Convenzioni matrimoniali

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Patti diretti a regolare il regime patrimoniale della famiglia. La riforma del diritto di famiglia (avvenuta con l. 19 maggio 1975, n. 151), secondo la quale il regime legale patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione dei beni, pare limitare l’ambito delle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c. a quello delle sole convenzioni che derogano al regime legale dei rapporti patrimoniali fra coniugi, cioè a quelle che regolano la proprietà o l’acquisto dei beni fra coniugi. Le convenzioni sono rimaste contratti formali, dovendo essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162 c.c.). A differenza, poi, della norma precedente la riforma del diritto di famiglia, le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo. Il loro cambiamento successivo alla celebrazione del matrimonio è soggetto ad autorizzazione del giudice. Le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni sono soggette a pubblicità, o mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio o a mezzo dei registri immobiliari e mobiliari. La inosservanza delle norme relative alla pubblicità importa l’inopponibilità delle convenzioni ai terzi. La modifica delle convenzioni ha effetto solo se l’atto pubblico è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parte delle convenzioni medesime o dei loro eredi. La morte di un coniuge dopo che ha consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni non impedisce che la modifica abbia effetto se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso e vi sia l’omologazione del giudice. In osservanza di una sentenza della Corte Costituzionale, l’art. 164 c.c. è stato modificato consentendo ai terzi di provare la simulazione delle convenzionali matrimoniali. Anche l’art. 165 c.c., che riguarda la capacità del minore, è stato modificato per adeguarlo alle innovazioni relative alla maggiore età ed alla potestà dei genitori.

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