decemviri Nell’antica Roma, collegi di 10 membri, distinti secondo le loro particolari funzioni: d. litibus iudicandis, collegio di giudici, scelti dapprima di anno in anno dal pretore, poi eletti dai comizi tributi, la cui competenza riguardava soprattutto i processi di libertà; d. agris dandis adsignandis e coloniae deducendae, commissioni che avevano il compito di assegnare le terre pubbliche ai privati, soprattutto in occasione della fondazione/">fondazione di colonie: cominciano a comparire nel 2° sec. a.C.; d. sacris faciundis, collegio sacerdotale di custodi degli oracoli sibillini (dal 367 a.C.); d. legibus scribundis et rei publicae constituendae, magistratura straordinaria che sarebbe stata nominata, secondo la tradizione, nel 451 a.C., composta di soli patrizi, per preparare 10 tavole di leggi; a questo collegio ne sarebbe successo nel 450 un secondo, nel quale alcuni posti sarebbero stati riservati ai plebei.
Nell’antica Roma, nome di uno dei magistrati appartenenti a un collegio composto da dieci membri. Il collegio dei decemviri legibus scribundis et rei publicae constituendae fu istituito, secondo la tradizione, nel 451 a.C., con il compito di preparare le «dodici tavole», cioè la base del diritto processuale ...
Nome generico dato a collegi di dieci membri, suddistinti poi con espressioni indicanti le loro particolari funzioni. S'incontrano così nella storia del diritto romano i seguenti collegi:
Decemviri (st)litibus iudicandis. - Collegio di giudici, che, secondo una tradizione, si vorrebbe da qualche scrittore ...
decèmviro ‹-ènv-› (o decènviro) s. m. [dal lat. decemvir -vĭri, comp. di decem «dieci» e vir «uomo»]. – Ciascuno dei membri delle magistrature collegiali composte di dieci uomini, istituite in Roma antica con funzioni varie.