Estinzione del rapporto di lavoro

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La disciplina legale dell’estinzione del rapporto di lavoro è contenuta nel libro V del c.c., nella legislazione speciale sul rapporto di lavoro e nella disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti. In base a tale articolata disciplina le cause di estinzione del rapporto di lavoro sono in primis il licenziamento (individuale o collettivo) (Licenziamenti individuali; Licenziamenti collettivi) nonché le dimissioni. Vi sono poi altre cause di estinzione del rapporto di lavoro. Anzitutto il rapporto di lavoro si può estinguere per mutuo consenso delle parti (art. 1372, c. 1, c.c.) che dà luogo alla c.d. risoluzione consensuale del contratto. In questo caso non è previsto alcun vincolo di forma, quindi l’accordo risolutivo può essere raggiunto oralmente o per fatti concludenti. Diverse dalla risoluzione consensuale, quale accordo individuale direttamente estintivo del rapporto, sono le c.d. clausole di risoluzione automatica, spesso inserite nei contratti collettivi, che prevedono la futura cessazione del rapporto al verificarsi di un determinato evento, senza necessità di recesso e di preavviso, sulla cui legittimità dottrina e giurisprudenza sono ancora divise. Inoltre il rapporto di lavoro si estingue anche per cessione del contratto di lavoro ad altro datore, che richiede il consenso del lavoratore ceduto ex art. 1406 e ss. c.c. Altra comune causa di estinzione del rapporto di lavoro è la scadenza del termine che comporta l’estinzione del rapporto senza necessità di alcuna manifestazione di volontà. La conseguente estromissione del lavoratore dall’azienda costituisce attuazione del termine e non è configurabile come licenziamento, del quale non si applica quindi la disciplina (Lavoro a tempo determinato). In considerazione del carattere personale della prestazione dedotta nel contratto di lavoro, quest’ultimo si estingue anche per morte del lavoratore. In questo caso la legge prevede la tutela dei familiari superstiti, attribuendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare loro (iure proprio e non iure hereditatis) il TFR (Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro) accantonato fino al momento della morte, nonché l’indennità sostitutiva di preavviso, accomunati nella c.d. indennità in caso di morte (art. 2122 c.c.). A differenza della morte del lavoratore, la morte del datore di lavoro di norma non determina la cessazione del rapporto ovviamente questo ove l’attività aziendale continui nella persona del nuovo titolare subentrato al de cuius. Oltre alle cause ora esaminate di estinzione del rapporto di lavoro, vi sono poi altre ipotesi di estinzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione tra cui assume particolare rilievo la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore che determina la cessazione del rapporto di lavoro ove l’impossibilità sia a durata indeterminata (ad eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dagli artt. 2110 e 2111 c.c.) e il datore di lavoro non possa oggettivamente adibire il lavoratore a mansioni differenti (anche inferiori) che siano compatibili con il sopravvenuto stato fisico del lavoratore. Infine tra le cause di estinzione del rapporto di lavoro la dottrina colloca anche la forza maggiore che agisce di diritto anche nel contratto di lavoro, senza che vi sia necessità di alcun atto unilaterale.

Voci correlate

Lavoro a tempo determinato

Trattamento di fine rapporto. Diritto del lavoro

Licenziamenti individuali

Licenziamenti collettivi

Dimissioni

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