Fiducia. Diritto civile

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La disposizione testamentaria fiduciaria (detta anche fiducia testamentaria) è quella per la quale le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e in realtà riguardano altra persona, alla quale i beni debbono essere definitivamente trasmessi. È un caso di interposizione reale di persona, alla quale è limitatamente riconosciuta efficacia (art. 627 c.c.) nel senso che non è ammessa azione per accertare che le disposizioni del testamento hanno carattere fiduciario, anche se espressioni del testamento possano far presumere tale carattere. Se, però, la persona interposta ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. La fiducia testamentaria, che è un tipico caso di obbligazione naturale, si distingue dalla sostituzione fedecommissaria, nella quale l'istituito succede, sia pure col vincolo di trasmettere alla propria morte, laddove nella fiducia l'istituito è tale solo in apparenza.

Sui negozi fiduciari, v. Negozio giuridico

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