Garanzia. Diritto civile

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Con garanzia si indica in genere ogni mezzo tendente ad assicurare al creditore l’effettivo soddisfacimento del credito e ad evitare i pericoli che possono derivare dall’inadempimento o dall’insolvenza del debitore. Da un punto di vista generale, tutti i beni presenti e futuri del debitore costituiscono garanzia dell’adempimento delle obbligazioni (art. 2740 c.c.). Più specificatamente la garanzia è un rapporto accessorio collegato con un rapporto principale di obbligazione e destinato a sopperire alla eventuale mancata esecuzione di questo. In tal senso dà luogo a particolari diritti reali, detti appunto di garanzia, quali l’ipoteca e il pegno; ovvero a rapporti puramente obbligatori, quali la fideiussione o l’avallo cambiario, e si distingue, perciò, in garanzia reale e garanzia personale. Può essere prestata dallo stesso debitore ovvero da un terzo, e si atteggia diversamente a seconda dei casi. Il termine garanzia indica altresì un obbligo, imposto dalla legge o convenzionalmente assunto, che grava su uno dei contraenti. Così, nella cessione del credito, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, se questa è a titolo oneroso (art. 1266 c.c.) e può assumere la garanzia della solvenza del debitore (art. 1267 c.c.). Nella vendita, il venditore deve garantire il compratore dall’evizione e dall’esistenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1476, n. 3, c.c.). Negli ultimi decenni si ricorre sempre più frequentemente a contratti atipici di G., non espressamente previsti e disciplinati dal legislatore ma più efficaci per la tutela degli interessi dei privati.

Contratti di garanzia finanziaria. - I contratti di garanzia finanziaria sono, ai sensi del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, i contratti di pegno o i contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compresi i contratti di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie, stipulati da determinati soggetti (ad esempio, banche centrali o organismi di investimento collettivo di valori mobiliari). Tra le caratteristiche principali di questi contratti, si segnala la possibilità di dare al creditore garantito, al momento dell’escussione della garanzia, la facoltà di a) vendere le attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita; b) appropriarsi delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione; c) utilizzare il contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita.

Voci correlate

Fideiussione

Contratto autonomo di garanzia

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