CONTUMACIA

Enciclopedia Italiana (1931)

CONTUMACIA (lat. contumacia, da contemno "disprezzo"; fr. contumace, défaut; sp. contumacia; ted. Versäumnis, Kontumaz; ingl. contumacy)

Guido BORTOLOTTO
Giovanni CRISTOFOLINI
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È la situazione processuale dell'imputato, il quale, essendo stato regolarmente citato in un giudizio penale, si astiene dal comparire al dibattimento, e della parte che si astiene da ogni attività processuale in un processo civile da essa iniziato o contro di essa promosso. La contumacia è diversamente regolata dal diritto penale e dal diritto civile.

Contumacia penale.

In passato la contumacia era considerata, se si eccettua il diritto processuale romano, spregio alla giustizia e confessione di colpabilità (contumax pro convicto et confesso habetur); le si applicarono, in diritto barbarico, le sanzioni del bannum e della fuorgiudica e le sanzioni ecclesiastiche nel processo inquisitoriale canonico. Ma la rinascente dottrina romana del processo accusatorio oppose a tali principî la norma ne absens damnetur, in omaggio alle inderogabili regole del contraddittorio, e da allora il contumace venne considerato volontariamente assente dal giudizio, ma non per questo reo presunto del fatto attribuitogli.

Nelle legislazioni processuali attualmente vigenti si seguono tendenze varie per il trattamento processuale dell'imputato contumace. Vi sono codici, come lo spagnolo, il norvegese, l'ungherese, che negano la possibilità di condanne in assenza del giudicabile; altri, come il codice tedesco e l'austriaco, che fissano la norma generale dell'improcedibilità dell'azione in confronto dei contumaci, ma poi adottano eccezioni e temperamenti per modo che il procedimento contumaciale viene attuato; vi sono infine codici, come il francese e l'italiano, che ammettono il procedimento contumaciale, lasciando al condannato in contumacia particolari rimedî giuridici. Infatti il giudizio contumaciale costituisce un rapporto processuale imperfetto, poiché manca a esso la pienezza del contraddittorio.

Perché possa farsi luogo a giudizio in contumacia occorre che si verifichino le condizioni seguenti: a) che l'imputato sia in stato di libertà personale; b) che il fatto dell'assenza dal giudizio sia volontario; c) che l'imputato sia stato regolarmente chiamato in giudizio. All'imputato non comparso dev'essere innanzi tutto, a pena di nullità, assegnato un difensore, senza l'assistenza del quale e senza aver sentito il pubblico ministero non si può dichiarare la contumacia dell'imputato. Così il contraddittorio ricerca la ricorrenza dei presupposti accennati, e, qualora essi ricorrano, il giudice emette l'ordinanza di dichiarazione di contumacia che deve essere regolarmente inserita nel verbale di dibattimento e che inizia formalmente il giudizio contumaciale. Tuttavia, anche in questi casi è lasciato un potere discrezionale al giudice, il quale, ove ricorrano giusti motivi, può sospendere o rimandare il dibattimento.

Il giudizio in contumacia, in prima istanza come in appello, ha luogo nelle forme ordinarie. È ammessa in ogni giudizio l'assistenza del difensore; il contraddittorio ha luogo con qualche limitazione perché alla difesa è fatto divieto di produrre prove a discolpa; può tuttavia il giudice sostituirsi a essa nelle indagini di carattere peritale, negli accessi sul luogo, ma non nell'esame di testimonî. La comparizione dell'imputato contumace, che si verifichi durante il dibattimento, porta al pieno contraddittorio.

La sentenza penale emessa in esito a giudizio contumaciale deve ritenersi decisione in qualche guisa imperfetta come è imperfetta l'indagine sulle prove attraverso la quale è venuta costituendosi. Tali sentenze sono tuttavia irrevocabili in via generale, salvo, per talune di esse, uno stato di pendenza che ne determina la revocabilità, per il fatto della presentazione o della cattura del contumace dopo la pronuncia della sentenza. Per quanto riguarda i requisiti formali, la sentenza contumaciale non differisce da tutte le altre; le assolutorie hanno come le altre pieno valore di efficacia; il giudice non può invece, nelle sentenze di condanna, concedere al contumace il beneficio della sospensione della pena. Sul contenuto civile, le sentenze contumaciali pure decidono; ma quelle di corte d'assise, soggette a purgazione, non possono contenere decisioni sulle istanze per restituzione, risarcimento dei danni o riparazioni perché ne è attribuita la cognizione al giudice civile.

