Donazione di cosa altrui

Il Libro dell Anno del diritto 2017

Donazione di cosa altrui

Emanuele Bilotti

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 5068/2016, dopo aver concluso nel senso della nullità della donazione di cosa altrui per mancanza di causa (salvo il caso della donazione obbligatoria in senso proprio), hanno ritenuto che una simile statuizione debba valere anche per il caso della donazione di una quota di comproprietà immobiliare compresa, per una parte, in una più vasta eredità indivisa. Non sussisterebbe infatti una differenza apprezzabile tra un bene altrui e un bene solo “eventualmente” altrui, che – si dice – può entrare a far parte del patrimonio del donante solo a seguito della divisione. Sia quest’ultima affermazione sia il riconoscimento di una nullità per mancanza di causa appaiono però esiti piuttosto problematici.

SOMMARIO  1. La ricognizione 2. La focalizzazione 3. I profili problematici
La ricognizione

Con ord. 23.5.2014, n. 11545, i giudici della seconda sezione civile della Suprema Corte avevano invocato «una risposta nomofilattica al più alto livello» sulla questione, ritenuta «di particolare importanza», della validità della donazione di cosa altrui. E ciò sia in termini generali sia con riferimento alla particolare ipotesi in cui l’appartenenza del diritto al donante al momento del contratto faccia difetto «solo eventualmente» e, per giunta, solo rispetto a una parte dell’oggetto della disposizione1.

Nel caso venuto all’attenzione della Suprema Corte, la donazione aveva a oggetto una quota di comproprietà immobiliare (pari a 5/12), che per una parte (1/12) era ricompresa nella più vasta eredità indivisa di uno dei tre comproprietari in parti uguali, al quale il donante era subentrato come erede nella misura di un quarto. Al momento della donazione, dunque, le quote dei coeredi non si erano ancora concretizzate in beni determinati, sicché anche l’espansione della quota di comproprietà del donante a carico della quota già spettante al defunto rappresentava un esito eventuale nel quantum e nell’an. Di qui il convincimento della Suprema Corte che con la donazione in questione si fosse disposto di un bene che per una parte – l’indicato dodicesimo – non poteva ancora considerarsi compreso nel patrimonio del donante e che ricorresse perciò una donazione di cosa altrui.

Cass., S.U., 10.3.2016, n. 50682, ha confermato questa impostazione di fondo. La Corte ha infatti affermato che «la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell’atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio». Ha perciò ritenuto che la soluzione del problema della validità o meno della donazione di cosa altrui debba estendersi anche al caso della donazione pro quota da parte di un coerede di un bene compreso nella più ampia massa indivisa dei beni relitti.

Quella soluzione, poi, secondo le Sezioni Unite sarebbe senz’altro negativa. In effetti, se pure in dottrina non manca chi difende la tesi della validità della donazione di cosa altrui3, in giurisprudenza la soluzione della nullità appare consolidata4. Nel recente passato un precedente di legittimità aveva invero contraddetto questo orientamento, affermando che la donazione di cosa altrui sarebbe semplicemente inefficace5. Tale decisione, per lo più criticata, è rimasta però isolata, sicché il pronunciamento delle Sezioni Unite ne depotenzia ora ulteriormente ogni efficacia di precedente.

Sempre le Sezioni Unite hanno pure precisato che la sanzione della nullità riguarda solo le donazioni di cosa altrui concepite come contratti immediatamente traslativi. Rimangono invece salvi i casi in cui «nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio». In questi casi l’arricchimento del donatario si realizza con l’assunzione di un’obbligazione da parte del donante (art. 769 c.c.), tenuto, in forza della donazione, a far acquistare – rectius: a trasferire – al donatario la proprietà della cosa donata.

La focalizzazione

Prima di analizzare le statuizioni delle Sezioni Unite in ordine alla nullità della donazione di cosa altrui, è opportuno verificare la correttezza della collocazione in un simile ambito problematico anche della donazione pro quota di uno o più beni compresi in una più ampia massa indivisa.

