Contratto di deposito

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Il deposito è il contratto col quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante o deponente) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di conservarla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa al depositario. Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767 c.c.): le obbligazioni derivanti dal deposito sono di regola a carico del depositario, che deve custodire la cosa depositata con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.; v. Obbligazione di custodia), non può servirsene o darla in consegna ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.), deve restituirla appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario (art. 1771 c.c.), deve, altresì, restituire i frutti della cosa che abbia percepito (art. 1773 c.c.) e, qualora la cosa depositata provenga da reato, l’art. 1778 c.c. prescrive che, se la persona cui è stata sottratta è nota al depositario, quest’ultimo deve denunziarle il deposito fatto presso di sé e si libera dall’obbligo di restituire se, decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata l’opposizione, restituisce la cosa al depositante. Di regola il depositario acquista la detenzione della cosa; è tuttavia frequente nella pratica il deposito irregolare, avente cioè ad oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene. In questo caso il depositario acquista la proprietà delle cose depositate ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (art. 1782 c.c.). Il depositante è invece obbligato a corrispondere al depositario il compenso eventualmente pattuito, a rimborsargli le spese che abbia sostenuto per la conservazione della cosa ed a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito (art. 1781 c.c.).

Sul deposito in albergo, v. Contratto di albergo.

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