La notificazione obbligatoria della sentenza contumaciale all'imputato ha importanza per fissare il decorso del termine utile, di tre giorni, per interporre i mezzi d'impugnazione. I rimedî giuridici ammessi dal diritto processuale italiano contro le sentenze contumaciali sono: la purgazione, l'opposizione, l'appello e il ricorso per cassazione. I primi due sono specificamente dati per la sentenza contumaciale e si fanno valere innanzi allo stesso magistrato che ha pronunciato la sentenza, gli altri due sono comuni a tutte le sentenze e si fanno valere presso il magistrato di grado superiore. La regola generale sui rimedî giuridici in questa materia si può formulare come segue: per le sentenze contumaciali appellabili il rimedio normale è l'appello; per quelle inappellabili è rimedio normale l'opposizione, ovvero la purgazione se si tratti di sentenza di corte d'assise con un dato limite di pena; al di là di questi rimedî resta integro il diritto di ricorrere per cassazione.

La purgazione della contumacia è consentita avverso a sentenze di condanna di corte d'assise all'ergastolo o ad altra pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La condizione che dà luogo a questo rimedio è rappresentata dalla presentazione volontaria del condannato ovvero dalla sua costituzione in carcere, ovvero dal fatto che esso pervenga in potere della giustizia prima che l'azione penale sia prescritta. Verificata questa condizione, il dibattimento e la sentenza in contumacia si hanno come non avvenuti e la corte d'assise deve nuovamente svolgere l'intero giudizio.

L'opposizione contumaciale è il rimedio giuridico che spetta al condannato in contumacia con sentenza non appellabile e non purgabile e si fa valere avanti al pretore, al tribunale o alla corte d'assise che ha pronunciato la sentenza; il magistrato fissa il nuovo dibattimento che viene svolto nelle forme ordinarie. Qualora il condannato non si presenti nel giorno fissato per il giudizio di purgazione e di opposizione, la sentenza contumaciale riprende il suo vigore e il giudice ne ordina l'esecuzione con sentenza, che è solo soggetta a ricorso per cassazione.

Si parla anche di contumacia della parte civile e della persona civilmente responsabile nel processo penale, ma impropriamente, perché per questi soggetti la comparizione personale non è prescritta.

La contumacia penale era regolata, nel codice di proc. pen. 1913, dagli articoli 471 segg., 497 segg., ed è ora disciplinata dagli articoli 497-501 del codice di procedura penale 1930.

Bibl.: Adinolfi, La contumacia dell'imputato, in Priv. penale, II suppl., 1916; A. Andreotti, Contumacia penale, in Encicl. giur. it., 1900; A. Bicci, Della contumacia nei giudizi penali, Firenze 1885; G. Bortolotto, La contumacia nel giudizio penale, Roma 1924; A. Ciccarelli, Del giudizio contumaciale in materia penale nella storia e nella legislazione italiana, Napoli 1888; C. Civoli, in Riv. pen., XXXVI, p. 107; Cenni, Della natura del giudizio penale in contumacia del reo, Napoli 1889; Fr. De Cola Proto, Del giudizio contumaciale, osservazioni e critiche, Messina 1889; A. Gismondi, L'istituto della contumacia in materia pen., in Foro pen., VII, pp. 97, 118, 213; S. Longhi, in Foro ital., XXX (1905), p. 66; Lalli, De reo contumace, Roma 1748, V. Manzini, in Giust. pen., X (1904), coll. 1-6; V. Manzini e E. Brusa, Procedimento penale contro presunti assenti, Roma 1903; M. Marino Lucca, Contumacia e assenza, Catania 1912; A. Negri, Contumacia penale, in Dig. ital.; C. Pavesio, La contumacia dell'imputato nel procedimento penale, Torino 1901; Righi, Sulla contumacia l'imputato nei giudizi penali, Castelnuovo dei Monti 1896; U. Scalfo, Intorno al giudizio contumaciale di assise, Padova 1910.

