Diritto umanitario

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Importante settore del diritto internazionale pubblico, il diritto umanitario è quella parte del diritto bellico volta a tutelare la popolazione civile e inerme (diritto di Ginevra) o a porre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra (diritto dell’Aia) in situazioni di grave emergenza (in particolare, in caso di conflitto armato).

Il diritto internazionale umanitario non va confuso con il diritto internazionale dei diritti umani, giacché si applica in situazioni di guerra (interna o internazionale), ha portata generale (si impone a qualsiasi parte del conflitto, aggredito e aggressore) ed è inderogabile. Inoltre, non si occupa di ius ad bellum, ossia delle ragioni per cui ha inizio un determinato conflitto, ma solo dello ius in bello, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio.

Le Convenzioni di diritto umanitario. - Oltre che nelle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907, il diritto umanitario ha trovato sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949. Come ha precisato la Corte internazionale di giustizia (Parere sulla liceità delle armi nucleari, 1996), le due branche si sono fuse in un unico sistema di diritto. Fondamentali sono state, in questo senso, le quattro Convenzioni di Ginevra elaborate nell’agosto del 1949: per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare; sul trattamento dei prigionieri di guerra; sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. A queste convenzioni vanno sommati i protocolli aggiuntivi del 1977, rispettivamente sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati non internazionali.

Le categorie tutelate dalle Convenzioni di Ginevra sono: la popolazione civile; i feriti; i naufraghi; gli ammalati; i caduti; i prigionieri di guerra. In seguito all’ampliamento del concetto di ‘vittima’ dei conflitti armati, la definizione è stata estesa, mediante specifiche convenzioni internazionali (per esempio, la Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato), anche ad alcuni beni, in particolare i beni culturali e l’ambiente.

Valore consuetudinario. - Caratteristica comune di questo corpus di convenzioni è la ‘clausola Martens’, secondo la quale le persone civili e i combattenti sono protetti dai diritti in uso al momento e nel luogo in questione e dai principi umanitari dettati dalla coscienza pubblica. Le norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra sono state ritenute dalla Corte internazionale di giustizia parte integrante del diritto internazionale consuetudinario (Consuetudine. Diritto internazionale), nella sentenza del 1986 sulle Attività militari e paramilitari in Nicaragua. Nelle sentenze del 1995 e del 1997 sul caso Tadić, il Tribunale per i crimini commessi nella ex Iugoslavia (Tribunali penali internazionali) ha affermato, in sintonia con la Corte internazionale di giustizia, che non solo i principi umanitari contenuti nell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, ma anche quelli del Protocollo addizionale applicabile nei conflitti non internazionali costituiscono norme inderogabili del diritto internazionale generale (Ius cogens. Diritto internazionale).

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