Contratto di leasing

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Il leasing è un’operazione finanziaria di derivazione straniera, con cui si può ottenere la disponibilità di un bene mobile o immobile evitandone l’acquisto. Consiste nella locazione del bene, acquistato o fatto costruire da un terzo, detto locatore o impresa di leasing, su scelta o richiesta del conduttore del bene, che ne ottiene così la disponibilità dietro versamento rateale di una somma di denaro commisurata al prezzo di acquisto del bene aumentato del profitto dell’impresa. Nel contratto di leasing è prassi riconoscere al conduttore la possibilità di riscattare al termine dell’operazione la proprietà del bene pagando un importo residuo. Stipulando un contratto di leasing, le imprese possono acquisire la disponibilità di un bene strumentale senza versare i capitali necessari per comprarlo, senza esporsi al rischio della perdita di valore del bene per rapida obsolescenza, e riservandosi il diritto, alla scadenza del termine stabilito, di poterne acquistare definitivamente la proprietà oppure di restituirlo.

È sempre più frequente, tuttavia, l’impiego del leasing anche nei contratti aventi ad oggetto beni di consumo da parte di soggetti che non vogliano immediatamente acquistarne la proprietà ma solo il godimento.

Si distingue, poi, il leasing operativo dal leasing finanziario. Nel leasing operativo, un soggetto (lessor o concedente) concede a un altro soggetto (lessee o utilizzatore) il godimento di un bene per un determinato periodo di tempo e in cambio del versamento di un canone periodico. Alla scadenza del termine pattuito, l’utilizzatore potrà rinnovare il contratto, restituire il bene o acquistare la proprietà del bene pagando un corrispettivo. Nel leasing finanziario, l’utilizzatore indica al concedente un bene di cui desidera acquisire il godimento. Il concedente acquista allora la proprietà del bene ma ne concede immediatamente il godimento, per un determinato periodo di tempo, all’utilizzatore, il quale si obbliga a versare un canone periodico. Anche per il leasing finanziario, alla scadenza del termine pattuito l’utilizzatore può rinnovare il contratto o restituire il bene o acquistare la proprietà del bene pagando un corrispettivo.

Parzialmente diverso è il cosiddetto lease-back, o locazione finanziaria di ritorno, in cui l’unica differenza è data dalla coincidenza del soggetto fornitore del bene con il conduttore, che conserva pertanto il godimento del bene, in base al rapporto di leasing e non più a titolo di proprietà.

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Contratti di impresa

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