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Diritto

E. arbitrario delle proprie ragioni Delitto commesso da chi, al fine di esercitare un diritto proprio o preteso, pur potendo ricorrere fattualmente e giuridicamente al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o usando violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.). In entrambi i casi si procede a querela dell’offeso. La pena prevista per la prima fattispecie è la multa, per la seconda la reclusione. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa mediante l’uso delle armi. Agli effetti della legge penale la violenza sulle cose si configura quando la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha altresì violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico. Oggetto giuridico di questo reato è l’interesse a riservare all’autorità giudiziaria il monopolio nella risoluzione dei conflitti posti in essere dai titolari di interessi contrapposti.

Economia

Conduzione, amministrazione, gestione, di un’azienda o, in genere, di un’attività economica, di un servizio. Sotto l’aspetto tecnico e organizzativo, l’e. comprende anche lo svolgimento regolare e coordinato delle operazioni relative a una determinata attività. Licenza di e. Autorizzazione a costituire un’impresa per lo svolgimento di una determinata attività economica. E. provvisorio è la continuazione temporanea dell’e. dell’impresa del fallito, che il tribunale può disporre dopo la dichiarazione di fallimento, quando dall’interruzione improvvisa possa derivare un danno grave e irreparabile.

Per le imprese pubbliche si distingue tra e. diretto (affidato a una branca ordinaria dell’amministrazione statale, a un’azienda statale con bilancio autonomo, o a un’azienda statale con amministrazione autonoma) ed e. per delegazione (per mezzo di concessione a privati, sottoposta a varie condizioni finanziarie, o mediante creazione di una società anonima di cui sia principale azionista lo Stato).

Nella terminologia contabile, per e. amministrativo s’intende l’attività economica svolta entro un determinato periodo di tempo che normalmente è di un anno. In riferimento alla natura di tale attività, nelle imprese industriali è di uso comune l’espressione e. tecnico, per indicare l’attività riguardante il processo di fabbricazione dei prodotti, ed e. commerciale, per indicare l’attività che riflette gli acquisti di beni e materie e le vendite dei prodotti.

Negli enti pubblici sono comuni le espressioni e. finanziario, per indicare l’attività finanziaria da essi svolta o da svolgersi in relazione al bilancio di previsione finanziario, ed e. patrimoniale, per indicare la loro attività economica.

L’ e. finanziario dello Stato è il complesso delle operazioni amministrative che si riferiscono alla gestione di un determinato anno finanziario (accertamenti e riscossioni di entrate, impegni, liquidazioni e pagamenti di uscite). Se l’e. coincide con l’anno finanziario, le entrate e spese relative a un dato anno, non ancora riscosse o pagate al suo scadere, vengono iscritte nel bilancio dell’anno successivo tra i residui attivi e passivi. Fino al 1979 la durata dell’e. poteva essere prorogata per un periodo fisso prestabilito ( e. suppletivo) oltre la fine dell’anno finanziario o poteva addirittura estendersi fino a esaurimento degli incassi e pagamenti relativi. Dal 1979 l’e. finanziario deve chiudere con l’anno finanziario. In Italia, dal 1928, la chiusura dei conti dell’e. è stata protratta dal 30 giugno, scadenza dell’anno finanziario, al 31 luglio e, coincidendo dal 1965 l’anno finanziario con quello solare, dal 31 dicembre al 31 gennaio. L’ e. provvisorio dello Stato è il periodo di tempo per cui il governo è a volte autorizzato dal parlamento a riscuotere le entrate e a pagare le spese previste dal nuovo bilancio dello Stato, quando il parlamento non approvi il bilancio entro il 31 dicembre; ciò a evitare che, per il ritardo verificatosi nella presentazione al parlamento o nella discussione del bilancio, il governo, giunto allo scadere dell’anno finanziario, si trovi nell’impossibilità giuridica di svolgere ogni attività statale. L’e. provvisorio non può durare più di quattro mesi per lo Stato e le regioni, non più di due per gli enti locali. religione

E. spirituali Nel cristianesimo, pratica ascetica consistente nel ritiro temporaneo dalle occupazioni ordinarie per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione. In particolare, il ritiro compiuto secondo il metodo esposto da s. Ignazio di Loyola in Ejercicios espirituales (1548).

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