Cassazione, Corte di

Lessico del XXI Secolo (2012)

cassazione, Corte di


cassazióne, Córte di. – Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni e adempie gli altri compiti a essa conferiti dalla legge (così è definita, alla luce di una sostanziale recezione dell’insegnamento di Piero Calamandrei, dall’art. 65 R. d. 12/1941). Tale posizione apicale è ora rafforzata dal fatto che l' art. 111 della Costituzione garantisce che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Avverso le decisioni del Consiglio di Stato il ricorso è ammesso per i soli motivi attinenti alla giurisdizione. Peraltro, in materia civile, il ricorso pur proposto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., è dichiarato inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della cassazione e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. Quando accoglie il ricorso enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, ovvero decide nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (c.p.c., art. 384). La cassazione ha unica ha sede in Roma – contro le cinque dello Stato unitario – e ha giurisdizione su tutto il territorio soggetto alla sovranità dello Stato; è costituita in sezioni e composta da un primo presidente, presidenti di sezione e consiglieri. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le udienze solenni, può presiedere le udienze delle singole sezioni. Ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti, a sezioni unite con il numero di nove votanti. Presso la cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo; le funzioni del pubblico ministero sono assegnate al procuratore generale, il quale ora esercita anche la sorveglianza sul subprocuratore nazionale antimafia. La Corte di cassazione deriva dal Tribunal de cassation di matrice franco-rivoluzionaria (l. 27 novembre - 1° dicembre 1790), funzionale ad annullare (casser) gli atti del potere giurisdizionali viziati da «une contravention expresse au texte de la loi».