AUTORE, Diritto d'

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

AUTORE, Diritto d' (V, p. 585)

Valerio DE SANCTIS

La vigente disciplina legislativa sul diritto di autore, che ha fatto seguito al decr. legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è contenuta nel nuovo codice civile (art. 2575 e 2583), nella legge speciale 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nel regolamento per la sua esecuzione (r. decr. 18 maggio 1942, n. 1369).

La nuova legislazione è completata da disposizioni di carattere tributario (legge 6 febbraio 1942, n. 95), nonché dallo statuto, approvato con r. decr. 24 agosto 1942, n. 1799, della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), modificato con decr. 16 aprile 1948, n. 643 (per i cambiamenti di denominazione di questo ente, v. art. 180 e 204 della legge, nonché decr. legisl. luog. 20 luglio 1945, n. 433). Un decr. legisl. luog 20 luglio 1945, n. 440 ha prorogato di sei anni, per causa della guerra, i termini della normale durata dei diritti di autore delle opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data del 17 agosto 1945 e altro decr. legisl. 23 agosto 1946, n. 82 ha sospeso l'applicazione delle disposizioni contenute negli art. 186, comma 2°, 187, 188, 189, comma 2°, della legge e relative alla sua "sfera di applicazione". Attualmente sono in corso, da parte di apposita commissione ministeriale, costituita con decr. 3 marzo 1945, studî per la revisione di alcune disposizioni della vigente legislazione sul diritto di autore e dello statuto della SIAE.

Le caratteristiche essenziali della nuova legislazione, nei confronti della precedente del 1925-26, possono così riassumersi:

a) Acquisto originario del diritto di autore basato sulla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6). Di qui varie conseguenze che particolarmente attengono a una più efficace protezione dell'autore nei confronti di coloro che realizzano o utilizzano l'opera dell'ingegno (rapporti fra autori dell'opera cinematografica - e cioè autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e direttore artistico - e produttore, articoli 44-50; contratto di edizione, articoli 118-135; contratto di rappresentazione e di esecuzione, articoli 136-141; rapporti fra autore, direttore e editore nel campo giornalistico, articoli 38-43).

b) Più compiuta e ampia tutela delle varie categorie di opere (così, fra l'altro, la normale durata del diritto è stata fissata al termine del 50° anno solare dopo la morte dell'autore, art. 25; fra i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica sonora è stato espressamente contemplato un diritto a compenso a favore degli autori della musica e a carico di coloro che proiettano il film, art. 46; in materia di radiodiffusione è stato riconosciuto un diritto a compenso a favore degli autori per l'esecuzione di opere radiodiffuse in pubblici esercizî a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, art. 58); è stato introdotto nella legge un nuovo istituto, il cosiddetto "plusvalore" sulle vendite pubbliche di opere dell'arte figurativa, articoli 144-145; il diritto di televisione è stato compreso fra i diritti esclusivi dell'autore, art. 16, pur rimandandosi ad altro atto legislativo, non ancora emanato, la sua particolare regolamentazione. Sono stati, d'altra parte, sottratti alla speciale tutela del diritto di autore lavori di natura essenzialmente tecnica, quali le opere dell'arte applicata all'industria, art. 2, n. 4, le fotografie, trasportate nei cosiddetti "diritti connessi" (v. oltre), articoli 87-92.

c) Estensione della legge speciale alla materia dei cosiddetti "diritti connessi all'esercizio del diritto di autore" (Tit. II della legge), diritti di cui alcuni possono considerarsi accessorî al diritto di autore propriamente detto (protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli di notizie e divieto di alcuni atti di concorrenza sleale, articoli 100-102); altri non hanno, col diritto di autore, che un'affinità di fatto, come diritti concorrenti (diritti dei produttori di dischi fonografici, articoli 72-78; diritti relativi all'emissione radiofonica, art. 79; diritti degli artisti esecutori, articoli 80-85); altri sono sulla linea di frontiera fra le creazioni intellettuali e le produzioni industriali (fotografie, articoli 87-92; bozzetti di scene teatrali, art. 86; progetti di lavori d'ingegneria, art. 99); altri, infine, possono considerarsi diritti limiti del diritto di autore ed hanno carattere personale (corrispondenza epistolare e ritratto, articoli 93-98).

d) Disciplina, nella legge stessa, in distinto titolo (Tit. V, articoli 180-184), degli "enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore" (Società italiana degli autori ed editori; Ente italiano per gli scambî teatrali).

e) Soppressione della forma scritta a pena di nullità dei contratti di trasmissione di diritti di autore, richiedendosi soltanto lo scritto ad probationem (art. 110), e soppressione dell'istituto della trascrizione.

f) Perfezionamento dell'attività amministrativa statale in materia di diritto di autore (articoli 103-106) e istituzione di un organo amministrativo collegiale, denominato "Comitato consultivo permanente per il diritto di autore" (articoli 190-195).

Bibl.: E. Piola Caselli, Il diritto di autore, Commentario della nuova legge, Torino 1942; Il Diritto di Autore, rivista della SIAE, dal 1930.

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