DIRITTO

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

DIRITTO (XII, p. 983; App. I, p. 517)

Ilario MATTEUCCI

L'unificazione del diritto. - L'espressione caratterizza un movimento, di origine relativamente recente, tendente a raggiungere una più o meno completa uniformità di legislazione tra un certo numero di stati e in determinate materie.

Il processo di nazionalizzazione del diritto, che ha portato alla formazione di legislazioni notevolmente differenziate dopo un lungo periodo in cui aveva prevalso il diritto comune, di origine romana, ha rivelato degl'inconvenienti allorché le relazioni tra gli stati - specie in materia commerciale - si sono sviluppate con un ritmo più intenso. Si è allora avvertita la necessità di ristabilire una certa uniformità tra le norme giuridiche, per dare una maggiore certezza e chiarezza alle transazioni internazionali.

L'unificazione del diritto si è attuata sia nel campo internazionale, tra più stati sovrani, sia nell'ambito di alcune nazioni nelle quali esiste, in virtù di un ordinamento costituzionale di tipo federale, una difformità di legislazione tra i varî stati membri. Tra le unificazioni del primo tipo, alcune sono state attuate a mezzo di convenzioni internazionali, altre a mezzo di adozione spontanea da parte di più stati di leggi uniformi, la cui elaborazione è stata affidata ad organi tecnici comuni.

Le materie che hanno formato oggetto delle più importanti e più vaste unificazioni sono quelle in materia di: proprietà letteraria ed industriale, trasporti e comunicazioni, titoli di credito, arbitrato e alcune branche del diritto internazionale privato. Fra le principali convenzioni internazionali in dette materie menzioneremo: la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, sulla proprietà letteraria ed artistica - riveduta l'ultima volta a Roma nel 1928 -; la Convenzione dell'Avana dell'11 febbraio 1928 sulla stessa materia per gli stati americani - sostituita nel 1947 dalla Convenzione di Washington -; la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla protezione della proprietà industriale; le Convenzioni di Bruxelles del 1924 e 1926 sulla polizza di carico marittima, sulla responsabilità dei proprietarî delle navi e sui privilegi e le ipoteche marittime; le Convenzioni di Berna del 14 ottobre 1890 e del 23 ottobre 1924, rivedute entrambe a Roma nel 1933, sui trasporti ferroviarî di merci e di viaggiatori; la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sui trasporti aerei, la Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926 sulla circolazione internazionale delle automobili; le varie convenzioni che hanno regolato il trasporto internazionale della posta e la trasmissione dei dispacci per telegrafo e per radio; le sei Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931 sulla cambiale e sullo chèque; ed infine i Protocolli di Ginevra del 1923 e 1927, rispettivamente sulla clausola compromissoria e sull'esecuzione delle sentenze arbitrali. In materia di diritto internazionale privato vanno ricordate le Convenzioni dell'Aja del 1902 e 1905 concernenti il matrimonio e la tutela dei minori.

Unificazioni internazionali di portata regionale sono state attuate dagli stati scandinavi, i quali hanno adottato leggi uniformi sia in materia di diritto di famiglia sia in tema di obbligazioni. Infine, un'intensa opera di unificazione si è svolta a partire dalla seconda metà del secolo scorso nella Confederazione elvetica - culminante nell'adozione del codice civile, di quello delle obbligazioni e del codice penale -, negli Stati Uniti d'America, nel Canada.

Le istituzioni internazionali che hanno svolto un ruolo più attivo ed efficace nel promuovere e coadiuvare la tendenza all'unificazione del diritto sono: l'International Law Association, il Comité maritime international, il Comité international technique d'experts juridiques aériens, l'Académie internationale de droit comparé, il Comité économique della Società delle nazioni.

Un valido contributo all'unificazione del diritto è stato dato dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, creato nel 1926 in base ad un accordo tra il governo italiano e la Società delle Nazioni, la cui sede venne stabilita in Roma a Villa Aldobrandini. Questo istituto, unico nel suo genere, ha compiuto nel breve periodo che va dalla sua fondazione allo scoppio della seconda Guerra mondiale una cospicua mole di lavoro, redigendo una serie di progetti di leggi uniformi, i più notevoli dei quali sono quelli concernenti la compra-vendita di merci, l'arbitrato in materia commerciale, la conclusione dei contratti per corrispondenza, alcuni diritti intellettuali connessi alla Convenzione di Berna, ecc. Di questi progetti alcuni sono stati comunicati agli stati per il tramite della Società delle nazioni. L'istituto è stato ricostituito nel 1940 in base ad un nuovo accordo internazionale a cui sono aderenti 28 stati. Esso ha ripreso la sua attività internazionale nel 1945.

Bibl.: A. C. Llanes, Hacia la Unificacion legislativa internacional, Avana 1936; F. Vassalli, Problemi della unificazione legislativa, in Studi giuridici, II, Roma 1939, pp. 329-352; H.E. Yntema, Comparative research and unification of law, in Michigan Law Rev., XLI (1942-43), pp. 261, 268; H.C. Gutteridge, Comparative Law. An introduction to the comparative legal theory and research, Cambridge 1944; A.F. Schnitzer, De la diversité et de l'unification du droit. Aspects juridiques et sociologiques, Basilea 1946; M. D'Amelio, L'applicazione uniforme dei principi di diritto commerciale internazionale (art. 58 cod. comm. it.), in Riv. dir. comm., XI (1913), I, pp. 271-293; F. Maroi, Tendenze antiche e recenti verso l'unificazione internazionale del diritto privato, in Riv. int. fil. dir., X (1930), pp. 177-223; M. Matteucci, I problemi della unificazione del diritto privato e l'Istituto intern. di Roma, ibidem, XI (1931), pp. 78-89.

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