Contumacia civile.

Contumacia è, nel diritto processuale civile italiano, la condizione della parte che si astiene da ogni attività processuale, e in particolare dalla comparizione avanti al giudice, in un processo civile da essa iniziato o contro di essa promosso; processo contumaciale è il processo che si svolge in contumacia di una delle parti. Vi è divergenza fra i varî diritti processuali, anche in relazione all'atteggiamento che essi assumono di fronte a questo fenomeno, nella determinazione del grado d'inattività sufficiente a determinare la contumacia; così per il diritto processuale tedesco e austriaco può subentrare la contumacia con le sue conseguenze anche nel caso che la parte rimanga assente a un'udienza del processo, dopo essere comparsa a una precedente, o non contraddica alle deduzioni avversarie; per il diritto nostro basta un solo atto di regolare partecipazione attiva al processo in un determinato grado a far cessare la contumacia e a far considerare il processo come contraddittorio; bisogna quindi tener distinta la contumacia propriamente detta dalla semplice assenza o non comparizione di una parte (già comparsa in una fase precedente del processo) in un momento successivo (chiamata talora anche questa, impropriamente, col nome di contumacia). Anche la semplice assenza ha talora rilevanza giuridica (p. es. se nessuna delle parti si presenta all'udienza la causa viene cancellata dal ruolo per disposizione del presidente - art. 26 r. decr. 31 agosto 1901).

Il problema legislativo della contumacia. - Il processo civile, fondato sul principio del contraddittorio, sfrutta per il raggiungimento del suo scopo pubblico, cioè la giusta decisione delle controversie, l'azione combinata delle parti avverse; la mancata partecipazione d'una delle parti al processo è perciò considerata tradizionalmente come un'anomalia, poco favorevole al raggiungimento degli scopi processuali e quindi da evitare in tutti i modi; solo lentamente accanto a questa idea tradizionale si fa strada l'altro concetto che, mentre va evitata, perché contraria al fine del processo, la contumacia involontaria, la contumacia volontaria permette un'utile semplificazione del processo, a rischio della parte che - potendo - non è comparsa.

La concezione originaria del processo non concepisce possibile una sentenza di merito in confronto della parte che non si sia assoggettata preventivamente al potere del giudice; a carico della parte citata viene quindi creato un obbligo di contestare la lite, del quale si cerca di ottenere l'adempimento, anche ricorrendo ai mezzi più energici, e la cui violazione è considerata un'offesa all'autorità del magistrato; senza la cooperazione della parte non è possibile la decisione della controversia. Questa concezione dura lungamente e solo faticosamente si fanno strada delle limitazioni di essa col ricorso a finzioni di litiscontestatio, mentre, dall'altro canto, alle conseguenze sfavorevoli della contumacia si attribuisce carattere penale. Il diverso concetto che di un obbligo della parte di assoggettarsi al potere del giudice non c'è bisogno per spiegare l'efficacia della sentenza, si fa strada solo assai tardi. Correlativamente all'obbligo di comparire subentra l'onere di comparire, per evitare il rischio delle conseguenze sfavorevoli derivanti di fatto dalla mancata difesa e congiunte dalla legge alla contumacia. Ma persiste il concetto d'una minore garanzia di giustizia offerta dal processo contumaciale che si traduce non solo in istituti diretti ad agevolare la ripetizione del processo contumaciale ma anche in qualche norma che presuppone in ogni caso una minore efficacia della sentenza contumaciale. Queste norme determinano, nella pratica, una tendenza a speculare sulla contumacia a scopo dilatorio, cui corrisponde una tendenza legislativa a maggior severità verso il contumace, curando invece una migliore disciplina della notificazione. A questa tendenza sono informati, sull'esempio di leggi moderne (regolamento processuale civile austriaco del 1895), i varî progetti di riforma del codice di procedura, giusta i quali si hanno per ammessi in caso di contumacia i fatti affermati dalla parte comparsa, e sono soppressi l'istituto della riapertura del contraddittorio e il gravame dell'opposizione contumaciale.