A detta delle Sezioni Unite, l’art. 757 c.c. impedirebbe «che il coerede possa disporre, non della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio». Quella norma dispone infatti che «ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota … e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari». Non sembra tuttavia condivisibile l’idea che un bene comune non faccia parte del patrimonio del singolo compartecipe finché dura la comunione e che ne entri a far parte solo con la divisione. In contrario basta infatti osservare che la comunione deve correttamente intendersi come situazione di contitolarità. Ciascun compartecipe è dunque titolare del diritto di proprietà sui singoli beni compresi nella massa con l’unica particolarità che l’esercizio di quel diritto è limitato in concreto dal concorrente diritto degli altri. Certe affermazioni non sembrano smentite dal disposto dell’art. 757 c.c., che fa retroagire l’effetto della divisione al momento in cui la comunione si è costituita. Né sembra rilevante chiarire in questa sede se quell’effetto abbia natura costitutiva o dichiarativa. È comunque fuori discussione che, prima della divisione, ciascun compartecipe è proprietario del bene o dei beni comuni, sia pur col limite derivante dal concorrente diritto degli altri. Di conseguenza, il comproprietario, quando dispone pro quota non solo dell’unico bene comune o di tutti i beni comuni, ma anche di uno o di alcuni soltanto di essi, dispone pur sempre di cosa propria6.

Sembra dunque che il caso della disposizione pro quota di uno o più beni compresi in una più ampia massa indivisa non sia riconducibile nell’ambito problematico della disposizione di cose altrui. Nondimeno, se certi rilievi valgono a destituire di fondamento l’argomento delle Sezioni Unite, non sembrano però sufficienti a contraddire la necessità di una lettura restrittiva della regola secondo cui «ciascun partecipe [alla comunione] può disporre del suo diritto … nei limiti della sua quota» (art. 1103 c.c.). Non sembra discutibile cioè che il potere di disporre pro quota di beni comuni possa riguardare solo l’intera massa e non anche uno o alcuni beni in essa compresi. Ciò, però, non perché in quest’ultimo caso si dispone di beni altrui, ma perché il diritto di ciascun comproprietario di domandare la divisione (art. 713 c.c.) è configurato come diritto potestativo a esercizio giudiziale, sicché, in mancanza di accordo tra tutti i comproprietari, la divisione è possibile solo con l’intervento del giudice. Il sistema, in altri termini, non consente al singolo compartecipe nessuna forma di “autoapporzionamento”, neppure parziale. L’alienazione pro quota di una parte dei beni comuni implica invece un simile risultato: lo scioglimento della comunione rispetto al bene (o ai beni) oggetto di disposizione con contestuale apporzionamento parziale del disponente nella sua quota di comproprietà su di esso (o su di essi). E ciò, com’è evidente, senza il consenso degli altri comproprietari e senza far ricorso al giudizio di divisione, bensì in forza di un intento apporzionatorio unilaterale. Rispetto al terzo acquirente, dunque, l’alienazione in questione, benché non abbia a oggetto beni altrui, finisce comunque per atteggiarsi come un titolo proveniente da un soggetto privo della necessaria legittimazione a disporre. E ciò perché, per le ragioni indicate, il singolo comproprietario non può disporre neppure pro quota di uno o più beni soltanto compresi in una più ampia massa indivisa. L’unica disposizione consentitagli è quella dell’intera massa, sempre che si tratti di disposizione pro quota. In questo caso non si determina infatti alcun apporzionamento.

Ciò posto, le Sezioni Unite avrebbero dovuto chiedersi se l’atto di disposizione pro quota di parte soltanto di una massa di beni indivisi, ove si tratti di liberalità, sia semplicemente inefficace, come accade di regola per la disposizione del non legittimato, o se anche rispetto ad esso ricorra la medesima ratio ritenuta idonea a giustificare la nullità della donazione di cosa altrui. E non è affatto detto, a ben vedere, che si debba rispondere nel senso dell’assimilazione delle due ipotesi considerate.

