Delitto

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Forma di reato sanzionabile con l’ergastolo, la reclusione e la multa (Pena criminale).

Il codice Rocco, sulle orme del codice Zanardelli del 1889, pone alla base della qualificazione del fatto di reato la distinzione tra i delitti e le contravvenzioni. La dottrina si è a lungo impegnata nella ricerca di un criterio sostanziale su cui fondare tale distinzione: Beccaria. per esempio, considerava delitti i reati offensivi della sicurezza pubblica e privata, coincidente con l’integrità dell’insieme dei diritti di natura, i cosiddetti mala in se; Impallomeni li riteneva offensivi delle condizioni primarie ed essenziali del vivere civile. L’insuccesso dei diversi tentativi di individuare un principio ontologico-sostanziale sulla base del quale distinguere tra le due forme di reato ha infine indotto la dottrina tradizionale ad abbandonare i criteri qualitativi a favore di criteri quantitativi, quale quello della maggiore o minore gravità del reato. Il codice Rocco ha adottato, invece, un criterio di distinzione di tipo formale, in base al quale la differenza tra delitti e contravvenzioni è legata al tipo di trattamento sanzionatorio previsto. In tal senso, l’art. 39 c.p. stabilisce che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, in particolare dall’art. 17 c.p., che dispone per i delitti la sanzione dell’ergastolo, della reclusione o della multa e per le contravvenzioni la pena dell’arresto e dell’ammenda. Il criterio distintivo indicato è inoltre di facile individuazione all’interno della sistematica del codice penale, il quale divide rigorosamente i delitti dalle contravvenzioni dedicando a queste il terzo libro, a quelli il secondo. La distinzione è poi di notevole importanza sotto il profilo della disciplina da applicare: rispetto all’elemento psicologico, le contravvenzioni sono punite indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa, mentre i delitti sono puniti solo a titolo di dolo, salvo le ipotesi di responsabilità colposa, preterintenzionale od oggettiva espressamente previste dalla legge; il tentativo (art. 56 c.p.) è ammesso soltanto per i delitti; alcune circostanze del reato sono applicabili soltanto ai delitti (per es., art. 61, co. 3, 7, 8, c.p.); i reati commessi all’estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7 c.p.) sono solo delitti. Ulteriori distinzioni ineriscono la materia dell’abitualità, delle misure di sicurezza, dell’oblazione, nonché rilevanti profili del diritto processuale penale.

Voci correlate

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Contravvenzione

Dolo. Diritto penale

Misure di sicurezza

Pena criminale

Preterintenzione

Reato

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