina ulteriore. Esiste inoltre un contratto collettivo di categoria che si applica a tutti i giornalisti e che disciplina sia gli aspetti normativi sia quelli economici. Per i giornalisti che esercitano la loro professione in modo stabile, continuativo ed esclusivo è obbligatoria l’iscrizione nel relativo albo professionale, che determina la differenza tra i giornalisti professionisti e i giornalisti pubblicisti. Questi ultimi sono coloro che, pur svolgendo attività giornalistica retribuita, hanno per professione altra attività. I giornalisti pubblicisti sono comunque iscritti in un particolare registro tenuto presso l’Ordine dei giornalisti.

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