Venendo ora ad analizzare le conclusioni delle Sezioni Unite in ordine alla validità o meno della donazione di cosa altrui, è bene evidenziare come la decisione in questione provi a giustificare l’esito negativo in virtù di un itinerario argomentativo almeno in parte differente rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimità. Fin qui la Suprema Corte faceva discendere la nullità della donazione di cosa altrui dall’applicazione analogica del divieto di donare beni futuri (art. 771 c.c.). In verità, si affermava pure che la nullità della donazione di cosa altrui «si ricava dalla disciplina complessiva della donazione», segnatamente dal disposto dell’art. 769 c.c., laddove la donazione cd. dispositiva è definita come il «contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto». Si faceva infatti rilevare che «la regola di attualità dello spoglio, tratto caratterizzante della donazione con effetti reali immediati, implica il requisito dell’appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto, ossia … l’arricchimento realizzato mediante disposizione di un “suo diritto”»7. La regola dell’attualità dello spoglio era comunque riconosciuta sottesa anche al divieto di cui all’art. 771 c.c., sicché, in definitiva, la nullità della donazione di cosa altrui era ricondotta alla logica della violazione di una norma imperativa, e dunque alla logica del contratto “disapprovato” dall’ordinamento perché contrastante con un principio incorporante una scelta “politica” di consapevole e discrezionale contenimento dell’autonomia contrattuale8. Le Sezioni Unite, come si diceva, sembrano ora voler prendere le distanze da questo impianto argomentativo, occultando la ratio “politica” della nullità in questione. In effetti, nel sostenere che la donazione di cosa altrui «è … affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall’art. 771 c.c.» e nel fondarne piuttosto la nullità su una pretesa «carenza della causa donativa», le Sezioni Unite fanno riferimento al differente ambito problematico delle nullità strutturali, e dunque non più alla logica del contratto “disapprovato”, ma alla logica di un contratto che, in ragione del difetto di causa, appare come “insensato”, e perciò veicolo di «un’operazione giuridicamente ed economicamente assurda, incomprensibile, irrealizzabile»9.

Un simile cambio di prospettiva non sembra però condivisibile. In particolare, non sembra coerente assumere la nullità della donazione di cosa altrui per carenza di causa donativa – segnatamente, secondo le Sezioni Unite, per difetto di arricchimento – e ritenere al contempo la validità della donazione con cui il donante assume l’obbligazione di trasferire al donatario la proprietà della cosa donata. Infatti, se davvero, come si dice, «una piana lettura dell’art. 769 dovrebbe indurre a ritenere che l’appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi», allora anche una donazione obbligatoria di cosa altrui dovrebbe considerarsi nulla per mancanza di causa, ricorrendo anche in questo caso il difetto di titolarità in capo al donante. Non convince, d’altra parte, l’idea – evidentemente sottesa al ragionamento delle Sezioni Unite – di distinguere donazione dispositiva e donazione obbligatoria sotto il profilo funzionale. In realtà il problema nasce perché si scambia per un requisito causale del contratto una regola di conformazione dell’autonomia privata dettata solo con riferimento alla donazione dispositiva. Sembra inoltre contraddittorio riconoscere nell’attualità dello spoglio una regola generale di conformazione della donazione dispositiva – ed escludere, di conseguenza, sia la riconducibilità a quello schema della donazione di cosa altrui sia il carattere eccezionale del divieto di donare beni futuri – e negare al contempo la possibilità di un’interpretazione analogica – o anche solo estensiva – dell’art. 771 c.c., riconducendo piuttosto la nullità in questione alla logica della nullità strutturale.

