FRANCHIGIA

Enciclopedia Italiana (1932)

FRANCHIGIA

Pier Silverio Leicht

. Storia del diritto. - Nelle origini dei comuni conviene distinguere, in Italia come fuori, quelle città che riuscirono, o con la violenza o con una lenta trasformazione, a scuotere interamente il potere dei principi laici o ecclesiastici che vi esercitavano diritti di sovranità, dalle altre che vi rimasero soggette. Queste ebbero autonomie più o meno estese, ma riconobbero sempre un'effettiva soggezione a un principe ed esercitarono i loro poteri in base a diplomi di concessione del principe stesso. Tali sono le villes de bourgeoisie francesi, che, a differenza delle vere communes, non hanno diritto di nominare i proprî capi, né hanno pienezza di giurisdizione e potere di legiferare. Le villes de bourgeoisie hanno a proprio capo un prevosto o balivo nominato dal re, il quale amministra la giustizia ed esercita poteri di polizia, assistito sovente da scabini eletti dai cittadini. I diplomi di franchigia che stabiliscono gli aggravî ai quali debbono sottostare i cittadini, i poteri degli scabini, l'estensione del servizio militare, si chiamano lettres de bourgeoisie. Non dissimili sono le concessioni che i conti di Savoia fecero nei secoli XII e XIII a varie città e terre dei loro dominî. Già nel sec. XII si trovano concesse a Susa e ad Aosta, più tardi a Chambéry, a Pinerolo e ad altri luoghi. L'estensione della franchigia è varia, ma è concessa di regola la facoltà di formare il comune, di esigere qualche gabella o tassa per utilità degli abitanti, d'assistere il castellano nel render giustizia, di non essere assoggettati a servizî personali; il principe stabilisce pure a favore dei burgenses (abitanti del comune), limiti di tempo e di spazio per il servizio militare da loro dovuto e promette di non assoggettarli a gravezza senza il loro consenso: ciò che è fondamento giuridico al diritto d'intervenire alle adunanze degli Stati provinciali, nei quali si consente al sovrano di levare imposte per determinati motivi.

Simili diplomi di franchigia troviamo anche in altri territorî italiani, nei quali l'erompere delle libertà comunali non ruppe il nesso statale. Così avviene nel patriarcato d'Aquileia: esempio notevole di tali carte di franchigie, concesse a comuni che rimangono soggetti al principe, il quale nomina regolarmente un suo ufficiale a capo del comune, è il diploma dato nel 1248 dal patriarca Bertoldo al comune nascente di Udine. Analoghi privilegi largirono i re normanni ai comuni dell'Italia meridionale, quando si conchiuse la lotta asperrima combattuta da questi per la conservazione delle larghissime autonomie, conquistate nell'età precedente alla costituzione del regno. Importanti diplomi di franchigia si trovano concessi a comuni anche nello Stato della Chiesa, dopo la fine della dinastia sveva, nella seconda metà del sec. XIII. Le franchigie giungono sino alla concessione della nomina autonoma del podestà; più tardi Nicolò III tolse ai comuni marchigiani tale diritto riservandolo al rettore pontificio: origine di controversie e di lotte fra i comuni che si ritenevano legittimamente investiti di tali poteri e la Curia.

Altre franchigie concessero poi, nei secoli XII-XIV, i comuni che avevano conquistato piena libertà, allo scopo di costituire baluardi a difesa del territorio comunale. Sorsero così i Castelfranchi o Borghifranchi o Borghinuovi, ecc. Tutti coloro che si recavano ad abitare in queste terre franche avevano garantita dal comune concedente la piena libertà, e sovente, come accadde per esempio nelle concessioni di Vercelli che costituì ben ventidue di tali borghi, erano equiparati ai cittadini della città madre.

Bibl.: L. Cibrario, Della economia politica nel Medioevo, V, i, Torino 1861, p. 95 seg.; A. Pertile, Storia del diritto italiano, II, i, Torino 1897, p. 360 seg.; G. Ermini, La libertà comunale nello Stato della Chiesa, in Archivio della Società romana di storia patria, XLIX (1926), p. 5 seg.; F. Calasso, La legislazione statutaria nell'Italia meridionale, Roma 1929.

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