Dignità e riservatezza del lavoratore

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Lo Statuto dei lavoratori, per quanto riguarda la dignità dignità e riservatezza del lavoratore (l. n. 300/1970), ha disciplinato l’esercizio dei poteri di controllo da parte del datore di lavoro con una serie di divieti, al fine di salvaguardare la personalità fisica e morale del dipendente (Tutela della salute. Diritto del lavoro). Sotto questo profilo, occorre ricordare in particolare il divieto di servirsi, per il controllo dell’attività lavorativa, di guardie giurate, delle quali devono essere preventivamente comunicati i nominativi e le specifiche mansioni (art. 2); il divieto di effettuare controlli a distanza sui lavoratori mediante impianti audiovisivi (art. 4); il divieto di compiere accertamenti sanitari, da parte del datore di lavoro o di un medico di sua fiducia (art. 5); il divieto di compiere visite personali di controllo sulla persona del lavoratore e sulle sue immediate pertinenze, salvo le eccezioni previste (art. 6). Gli art. 1 e 8 riconoscono inoltre al lavoratore il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e vietano al datore di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali ai fini dell’assunzione del lavoratore stesso. La tutela della riservatezza, invece, è affidata al codice della privacy (d. legisl. 196/2003), secondo il quale il trattamento dei dati personali del lavoratore, di cui il datore venga a conoscenza nel rapporto di lavoro, deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del soggetto; più in particolare, il datore di lavoro deve rispondere a quattro adempimenti fondamentali (art. 37-41): a) informare il lavoratore circa le finalità e il trattamento dei dati personali; b) richiedere il consenso al trattamento; c) richiedere l’autorizzazione al Garante per la privacy; d) notificare il trattamento al Garante nei casi e secondo le modalità previste.

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