Cooperazione giudiziaria internazionale

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Collaborazione tra Stati nel campo giudiziario penale o civile. Attuata in passato attraverso convenzioni bilaterali (per esempio, la convenzione tra Italia e Francia del 1955), e sulla base di norme consuetudinarie (per esempio, l’assistenza prestata dai consoli ai connazionali incarcerati o sottoposti a detenzione), fu in seguito affidata a convenzioni a carattere regionale. In ambito europeo, si ricordano la Convenzione europea di estradizione del 1957 e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Le Nazioni Unite, a loro volta, hanno promosso convenzioni multilaterali generali, come la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, cui seguirono convenzioni specifiche, come quella di Tokyo relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, e quella dell’Aia per la repressione della cattura illecita di automobili del 1970. Fra i trattati più recenti, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato (adottata dalla Conferenza di Palermo del 2000 e in vigore dal 2003), con tre protocolli. Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile, vanno menzionate le Convenzioni dell’Aia del 1965 e del 1970, sulla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale e sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile e commerciale.

Voci correlate

Cooperazione giudiziaria. Diritto dell’Unione Europea

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