ALIMENTI, Diritto agli

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

ALIMENTI, Diritto agli (II, p. 513)

Antonio CICU

Il codice civile italiano 1942 ha tenuto ferma, nelle sue linee fondamentali, la disciplina dell'istituto così come era accolta dal codice 1865, apportandovi però qualche modificazione o ritocco.

È stato conservato l'obbligo alimentare tra fratelli limitato allo "stretto necessario": si è stabilito peraltro di non escludere le spese per l'educazione e l'istruzione se l'alimentando sia minore dei 18 anni (art. 439 capov.). Non è più richiesto che lo stato d'indigenza del fratello (o della sorella) dipenda da infermità o da altra causa non imputabile. In base all'art. 433, n. 6 i fratelli (o sorelle) germani sono tenuti con precedenza sugli unilaterali.

L'obbligo alimentare fra affini cessa in ogni caso per le nuove nozze dell'avente diritto (a differenza di quanto stabiliva il codice del 1865, per il quale solo le nuove nozze della suocera o della nuora, e non quelle del suocero o del genero, facevano cadere l'obbligo).

Quanto ai figli naturali sono state introdotte le seguenti innovazioni: si è precisato (art. 435, 2° comma) che l'obbligo del genitore verso i figli naturali ha grado dopo quello del figlio naturale dell'alimentando; si è esteso l'obbligo alimentare del genitore (limitato allo stretto necessario) anche nei confronti dei figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale (art. 435 ult. capov.); si è equiparata la posizione del figlio naturale non riconosciuto a quella del figlio naturale non riconoscibile (quando la loro paternità risulti nei modi indicati dall'art. 279) per quanto riguarda il diritto ad un assegno vitalizio di carattere alimentare sull'eredità del padre naturale.

L'art. 437 sancisce espressamente l'obbligo alimentare del donatario verso il donante con precedenza assoluta su ogni altro obbligato, risolvendo una questione dibattuta sotto il codice abrogato.

L'art. 444, introducendo maggior rigore, stabilisce che l'alimentando che ha ricevuto l'assegno non può richiederlo nuovamente, qualunque uso egli ne abbia fatto.

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dalla messa in mora dell'obbligato, se questa è seguita entro sei mesi dalla domanda stessa (art. 445).

Bibl.: G. Bo, Diritto degli alimenti, Padova 1932; 2ª ed., Milano 1935, vol. I°; G. Tedeschi, Gli alimenti, in Trattato di diritto civile, III ii, Torino 1939.

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