Le Sezioni Unite non mettono comunque in discussione la connessione tra la nullità della donazione di cosa altrui e la regola dell’attualità dello spoglio, con la quale il legislatore limita la libertà di disporre del donante rispetto a donazioni che potrebbero non essere adeguatamente ponderate. Ora, è quanto meno discutibile che una ratio siffatta ricorra anche nel caso della donazione pro quota di uno o più beni compresi in una più ampia massa indivisa. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità di tale donazione, il contratto all’attenzione delle Sezioni Unite ne risulta affetto solo in parte, giacché è solo relativamente a una parte del suo oggetto che il disponente è privo di legittimazione a disporre. Dovrebbe allora applicarsi la regola dell’art. 1419 c.c., secondo cui «la nullità parziale di un contratto … importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità», e dunque solo quando «la logica originaria dell’intero contratto esce stravolta dal contratto residuo»10. Ebbene, almeno in linea di principio, la logica liberale di una donazione avente a oggetto una quota di comproprietà non dovrebbe essere compromessa per il semplice fatto che la quota trasferita risulti di poco inferiore rispetto a quella indicata nell’atto11. Trattandosi di donazione, infatti, non c’è equilibrio dello scambio da preservare. Di conseguenza, a meno che non fosse emerso un qualche altro interesse concreto delle parti al trasferimento della comproprietà solo nella misura pattuita, la donazione in questione avrebbe dovuto ritenersi valida per la quota di comproprietà della quale il donante poteva effettivamente disporre. Le Sezioni Unite affermano invece che «la nullità dell’atto di donazione per la parte relativa alla quota ereditaria comporta la nullità dell’intero atto, ai sensi dell’art. 1419, non risultando che nei precedenti gradi di giudizio sia emersa la volontà del donatario di affermare la validità della donazione per la quota spettante al donante». In tal modo si dà però corso a un’inopinata applicazione a contrario della norma. Per ritenere la nullità dell’intero contratto, infatti, deve risultare che il contratto sarebbe stato concluso dalle parti solo alle condizioni originarie; per le Sezioni Unite sarebbe invece necessario che risulti la volontà di stipulare alle condizioni del contratto residuo12.

I profili problematici

Le Sezioni Unite dicono di voler lasciare impregiudicato l’orientamento giurisprudenziale consolidato che reputa il titolo donativo «idoneo a trasferire la proprietà» ai sensi degli artt. 1153 e 1159 c.c.13 Come già è stato evidenziato, tuttavia, il nuovo itinerario argomentativo proposto al fine di pervenire alla conclusione della nullità della donazione di cosa altrui non sembra destinato a rimanere privo di conseguenze proprio con riferimento alla questione dell’idoneità del titolo pro donato14. Una simile conclusione si fonda infatti sull’idea secondo cui anche un titolo nullo può ben considerarsi «idoneo a trasferire la proprietà», purché la nullità non dipenda da un vizio “di struttura” della fattispecie contrattuale, ma da quella medesima «ragione inerente alla funzione [traslativa] del negozio» – il difetto di legittimazione dell’alienante – che rende la vendita inefficace nell’immediato, per quanto con possibilità di un successivo “recupero” di efficacia traslativa laddove sopraggiunga un fatto attributivo del diritto in capo al venditore15. Ciò posto, si comprende come si sia potuto osservare che la tutela riconosciuta all’acquirente a non domino e possessore di buona fede appaia invece difficilmente conciliabile con l’idea della nullità della donazione di cosa altrui “per mancanza di causa”. In presenza di un vizio di struttura del titolo di acquisto, infatti, certe tutele possessorie dovrebbero rimanere disattivate16. Non sembra però condivisibile, come si è detto, il collegamento del divieto di donare cose altrui alla struttura anziché alla funzione traslativa del contratto.

Note

1 In Foro it., 2014, I, 2857 ss., sulla quale v. la nota critica di Ferrante, E., Donazione di cosa altrui: perché «scomodare» le Sezioni Unite?, in Dir. civ. cont., (9 luglio) 2014. Sul caso v. anche Magliulo, F., La donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comune, in Studi e materiali, 2010, 337 ss.

