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In scienza delle finanze, l’entrata di parte corrente che lo Stato percepisce per avere realizzato opere di pubblica utilità da tutti coloro che possano ricavarne vantaggio o particolari benefici economici. L’ammontare del c. è normalmente inferiore al costo totale effettivo del servizio reso. La parte rimanente del costo è posta a carico della collettività ed è finanziata mediante le imposte. Il c. si differenzia dalla tassa, poiché per quest’ultima si ha l’effettiva e spontanea domanda dell’utente di godere di un servizio (per es., tassa scolastica), mentre nel c. si ha un’esazione coattiva per un servizio reso nell’interesse collettivo senza che l’utente ne abbia fatta esplicita richiesta. Controversa è la natura giuridica del c. di edificazione dovuto per il rilascio da parte del sindaco della concessione in relazione ad attività comportanti una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (l. 10/28 gennaio 1977). Tale c., commisurato non soltanto alla incidenza delle spese di urbanizzazione ma anche al costo di costruzione, sembra avere una struttura composita.

Sono detti anche c., ma non propriamente in quanto hanno in realtà natura di imposte speciali, i versamenti esatti da enti speciali per fini che riguardano soltanto alcuni gruppi (per es., i c. alle comunità israelitiche o i c. consorziali, imposti agli appartenenti a ogni tipo di consorzio in agricoltura come corrispettivo del servizio reso o per coprire le spese risultanti dall’esercizio dell’attività consortile).

C. previdenziale

La somma che nel rapporto d’assicurazione sociale deve essere versata obbligatoriamente all’istituto assicuratore, in misura proporzionale all’ammontare della retribuzione, dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente o autonomo, con aliquote distinte secondo le norme di legge (anche per le varie forme assicurative). Il pagamento, per effetto del d.l. 142/2 aprile 1946, doveva essere corrisposto dall’imprenditore, senza diritto a rivalsa, per tutte le varie forme di previdenza; tale disciplina, disposta in via provvisoria, è stata poi sostituita da altre disposizioni ed è stato ripristinato l’obbligo a contribuire anche del lavoratore, sia pure in misura inferiore a quella del datore di lavoro, per gli oneri di alcune assicurazioni sociali. Con la fiscalizzazione degli oneri sociali, si è provveduto alla parziale copertura degli oneri della previdenza sociale mediante il gettito d’imposte. In agricoltura, i vari c. per le assicurazioni sociali e gli assegni familiari sono stati riordinati con il r.d.l. 2138/28 novembre 1938 che ne stabilisce la corresponsione sulla base dell’impiego di mano d’opera per ogni azienda agricola e sono detti c. unificati. Il decreto anzidetto prevedeva l’accertamento mediante un sistema presuntivo, che venne però dichiarato costituzionalmente illegittimo, così che con la l. 322/5 marzo 1963 si provvide a istituire un sistema di accertamento dei c. e dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni. Poiché l’unico sistema rimasto in vigore è quello dell’accertamento diretto, cioè dell’imposizione in base alla mano d’opera effettivamente impiegata, e poiché l’attuazione di tale sistema incontrava difficoltà di fatto, è stata tra l’altro confermata la validità degli elenchi nominativi dei lavoratori ed è stato disposto che i datori di lavoro versino, a titolo di acconto, l’80% dei c. precedentemente accertati.

C. di miglioria

C. che in applicazione della legge sulla bonifica integrale del 1933 i proprietari dei fondi avvantaggiati dalle opere di bonifica devono ai concessionari delle stesse. Analogo a questo è il c. sui fondi irrigabili che può essere richiesto ai proprietari degli stessi dai concessionari delle opere d’invaso o necessarie al deflusso delle acque.

C. sindacali

Per il mantenimento e l’attuazione dei diritti sindacali, è riconosciuta ai lavoratori la possibilità di procedere alla raccolta di c. a favore delle organizzazioni sindacali, anche all’interno del luogo di lavoro, a patto che non pregiudichino il normale svolgimento dell’attività lavorativa e produttiva (l. 300/1970, art. 26). L’obbligo della trattenuta sulla retribuzione della quota di c. a favore di una certa organizzazione sindacale deve avvenire in base alla delega del lavoratore, se ciò è previsto dal contratto collettivo. È stabilita inoltre la mancanza dell’obbligo di trattenuta per quei datori di lavoro che applicano un contratto collettivo che non preveda l’obbligo di trattenuta, oppure per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni firmatarie del contratto collettivo. In queste ultime situazioni rappresentate, ai lavoratori è accordato il diritto di richiedere il versamento dei c. sindacali all’associazione indicata dallo stesso datore di lavoro. Sono previste inoltre le cosiddette quote di servizio consistenti nelle trattenute operate dal datore di lavoro in forza di una previsione normativa contenuta all’interno del contratto collettivo, vincolante per tutti i lavoratori, per le spese di negoziazione, redazione e stampa del contratto medesimo. La trattenuta così operata non riguarderà quindi solamente i lavoratori iscritti al sindacato, ma richiederà l’autorizzazione del singolo lavoratore, che potrà essere prestata anche in maniera implicita con l’accettazione della ritenuta stessa.

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