EXTRATERRITORIALITÀ

Enciclopedia Italiana (1932)

EXTRATERRITORIALITÀ

Andrea Rapisardi Mirabelli

. La parola, consacrata ormai dall'uso, vuol significare la prerogativa di certe persone e cose esenti dai comuni poteri giuridici d'ingiunzione e coercizione dello stato sul cui territorio si trovano (donde il sinonimo d'immunità). La parola è scientificamente riprovata e riprovabile, perché sembra implicare la finzione che le dette persone e cose siano da considerarsi come fuori del territorio dove si trovano; la qual cosa - se fosse - genererebbe conseguenze giuridiche affatto inammissibili; perciò il fondamento giuridico dell'extraterritorialità non deve riporsi nella suddetta finzione, bensì in un regime d'eccezione del comune ordinamento giuridico dello stato territoriale, sulla base di determinati titoli giuridici e d'interpretazione ristrettiva.

Poche materie nel diritto internazionale offrono maggior copia di questioni discusse. L' istituto sorse in dipendenza del moderno diritto diplomatico, e in questo campo si hanno le sue maggiori applicazioni, concernenti le immunità degli agenti diplomatici, cui si ricorre per analogia per estenderne il beneficio a campi nuovi: così s'è fatto per i membri e le sedi dei tribunali internazionali d'arbitrato e della Corte permanente di giustizia internazionale, per gli uffici della Società delle nazioni, ecc.

Circa il contenuto del regime d'extraterritorialità va anzitutto notato ch'esso non ha sempre in tutti i casi la stessa estensione. La prima e più importante applicazione riguarda l'immunità o esenzione dalla giurisdizione dello stato territoriale. L'esenzione è assoluta nei confronti della giurisdizione penale; non così parrebbe nei confronti di quella civile (sebbene anche per essa la dottrina e giurisprudenza più accreditate siano nel senso dell'esenzione completa): per questa piuttosto si ammettono alcune eccezioni (come nel caso di liti riguardanti beni immobili o attività commerciali e industriali delle persone in discorso), nonché la possibilità di rinunziare al beneficio dell'esenzione. Nell'ambito di questa prima applicazione dell'extraterritorialità va compresa anche l'esenzione dal dovere di testimoniare. Un'altra applicazione riguarda l'esenzione in materia finanziaria. Ma le legislazioni interne dei varî stati sogliono a titolo di cortesia internazionale (comitas gentium) concedere spesso più di quel che si possa a rigore pretendere in base al diritto internazionale. Nella pratica è assoluta l'esenzione dalle imposte personali o dirette e comunemente ammessa - entro limiti diversi - quella dai dazî di confine e dalle visite relative.

Le persone e cose, a cui si applica il trattamento d'extraterritorialità, a norma del diritto internazionale vigente, sono: a) gli agenti diplomatici, i loro seguiti ufficiali e non ufficiali, la famiglia, i locali d'abitazione e d'ufficio, le cose mobiliari adibite a loro uso e servizio; b) i capi di stato soggiornanti all'estero - sempre che essi non vi rinunzino (viaggiando p. es. in incognito) - nonché le loro famiglie e seguito; c) le forze armate - eserciti, navi, aeronavi - ammesse a trarisitare o soggiornare nel territorio d'uno stato estero; l'extraterritorialità si estende al materiale inerente e alle relative istallazioni; d) i consoli in paesi di capitolazioni. A queste categorie, fondate in prevalenza su consuetudini internazionali, vanno aggiunte le nuove applicazioni del più recente diritto convenzionale, come quelle sopra ricordate, quelle ai membri della commissione delle riparazioni (istituita dagli ultimi trattati di pace), ai delegati della Commissione internazionale del Danubio e alle sue istallazioni, ecc.

Bibl.: L. Strisower, L'extraterr. et ses principales applications, Rec. des Cours (Acad. de droit intern.), t. I della Collection, 1923, Parigi 1925.

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