2 In Giur. it., 2016, 1081 ss., con nota critica di Cicero, C., Le vicissitudini giurisprudenziali della donazione di beni altrui; in senso critico v. anche: Ferrante, E., Le Sezioni Unite sulla donazione di cosa altrui (commento a Cass. 15 marzo 2016 n. 5068), in Dir. civ. cont., (7 giugno) 2016; Rinaldo, M., La “nuova” nullità della donazione di beni altrui, di prossima pubblicazione in un volume di Scritti per B. Troisi; Bellinvia, M.Magliulo, F.Musto, A., Donazione di cosa altrui e di cosa indivisa: prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5068, Studio n. 2002016/C approvato dal CNN.

3 Per la validità della donazione di cosa altrui come donazione obbligatoria di dare v. Biondi, B., Le donazioni, in Tratt. Vassalli, Torino, 1961, 346 ss. Più di recente, sempre per la validità della donazione di cosa altrui, ma come donazione a efficacia reale differita, v. Magliulo, F., op. cit., § 3.4; Bellinvia, M.Magliulo, F.Musto, A., op. cit., n. 3.4; Rinaldi, F., La donazione di beni altrui, Napoli, 2012, 119 ss. La dottrina prevalente è per la nullità: cfr. almeno Mengoni, L., Gli acquisti “a non domino”, III ed., Milano, 1975 , 27 ss., che ritiene però la validità della «donazione (obbligatoria) con cui il donante assume l’obbligazione di procurare al donatario la proprietà della cosa»; Torrente, A., La donazione, II ed. aggiornata a cura di U. Carnevali e A. Mora, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano, 2006, 497 ss., che esclude invece in ogni caso la validità della donazione di cosa altrui.

4 Riferimenti in Bellinvia, M.Magliulo, F.Musto, A., op. cit., nt. 3.

5 Cass., 5.2.2001, n. 1596, in Riv. not., 2001, II, 862 ss., con nota critica di Gazzoni, F.M., Donazione di cosa altrui e usucapione abbreviata; critici anche Visalli, G., Sull’asserita inefficacia della donaz. di beni altrui, con spunti in tema di «titolo idoneo» ai fini dell’usucapione abbreviata e di donazione obbligatoria, ivi, 2002, II, 404 ss.; Ferrante, E., Donazione di cosa altrui: una sentenza eccentrica della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, 281 ss.; D’Auria, M., La donazione di cosa altrui. Sul concetto di titolo astrattamente idoneo e di liberalità, in Giur. it., 2001, 1595 ss.; Mariconda, V., Donazione di bene altrui e usucapione abbreviata di immobili, in Corr. giur., 2001, 757 ss.

6 Cfr. Magliulo, F., op. cit., § 2.3; Bellinvia, M.Magliulo, F.Musto, A., op. cit., n. 4.1.

7 Cfr. Cass., 20.12.1985, n. 6544, in Foro it. Rep., 1985, voce Usucapione, n. 8.

8 Così Roppo, V., Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, II ed., Milano, 2011, 696.

9 Così Roppo, V., op. cit., 696.

10 Così Roppo, V., op. cit., 813.

11 Al riguardo v. E., Ferrante, Le Sezioni Unite, cit.

12 Cfr. Ferrante, E., op. ult. cit.; Bellinvia, M.Magliulo, F.Musto, A., op. cit., n. 4.

13 Cfr. almeno Cass. n. 1596/2001, cit.; Cass. n. 10356/2009, cit.; Cass., 23.5.2013, n. 12782; è rimasta isolata la presa di posizione contraria di Cass. n. 6544/1985, cit.

14 Cfr. Rinaldo, M., op. cit., n. 3. 15 Così Mengoni, L., op. cit., 221 ss. In senso critico v. Argiroffi, C., Del possesso di buona fede dei beni mobili, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 1988, 117 ss.; Gazzoni, F.M., op. cit., 874 s. 16 Cfr. Rinaldo, M., op. loc. citt.

15 Così Mengoni, L., op. cit., 221 ss. In senso critico v. Argiroffi, C., Del possesso di buona fede dei beni mobili, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 1988, 117 ss.; Gazzoni, F.M., op. cit., 874 s.

16 Cfr. Rinaldo, M., op. loc. citt.

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