Disciplina della contumacia. - Può aversi contumacia, in genere, nel processo contenzioso di qualunque tipo e di qualunque grado; di processo contumaciale in senso proprio non si può parlare però che dove la contumacia dà luogo all'applicazione di principî speciali; si esclude così, p. es., che si possa parlare di processo contumaciale per il giudizio avanti la corte di cassazione. Noi ci limiteremo a trattare della contumacia nel processo ordinario.

Presupposto della contumacia è che la parte sia stata regolarmente citata (se contumace non sia l'attore) e che non sia debitamente comparsa per mezzo di procuratore legale o, dove la rappresentanza è facoltativa, anche personalmente, entro un'ora da quella fissata per l'apertura dell'udienza (art. 230 reg. gen. giud.). L'accertamento di tali presupposti ha luogo nella sentenza con la dichiarazione di contumacia; all'udienza però ha luogo la constatazione di non comparizione (art. 14 legge 31 marzo 1901 sulla riforma del procedimento sommario), in seguito alla quale gli atti vanno compiuti nelle forme prescritte per i giudizî contumaciali; la loro efficacia però sarà condizionata al fatto che la contumacia sia dal magistrato riconosciuta legalmente incorsa. Nell'accertamento della contumacia si ha, di regola, riguardo solo all'elemento oggettivo della non comparizione, senza tener conto dell'elemento soggettivo della volontarietà. Ove il convenuto non comparso non sia stato citato in persona propria o non abbia a sua volta controcitato l'attore, questi può rinnovare la citazione per un'udienza successiva (articoli 382, 474 cod. proc. civ.); la rinnovazione della citazione è obbligatoria se fra più convenuti alcuno sia citato in persona propria e comparisca, e altri non citato in persona propria non comparisca, a meno che l'attore preferisca rinunciare agli effetti della citazione nei riguardi del non comparso.

Nel processo contumaciale è vietato all'attore di modificare o ampliare le domande proposte nell'atto di citazione; in caso di contumacia dell'attore, il convenuto che intenda proporre domande riconvenzionali deve notificarle all'attore personalmente (articoli 381, 387 cod. proc. civ.). Le domande incidentali, le ordinanze istruttorie, gli atti di riproduzione della causa cancellata o decaduta dal ruolo vengono notificati al contumace mediante affissione; va notificata personalmente al contumace l'ordinanza che fissa il giorno in cui egli deve prestare il giuramento.

Il contumace può sempre comparire nel corso del giudizio, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, ma in caso di comparizione tardiva restano ferme le preclusioni già verificatesi, salvo il diritto di disconoscere nel primo atto le scritture prodotte dall'avversario, togliendo così l'efficacia del riconoscimento tacito connesso alla contumacia (art. 386 cod. proc. civ.). La comparizione può aver luogo anche dopo che la causa è stata posta in decisione e fino alla pubblicazione della sentenza (riapertura del contraddittorio); in questo caso il presidente ordina la sospensione del giudizio e fissa la nuova udienza (v. art. 49 r. decr. 31 agosto 1901). L'istituto della riapertura del contraddittorio si presta assai bene a scopi defatigatorî, specialmente in caso di pluralità di convenuti; si spiega quindi come ne sia caldeggiata l'abrogazione.

La sentenza va notificata al contumace personalmente, con l'osservanza di forme speciali (v. specialmente art. 385 cod. proc. civ.) ormai ingiustificate. Eccezionalmente vien meno la necessità della notificazione ai contumaci rispetto alle sentenze pronunciate nei giudizî di graduazione (art. 725 cod. proc. civ.).

