GATT

Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)

GATT (General Agreement on Tarifs and Trade; Accordo generale per i dazi e il commercio, App. III, I, p. 711)

Luciano Vandone

Il 30 ottobre 1947, a Ginevra, ventitrè paesi - rappresentanti quasi tre quarti del commercio internazionale - conclusero l'Accordo generale per i dazi e il commercio che costituisce tuttora una delle pietre miliari della collaborazione economica internazionale. L'Accordo generale originario è diviso in tre parti fondamentali. La parte prima riguarda il trattamento della "nazione più favorita" in generale e fa particolari riferimenti alle concordate liste di concessioni tariffarie. La parte seconda riguarda la disciplina di ciascun paese contraente in materia tributaria e di regolamentazione interna; stabilisce speciali disposizioni relative a un ristretto numero di merci, al traffico di transito, ai diritti antidumping e compensatori, alla determinazione dei valori in dogana, alle formalità inerenti alle importazioni ed esportazioni; considera l'eliminazione delle restrizioni quantitative e l'opportunità di applicare una politica coordinata in materia valutaria. La parte terza riguarda il traffico di frontiera, le unioni doganali e considera, oltre a questioni procedurali, la facoltà - riconosciuta alle singole parti contraenti - di modificare o addirittura di sospendere una o più concessioni.

Nel 1965 è stata aggiunta una parte quarta, che considera gl'impegni che i paesi sviluppati si sono assunti per ridurre o eliminare gli ostacoli alle esportazioni dei prodotti dei paesi sotto-sviluppati. Fra tali impegni, vi è anche quello di ridurre gli oneri fiscali che possono ostacolare la domanda di tali prodotti. Si noti che la prima e la terza parte hanno avuto piena applicazione, sia pure a titolo provvisorio - ma il provvisorio dura ormai dal 1947. La seconda parte viene applicata solo "nella misura compatibile con la legislazione vigente in ciascun paese".

Le più importanti disposizioni dell'Accordo si articolano nei seguenti punti:

a) L'art. I precisa l'impegno a concedere la clausola della nazione più favorita nella forma incondizionata e illimitata, in modo che le tariffe applicate da ogni paese ai prodotti importati da altri paesi divengano pressoché uniformi.

Si ammisero, tuttavia, eccezioni per i sistemi preferenziali esistenti, stabilendo però che tali preferenze non potevano essere aumentate oltre i livelli esistenti a una determinata data (normalmente, al 10 aprile 1947).

b) Per evitare forme indirette di protezionismo, l'Accordo stabilisce che tutte le imposte indirette debbono colpire le merci interne allo stesso livello delle merci importate; che le regolamentazioni interne non possono gravare le merci importate più delle nazionali (art. III).

c) L'Accordo riafferma la libertà di transito, tanto per le merci che per i veicoli, attraverso il territorio di ciascun paese. Proibisce l'adozione di speciali dazi di transito o di altre regolamentazioni non giustificabili (art. IV).

d) Circa il dumping, l'Accordo ammette dazi compensatori, ma ne fissa i limiti all'effettiva differenza dei prezzi: e dà le norme per la comparazione di tali prezzi (art. VI).

Nella sessione del 1970, si è stabilito - peraltro - che uno stato importatore può far ricorso a misure antidumping solo se dimostra di subire un effettivo danno materiale.

e) L'Accordo stabilisce i criteri per la determinazione - da parte delle dogane - dei valori delle merci colpite da dazio ad valorem (art. VII). Tali disposizioni tendono a ridurre l'arbitrarietà nella valutazione delle merci, che costituisce per il commercio un peso anche più gravoso del livello dei dazi.

f) Le più importanti disposizioni sono indubbiamente quelle che riguardano le restrizioni quantitative. In complesso, tali disposizioni proibiscono l'adozione dei contingentamenti per normali scopi protettivi, ma permettono il loro uso quando un paese è forzato a ridurre le sue importazioni a causa di scarsezza di valuta estera.

La regola ammessa, in questo caso, è che tali forme di restrizione possano essere applicate solo per superare gravi difficoltà di natura valutaria e delle bilance dei pagamenti. A ogni modo, le misure dovrebbero essere applicate senza discriminare le fonti di offerta.

g) L'Accordo riconosce gli speciali problemi dei paesi sottosviluppati (art. XVIII) e ammette che in certi casi possono essere adoperati - a titolo transitorio - provvedimenti discriminatori, atti a incoraggiare le industrie nascenti.

h) A riguardo dei premi all'esportazione, si è stabilito che il paese che li adotta deve precisare i motivi che lo inducono a impiegarli e gli effetti attesi negli scambi internazionali (art. XVI).

La maggiore caratteristica dell'Accordo deriva dal fatto che la sua struttura multilaterale fa sì che le concessioni di ciascun membro a un altro vengano automaticamente e immediatamente estese a ogni altro membro del GATT. Si tratta di un sistema preferenziale valido solo per i paesi che fanno parte del GATT, e quindi - in sostanza - discriminatorio nei confronti di tutti gli altri paesi.

Il funzionamento del GATT - mancando ancora un organismo internazionale di controllo - viene analizzato in occasione delle sessioni annuali delle parti contraenti. Le sessioni del GATT sono diventate un importante congegno del meccanismo internazionale incaricato di esaminare le questioni di politica commerciale. I problemi posti in discussione riguardano - soprattutto - questioni di ordine commerciale, secondo la procedura prevista dall'art. 23, che permette di presentare dei reclami nel caso in cui dei vantaggi, risultanti dal GATT, vengano annullati o compromessi.

Oltre alle indicate sessioni annuali, sono tenute occasionalmente conferenze tariffarie aventi lo scopo di revisionare le concessioni fatte nell'ambito dell'Accordo. Fino a oggi si sono avute diverse conferenze tariffarie: a Ginevra nel 1947, ad Annecy nel 1949, a Torquay nel 1950-51, di nuovo a Ginevra nel 1956, nel 1960-62 e nel 1964-67. Quest'ultima conferenza, nota come "Kennedy Round" ha avuto per oggetto una riduzione sostanziale delle tariffe doganali e una facilitazione degli scambi internazionali. Il tasso delle riduzioni tariffarie si è aggirato intorno al 50%, fatta eccezione per i prodotti "sensibili" contenuti in "liste di eccezioni": si tratta di prodotti colpiti da tariffe elevate in alcuni paesi e da tariffe molto basse in altri.

Nel 1973 ha avuto inizio il "Nixon Round", cioè una nuova conferenza tariffaria promossa dall'organizzazione, avente l'obbiettivo di concordare una nuova sostanziale contrazione delle tariffe doganali tra gli associati, oltre che definire una serie di vantaggi supplementari per i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della Dichiarazione di Tokio del settembre 1973, l'istituzione ha accolto il principio - sostenuto soprattutto dai paesi della Comunità economica europea - di un parallelismo accentuato tra liberalizzazione degli scambi e corretto funzionamento del sistema monetario internazionale. Si è cioè riconosciuto formalmente che gli squilibri di natura valutaria possono compromettere in modo grave la regolarità dei flussi commerciali internazionali, vanificando - al limite - i risultati degli accordi tariffari e doganali.

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