Diritti minimi del passeggero marittimo. La tutela della persona disabile o con mobilità ridotta

Libro dell'anno del Diritto 2012

Diritti minimi del passeggero marittimo. La tutela della persona disabile o con mobilita ridotta

Alessandro Zampone

Diritti minimi del passeggero marittimo
La tutela della persona disabile o con mobilità ridotta

Il reg. UE n. 1177/2010 introduce misure specifiche in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio marittimo a tutela delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta. In particolare, viene riconosciuto e rafforzato il diritto di accesso al trasporto di tali persone, le quali non possono esserne escluse se non per giustificati motivi di sicurezza. In questo senso, sono stabilite misure minime che consentono al disabile la scelta tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, fatti salvi gli obblighi in materia di sicurezza. Tali misure sono imposte a vettori, operatori turistici e operatori di terminali. Dubbia resta l’effettività delle forme di tutela previste dal regolamento, in attesa che ciascuno Stato membro si doti degli strumenti appropriati, anche di ordine sanzionatorio.

La ricognizione. La tutela del passeggero disabile nella nuova disciplina europea

Tra le misure di protezione minima del passeggero trasportato a bordo di navi, si riscontrano specifiche disposizioni volte a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta a causa di disabilità, età o altri motivi, la fruizione di servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. L’attenzione particolare dedicata a tale categoria di passeggeri muove dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 9). Viene riconosciuto e rafforzato il diritto di accesso al trasporto di tali soggetti, i quali non possono esserne esclusi se non per giustificati motivi di sicurezza. Sono inoltre stabilite misure di assistenza gratuita nei porti e a bordo delle navi passeggeri volte a scoraggiare pratiche discriminatorie. Tale attenzione appare quanto mai comprensibile se si considera che alcune disposizioni riguardano anche la progettazione e la ristrutturazione di porti e terminali nuovi e le misure volte a garantire l’accessibilità (principio della «progettazione per tutti») e la progettazione e l’ammodernamento delle navi da passeggeri, in conformità delle direttive comunitarie 2006/87/CE, 2009/45/CE, e delle raccomandazioni dell’IMO.

La focalizzazione

Si segnalano di seguito le più significative garanzie previste dal regolamento a tutela della persona disabile o con mobilità ridotta.

2.1 La disciplina eccezionale del rifiuto del trasporto del disabile

Il regolamento prevede forme di tutela del passeggero disabile nell’ipotesi in cui si verifichino circostanze specifiche, concernenti particolari obblighi di sicurezza o le caratteristiche della nave o dell’infrastruttura portuale, che impediscano al vettore o all’agente di viaggi o all’operatore turistico di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o imbarcare una persona disabile. In questi casi, se si verifica la mancata accettazione di una prenotazione o il rifiuto dell’emissione di un biglietto, i menzionati soggetti devono compiere tutti gli sforzi ragionevoli per proporre al passeggero disabile un trasporto o una crociera alternativi che siano accettabili per il passeggero (una sorta di potenziamento della disponibilità negoziale in fase precontrattuale). Il legislatore comunitario, pur nell’ambito di una disciplina sostanzialmente inderogabile, analogamente a quanto stabilito nel settore del trasporto aereo nel caso di negato imbarco, ha confermato lo spazio per forme di negoziazione tra operatore del trasporto ed utente

2.2 L’assistenza del disabile nei porti e a bordo della navi

Negli allegati II e III al regolamento vengono elencate tutte le misure di assistenza che i vettori, gli operatori turistici e gli operatori di terminali devono prestare gratuitamente nei porti (allegato II) e a bordo delle navi (allegato III), nei confronti dei passeggeri disabili e dei loro accompagnatori. Vengono peraltro stabilite specifiche regole di comunicazione e di comportamento (art. 11). Qualora non siano effettuate le comunicazioni stabilite dall’art. 11, è comunque compito del vettore e dell’operatore terminalista compiere ogni sforzo ragionevole per garantire che l’assistenza fornita consenta al disabile di imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave. Le misure di assistenza alle persone disabili, da chiunque fornite (anche da performing parties)1, dovranno essere garantite da personale specializzato ed adeguatamente formato ed istruito secondo quanto stabilito dall’allegato IV al regolamento.

I profili problematici. Le barriere infrastrutturali nel trasporto marittimo e l’effettività della tutela del passeggero disabile

Le norme del regolamento stabiliscono il diritto all’assistenza nei porti e a bordo delle navi (artt. 10 e 13), chiaramente inteso al superamento delle barriere infrastrutturali in una logica di non discriminazione della persona disabile. In particolare, l’art. 13 stabilisce a carico degli operatori terminalisti e dei vettori il rispetto delle norme di qualità per l’assistenza specificate negli allegati II (porti) e III (navi): garanzia della possibilità di spostarsi all’interno del porto; di imbarcarsi e sbarcare mediante elevatori, sedie a rotelle e altri mezzi idonei; di spostarsi all’interno della nave; di usufruire di servizi igienici. Tuttavia, l’efficacia di tali previsioni sembra in qualche modo ridimensionata dalla previsione dell’art. 2, par 5, secondo il quale fatte salve le citate direttive comunitarie, nessuna disposizione del regolamento deve intendersi quale prescrizione tecnica che imponga a vettori, operatori dei terminali o altri enti obblighi di modifica o sostituzione delle navi, delle infrastrutture, dei porti e dei terminali portuali. In attesa del perfezionamento dei meccanismi sanzionatori previsti dal regolamento, potrebbero ricevere applicazioni però, qualora ne sussistano i presupposti (discriminazione diretta e indiretta), le disposizioni della l. 1.3.2006 n. 67, che ha introdotto le misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, ma si pone, ovviamente, un problema di coordinamento tra le due discipline.

Note

1 L’art. 5 stabilisce che nel caso in cui il vettore, l’agente di viaggio, l’operatore turistico e l’operatore terminalista affidino l’adempimento degli obblighi derivanti dal rego lamento a un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona, i soggetti affidanti continueranno a rispondere dell’operato dei soggetti affidatari nell’esercizio delle loro funzioni; questi ultimi, a loro, volta, sono sottoposti alle disposizioni del regolamento comprese quelle in materia di responsabilità ed esonero.

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