Quanto all'influenza della contumacia sul contenuto della decisione nel caso di contumacia dell'attore, il convenuto può chiedere o l'assoluzione dall'osservanza del giudizio o l'assoluzione dalle domande attrici, oltre al rimborso delle spese (art. 381 cod. proc. civ.); nel giudizio di appello la contumacia dell'appellante (anzi la semplice non comparizione all'udienza di discussione della causa) dà diritto all'appellato di chiedere il rigetto senza esame dell'appello (art. 489 cod. proc. civ.; analoghi effetti ha nel giudizio di opposizione di contumace la contumacia dell'opponente, art. 480 cod. proc. civ.; per la mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione a ingiunzione, vedi art. 10 r. decr. 24 luglio 1922). Nel caso di contumacia del convenuto, nel nostro diritto, come in quello francese, la contumacia non dispensa l'attore dalla prova dei fatti. Perciò il pregiudizio derivante dalla contumacia è essenzialmente un pregiudizio di fatto, nel senso che il giudice non potrà tenere presenti gli elementi che il contumace avrebbe potuto portare nel processo a suo favore e che non portò e soprattutto nel senso che non potrà esser tenuto conto di quei fatti giuridici, la cui affermazione costituisce un onere del convenuto (eccezioni); deve però il giudice dichiarare d'ufficio la nullità degli atti processuali, quando la parte che potrebbe opporla sia contumace (art. 192 cod. proc. civ.). In ogni modo le scritture private prodotte si hanno per riconosciute se la controparte non comparisce (art. 283 cod. proc. civ.) salvo la possibilità di distruggere gli effetti di questo tacito riconoscimento (vedi sopra); in varî casi poi norme speciali attribuiscono alla contumacia efficacia di adesione alle domande avversarie o rimettono al giudice di decidere se questo effetto debba riconoscersi (art. 4 legge 24 dicembre 1896; art. 614 e 652 cod. proc. civ.).

Contro la sentenza contumaciale sono ammessi tutti i gravami concessi contro le sentenze in contraddittorio, e nella stessa ampiezza, a differenza di altri diritti. Gravame concesso soltanto contro le sentenze contumaciali è l'opposizione contumaciale che può essere proposta solo dal convenuto non citato in persona propria e al quale non sia stata rinnovata la citazione. L'opposizione contumaciale è esclusa contro le sentenze degli arbitri e in varie materie speciali (es. giudizî di esecuzione). Essa si propone, mediante atto di citazione, innanzi al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e dà luogo a un nuovo giudizio nello stesso grado di quello impugnato. Contro le sentenze di primo grado essa concorre con l'appello, ma, ove siano proposti ambedue i gravami, l'appello assorbe l'opposizione (art. 482 cod. proc. civ.); il ricorso per cassazione invece non può essere proposto che dopo decorso il termine per fare opposizione contro la sentenza d'appello (art. 518, 2° capov. cod. proc. civ.). Il termine per l'opposizione coincide col termine per comparire in giudizio (art. 476 cod. proc. civ.); se però la sentenza contumaciale non sia notificata in mani proprie, l'opposizione può proporsi fino al primo atto d'esecuzione (art. 477 cod. proc. civ.). La legge considera l'opposizione come un gravame ordinario, e la sentenza contumaciale perciò non è eseguibile nel termine ordinario per fare opposizione e anche l'opposizione tardiva impedisce l'esecuzione, a meno che della sentenza non sia autorizzata l'esecuzione provvisoria.

Bibl.: In genere le opere generali di diritto processuale; ricordiamo particolarmente: L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 5ª ed., Torino 1905, III, pp. 769-856; L. Mortara, Commentario al codice e alle leggi della procedura civile, Milano 1900-909, III, pp. 827-844; G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 4ª ed., Napoli 1929, § 50; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, II, Padova 1922, n. 99. Fra le monografie: S. La Rosa, Il contumace nel giudizio civile, Catania 1887; A. Rispoli, Il processo civile contumaciale, Milano 1911; A. Parrella, La contumacia nel giudizio arbitrale, in Rivista di dir. proc. civ., V (1928), i, pp. 305-319.

Per la dottrina straniera, oltre ai trattati generali, vedi specialmente H. Schima, Die Versäumnis im Zivilprozess, Venezia 1928.

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