FASCIO

Enciclopedia Italiana (1932)

FASCIO (fasces)

Plinio Fraccaro

I fasci di verghe di olmo o di betulla, lunghe circa m. 1,50, tenute insieme da corregge rosse, e con una scure inserita lateralmente o sovrastante, venivano portati dai littori sulla spalla sinistra, impugnandoli con la mano sinistra, davanti ai magistrati romani, ed erano l'insegna e lo strumento del potere coercitivo del magistrato, che si faceva valere appunto con le pene della fustigazione e della decapitazione, e il simbolo del suo imperium. L'origine etrusca del fascio romano è provata dal fascio trovato nella tomba del littore a Vetulonia (v. appresso). La tradizione attribuisce al re romano 12 littori coi fasci, numero che passò al console; nel tempo più antico i 12 littori precedevano in fila quello dei consoli che era di turno, ma quando il turno non fu quasi più applicato, ogni console ebbe i 12 fasci, e altrettanti i magistrati e promagistrati con potere consolare. Il dittatore ne aveva in età storica 24, 6 il magister equitum e 6 i pretori e i magistrati di rango pretorio; ma il pretore urbano ne teneva due soltanto quando amministrava la giustizia nel foro, e 5 i questori e i legati pro praetore dell'età imperiale (quinquefascales in contrapposto ai pr. sexfascales). Negli ultimi tempi della repubblica il senato poteva concedere i fasci ai suoi ambasciatori e i governatori, nell'ambito delle loro provincie, ai senatori loro addetti o di passaggio. Augusto ebbe 24 fasci come IIIvir, poi 12 come console o proconsole, Domiziano 24; gl'imperatori che seguirono fecero poco conto di questo distintivo troppo legato al sistema delle magistrature repubblicane, ma se ne fa menzione ancora sotto Giustiniano. Delle nuove magistrature imperiali, oltre a qualche carica che ebbe breve vita, solo i curatores viarum e aquarum ebbero, fuori della città, due littori. Veniva poi preceduto dai littori coi fasci il pontefice massimo quando convocava i comitia calata, e da un littore parecchi altri sacerdoti romani e dal 42 a. C. le Vestali e poi le vedove dei principi divinizzati; i fasci venivano concessi anche a chi presiedeva a ludi e non era magistrato. Littori coi fasci, ma senza scure, avevano anche i magistrati municipali. Dai fasci dei magistrati repubblicani dovevano essere però tolte le scuri nell'interno della città, poiché qui il loro ius necis era limitato dal diritto di appello al popolo (provocatio); solo il dittatore e il trionfatore non erano tenuti a ciò. Così pure il magistrato repubblicano faceva abbassare i fasci (summittere o demittere fasces) dinnanzi all'assemblea popolare riconoscendone la sovranità, e li lasciava entrando nel territorio di una città alleata sovrana. Il magistrato inferiore toglieva le scuri e abbassava i fasci dinnanzi al superiore. I fasci di un magistrato repubblicano vittorioso e acclamato imperator venivano coronati di lauro (fasces laureati); più tardi questo onore fu riservato solo ai fasci dorati del principe.

V. anche littore. (V. tavv. CXXXV e CXXXVI).

Bibl.: H. Jordan, in Ann. dell'Ist., 1862, p. 291 segg.; Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, I, 3ª ed., Lipsia 1887, p. 373; Ch. Lécrivain, in Daremberg e Saglio, Dictionn. des antiquités gr. et rom., s. v. Lictor; E. De Ruggiero, Diz. epigr., III, p. 37; E. Samter, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., VI, col. 2002; G. De Sanctis, I fasci littori e gli ordin. rom. antichissimi, in Riv. di filol., LVII (1929), p. 1; P. Ducati, Origini e attributi del fascio littorio, Bologna 1927.

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