Documento amministrativo

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Si definisce documento amministrativo ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, l. n. 241/1990). Sebbene nel diritto amministrativo viga un principio generale di libertà delle forme, è prescritta, nella maggior parte dei casi, una specifica forma ad substantiam, come precisa il d.lgs. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

Documento informatico. - La disciplina del documento informatico, prima contenuta negli artt. 8-13 del suddetto testo unico, è oggi contenuta nell’art. 17 del Codice dell’amministrazione digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006; in particolare l’art. 20 sancisce che il documento informatico, da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del predetto codice e in particolare all’art. 71 dello stesso, che illustra le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, di un d. informatico. Tali regole devono essere adeguate, con cadenza almeno biennale, alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. In particolare, in base all’art. 21 del citato codice, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta, sul piano probatorio è liberamente valutabile e soddisfa l’obbligo previsto dagli art. 2214 e ss. del codice civile (relativi alla obbligatorietà di libri e scritture contabili). L’art. 21, co. 3, del citato codice attribuisce un’efficacia probatoria rafforzata al solo documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata. Tale tipo di documento, infatti, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.

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