CORTE

Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)

CORTE

Attilio Donato GIANNINI

(XI, p. 528).

La corte di cassazione (p. 535).

Ordinamento e natura giuridica (p. 538). - Con r. decr. legge 16 dicembre 1935, n. 2293, fu istituita, con decorrenza dal 1° febbraio 1936, una nuova sezione, alla quale sono da devolversi in ciascun anno giudiziario gli affari civili o gli affari penali e che pertanto secondo i casi può assumere la denominazione di quarta sezione civile o di terza sezione penale.

La corte dei conti (p. 543).

Le norme circa l'ordinamento e le attribuzioni della Corte dei conti, che col r. decr. 5 febbraio 1930, n. 21, è stata posta alla diretta dipendenza del Capo del governo, sono ora raccolte nel testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Dopo che col r. decr. 27 giugno 1933, n. 703, la liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agl'impiegati dello stato che cessano dal servizio è stata trasferita dalla corte all'amministrazione centrale da cui l'impiegato dipendeva, le attribuzioni della corte si riassumono nel controllo, preventivo o successivo, della complessa attività finanziaria dello stato e nella risoluzione di determinate controversie. All'uopo la corte è divisa in tre sezioni, la prima di controllo, le altre due giurisdizionali.

Le linee fondamentali della funzione di controllo sono rimaste immutate nella più recente legislazione. Allo scopo di rendere più spedito il riscontro, sono costituiti uffici staccati della corte presso alcune amministrazioni aventi una certa autonomia, quali la direzione generale del debito pubblico e quella delle ferrovie dello stato. La stessa corte, inoltre, ha la facoltà di distaccare presso i singoli ministeri un proprio delegato, che non può esercitare il suo ufficio presso la medesima amministrazione per un periobo continuativo superiore a un anno, e le cui attribuzioni sono limitate al visto degli ordini di pagamento. Il visto preventivo della corte costituisce, secondo la dottrina prevalente, un elemento richiesto, non per il perfezionamento, ma per l'efficacia giuridica dell'atto; mentre il controllo successivo non influisce sugli effetti giuridici dell'atto, già legittimamente prodotti, e quindi si riduce a un sindacato sull'operato dei funzionarî, per rilevarne le eventuali responsabilità.

La giurisdizione della corte si estende a materie diverse, per ciascuna delle quali è stabilito uno speciale procedimento (r. decr. 13 agosto 1933, n. 1038).

a) Gli agenti contabili, e cioè tutti coloro che hanno maneggio, nel senso materiale della parola, di danaro o di cose di proprietà dello stato, siano essi impiegati, enti pubblici o persone private investite di una pubblica funzione, quali gli esattori delle imposte dirette, e anche quelli (contabili di fatto) che senza legale autorizzazione riscuotono somme di spettanza dello stato (art. 74 r. decr. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello stato), devono in ogni caso rendere alla corte il conto della loro gestione entro tre mesi successivi o alla chiusura dell'esercizio finanziario, cui si riferisce il conto, o alla cessazione dall'ufficio per qualunque causa; altrimenti, il conto è compilato dalla stessa amministrazione. Il giudizio della corte ha per oggetto esclusivamente la verificazione delle partite di entrata e di uscita, e quindi non va oltre la materialità del conto, non indaga le eventuali cause di responsabilità del contabile che non abbiano la loro ripercussione sulle partite del conto. Deferito l'esame del conto a un funzionario della corte, se tanto questi quanto il procuratore generale e il presidente della sezione lo trovano regolare, l'approvazione ne è data dal presidente stesso con decreto. In ogni altra ipotesi, dopo questa prima fase di carattere amministrativo, si svolge quella giurisdizionale nel contraddittorio del contabile, che la legge ritiene costituito in giudizio con la presentazione spontanea o coatta del conto, e del procuratore generale, che riveste la duplice qualità di rappresentante dell'amministrazione, quale parte in causa, e di rappresentante della legge. Il giudizio si chiude con una sentenza che, se non è definitiva, specifica le partite del conto sulle quali il contabile è invitato a dare le sue giustificazioni; dopo di che è pronunciata la sentenza definitiva. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione di questa l'agente può proporre opposizione alla stessa corte, meno che per le partite del conto per le quali gli furono già notificate le osservazioni della corte.

b) Sancita espressamente nella legge di contabilità (art. 81 a 83) la responsabilità di qualsiasi impiegato dello stato che nell'esercizio delle sue funzioni abbia, con dolo o colpa, arrecato un danno all'erario, le relative controversie (non quelle riflettenti la responsabilità di funzionarî onorarî, o di salariati, o di persone estranee all'amministrazione, tranne che non abbiano anche la veste di contabili) sono devolute alla giurisdizione della corte, dinanzi alla quale il giudizio è promosso dal procuratore generale. La corte ha la facoltà di limitare la condanna a una somma inferiore a quella corrispondente al danno risentito dallo stato.

c) Appartiene poi alla giurisdizione della corte un gruppo di giudizî detti "ad istanza di parte": tali sono i ricorsi degli esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette contro i provvedimenti coi quali sia stato negato il rimborso di quote d'imposta inesigibili; i ricorsi dei funzionarî e agenti dell'amministrazione ferroviaria contro i provvedimenti di addebito per danni da essi arrecati all'amministrazione stessa; i ricorsi contro i provvedimenti che abbiano assoggettato un funzionario o agente statale a ritenuta sullo stipendio o su altri emolumenti a titolo cautelare; le controversie, anche solo tra privati, che si collegano alle materie sopra indicate, come quelle tra due agenti contabili in rapporto alle rispettive gestioni che siano collegate tra loro.

d) Spettano anche alla cognizione della corte i ricorsi contro i provvedimenti definitivi di liquidazione o di rifiuto delle pensioni a carico totale o parziale dello stato.

e) Provvede inoltre la corte, a sezioni riunite, sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi, amministrativi o disciplinari, concernenti gli impiegati o agenti della corte stessa.

f) Sono devolute infine alla corte le controversie in appello dalle decisioni dei consigli di prefettura riguardanti i giudizî sui conti e sulle responsabilità dei contabili, funzionarî o amministratori degli enti locali.

Contro le decisioni emesse in prima istanza sui conti giudiziali o sulle controversie comunque attinenti a gestioni contabili o in materia di responsabilità per danni arrecati all'erario è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa corte, da parte del privato, se il valore della controversia supera le L. 2000, e senza limite di somma, da parte del pubblico ministero.

Contro tutte le decisioni della corte, così di prima istanza come di appello, possono sperimentarsi i rimedî straordinarî dell'opposizione di terzo e dell'opposizione contumaciale (nei casi previsti nel codice di rito comune), della revocazione (per errore di fatto o di calcolo; se siansi rinvenuti nuovi documenti; se la sentenza sia stata pronunciata su documenti falsi), del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Col r. decr. legge 24 giugno 1937, n. 1079, sono state istituite due sezioni giurisdizionali della corte nell'Africa Italiana, con sede, rispettivamente, in Addis Abeba e in Tripoli. Per l'esercizio, inoltre, delle funzioni di controllo sono state istituite delegazioni della corte in Addis Abeba, Tripoli, Asmara, Mogadiscio, Gondar, Harar e Gimma.

Bibl.: E. Vicario, La Corte dei conti in Italia, ediz. aggiornata, Milano 1925, e la rasegna mensile La Corte dei conti in sede giurisdizionale, che si pubblica in Roma dal 1931.

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