Diritti umani

Dizionario di Storia (2010)

diritti umani


Si intendono come d.u. le situazioni giuridiche riconosciute come fondamentali della persona umana e tali che neppure lo Stato può comprimere nella loro essenza, ovvero ostacolare nella loro realizzazione. Essi si distinguono in diritti politici, vale a dire in diritti che rendono possibile a tutti i cittadini, in posizione paritaria, la partecipazione all’esercizio del potere, e in che vogliono assicurare alla persona umana in quanto tale la migliore e più completa espressione di sé. Gli atti internazionali più moderni, inoltre, prevedono anche diritti economici, sociali e culturali, quali il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, al riposo, alla tutela sindacale e all’istruzione che, da taluni, sono compresi nelle due anzidette categorie dei diritti politici e civili. Dall’esperienza delle più clamorose e dolorose violazioni che hanno colpito la persona umana, i d.u. possono essere in modo specifico riportati: 1) alla tutela dell’esistenza individuale, sotto ogni forma (contro l’uccisione, la mutilazione, la tortura, la schiavitù, la privazione della personalità giuridica, della libertà di coscienza, di religione, di opinioni, ecc.); 2) alla sicurezza contro i bisogni (libertà sindacali, lavoro, salario, abitazione, cure, riposo, ecc.); 3) all’eguaglianza di tutti (contro le discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali, ecc.); 4) alla tutela dei diritti propriamente politici (partecipazione effettiva degli individui al governo del proprio paese, elezioni periodiche, libere, segrete, ecc.). I diritti dell’uomo (o umani) sono riconosciuti nei testi fondamentali dei nuovi ordinamenti che gli Stati all’inizio dell’Età moderna si dettero e di questi testi costituiscono le parti introduttive e più qualificanti. Così accade nelle prime costituzioni nelle quali l’affermazione dei diritti di libertà e di uguaglianza si presenta come un preambolo, una dichiarazione, che precede il testo costituzionale vero e proprio: vedasi, in proposito, il Bill of rights americano e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino voluta, nel 1789, dalla Rivoluzione francese e premessa alla Costituzione del 1791. Nelle costituzioni successive, tuttavia, questa tecnica di dichiarazioni generali e astratte, premesse alla parte più propriamente normativa delle costituzioni, venne abbandonata e i diritti umani furono formulati in disposizioni di contenuto più concreto e puntuali, tali da essere ritenuti di efficacia immediatamente precettiva. Un primo esempio viene ritenuto quello della Costituzione belga del 7 febbr. 1831, sebbene anche in epoca molto successiva si assista a ritorni verso affermazioni generali e di efficacia soltanto morale, com’è il caso della Costituzione di Weimar dell’11 ag. 1919. La Costituzione italiana del 1947 ha inteso rifuggire da un tale inconveniente e contiene norme che assicurano una diretta protezione concreta all’esercizio dei d.u. imponendosi direttamente ai cittadini e agli organi dello Stato. Ma già dopo la Prima guerra mondiale e, soprattutto, dopo la Seconda guerra mondiale, è in special modo ad atti di diritto internazionale, e, in particolare, a talune dichiarazioni rese e sottoscritte da numerosissimi Stati che si affida il riconoscimento e la protezione dei diritti umani. Si pensi, in proposito, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata il 10 dic. 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e che consta di trenta articoli; al Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali e a quello relativo ai diritti civili e politici approvati all’unanimità dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 16 dic. 1966. Né il riconoscimento dei d.u. è affidato a questi soli atti di portata, per così dire, universale e realizzantisi nell’ambito delle attività delle Nazioni Unite. Anche in sede regionale si assiste a una formazione di atti volti al riconoscimento e alla tutela dei diritti umani. Tali sono la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (adottata a Roma il 4 nov. 1950, entrata in vigore il 3 sett. 1953 e ratificata dall’Italia con la l. 4 ag. 1955, n. 848) e la Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo (adottata nella conferenza di San José di Costa Rica del 22 nov. 1969). Tali sono anche le apposite conferenze e commissioni che sono state convocate nei paesi arabi (conferenza di Beirut del dic. 1968) e in Africa (seminario del Cairo del sett. 1967, conferenza di Addis Abeba dell’apr. 1977). Uno dei più importanti atti di riconoscimento dei d.u. è costituito dall’atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa aperta il 3 lug. 1973 a Helsinki, proseguita a Ginevra dal 18 sett. dello stesso anno e conclusa nella stessa Helsinki il 1° ag. 1975. Si tratta di un atto con il quale i 35 stati che prendevano parte alla Conferenza (tra i quali l’URSS e gli USA) si sono impegnati particolarmente nel campo dei contatti fra persone, dell’informazione, della cooperazione e scambi culturali, della cooperazione e scambi nell’istruzione. Non va neppure dimenticata l’opera di altre organizzazioni, a carattere sovranazionale, quali la Croce rossa internazionale, Amnesty international, il Tribunale Russell. Circa i mezzi di protezione e tutela dei d.u., a parte i rimedi giuridici da esperire nell’ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, spesso essi consistono in ricorsi da avanzare a strutture od organi internazionali (in genere commissioni composte da rappresentanti di più Stati) ovvero nell’obbligo di referto, di presentare, cioè, a organi internazionali, relazioni sulla situazione di osservanza dei patti sottoscritti a tutela dei diritti umani.

Si veda anche I diritti umani

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