Contratto di assicurazione

Enciclopedia on line

È il contratto con cui l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita (vitalizia o temporanea) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

Il contratto di assicurazione è disciplinato dagli art. 1882-1932 c.c., dalle norme sui contratti in generale e sui contratti del consumatore, e dagli art. 165-181 del codice delle assicurazioni.

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, soggetto a un regime di forma scritta ad probationem e con l’obbligo, per l’assicuratore, di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Il contratto può essere stipulato in nome e per conto proprio, in nome e per conto altrui, in nome proprio e per conto altrui e in nome e per conto di chi spetta, come nel caso in cui siano assicurate merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e siano emessi titoli rappresentativi di merci (art. 1891 c.c.).

Rischio e premio sono elementi essenziali del contratto. Il rischio costituisce l’oggetto del contratto di assicurazione e consiste nella possibilità che si verifichi un determinato evento futuro e incerto. Il premio dovuto da ciascun assicurato è il corrispettivo dell’obbligazione assunta dall’impresa per avere diritto ad alcune prestazioni a carattere aleatorio.

Assicurazione contro i danni. - È l’assicurazione che copre i rischi ai quali sono esposti determinati beni dell’assicurato. All’interno della categoria, rientrano varie specie di assicurazioni. Si distinguono, in primo luogo, le assicurazioni di cose, nelle quali il valore della cosa assicurata può essere calcolato, al momento della stipulazione del contratto, con una certa approssimazione, e che includono non soltanto cose singole, ma anche universalità di beni, crediti e beni o utilità future. Le assicurazioni del patrimonio coprono, invece, il rischio cui è esposto l’intero patrimonio dell’assicurato e nelle quali solitamente non è possibile valutare il valore assicurabile, come accade nell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi. Le assicurazioni contro i danni alla persona, specificamente le assicurazioni per infortuni e malattie, nelle quali l’interesse assicurato è l’interesse all’integrità fisica della persona, prevedono un indennizzo predeterminato convenzionalmente in relazione al tipo e alla gravità delle conseguenze della lesione. Elemento essenziale del contratto, oltre al rischio e al premio, è l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno, in mancanza del quale il contratto è nullo. Nell’assicurazione contro i danni vige il principio indennitario, in base al quale l’indennizzo dovuto dall’assicuratore non può superare il danno sofferto dall’assicurato; ciò per evitare che per quest’ultimo l’assicurazione si trasformi in strumento speculazione e arricchimento. Il principio indennitario opera anche quando siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori per il medesimo rischio; anche in tal caso, le somme complessivamente riscosse a titolo di indennità non devono superare l’ammontare del danno.

Una sottospecie di particolare importanza dell’assicurazione contro i danni è l’assicurazione per responsabilità civile, con la quale l’assicuratore si obbliga, entro i limiti della somma prevista del contratto (cosiddetto massimale), ad indennizzare l’assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) dell’assicurato stesso, a esclusione della responsabilità dovuta a fatti dolosi.

Assicurazione sulla vita. - È un tipo di assicurazione sviluppatasi con il perfezionamento del calcolo delle probabilità e la predisposizione delle tavole di mortalità. Il rischio oggetto del contratto è la morte dell’assicurato nel periodo di efficacia del contratto (assicurazione per il caso morte) o la sopravvivenza alla data prevista nella polizza (assicurazione per il caso vita), oppure sia il rischio morte sia il rischio sopravvivenza (assicurazione mista). L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o sulla vita altrui. Se l’evento assicurato è la morte di un terzo, la validità dell’assicurazione è subordinata al consenso scritto di quest’ultimo. L’assicurazione sulla vita non è collegata al principio indennitario, in quanto ha carattere previdenziale e di risparmio, e per ciò non vi è limite alla somma assicurata ed è possibile contrarre l’assicurazione anche presso più imprese. La componente finanziaria, rilevante in questi contratti, li rende importanti strumenti di investimento del risparmio. Le polizze sono state adeguate, negli anni, alle innovazioni del mercato finanziario e alle più complesse esigenze dei risparmiatori. Attualmente, le polizze sono caratterizzate da una possibilità di variazione delle prestazioni contrattuali nel corso del rapporto e possono essere ricondotte alle tipologie delle polizze rivalutabili e di quelle collegate a fondi di investimento (unit linked) o a indici (index linked).

Assicurazione obbligatoria. - Rientrano, in questa categoria, tutte le assicurazioni che, in contrapposizione a quelle tradizionali (volontarie o facoltative), il soggetto deve per legge stipulare a tutela di interessi esterni al suo ed esposti al rischio di lesione a causa di attività da lui esercitate o di beni da lui detenuti. Tale modello è stato sperimentato dal codice della navigazione nel settore della responsabilità aeronautica per danni a terzi sulla superficie e ha poi trovato ampia diffusione nella l. n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, modificata da più provvedimenti successivi e attualmente espressamente abrogata dal codice delle assicurazioni, che contiene la disciplina sull’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti. Su questa base, il legislatore ha poi progressivamente esteso la formula dell’assicurazione obbligatoria ad altre attività o situazioni potenzialmente produttive di danni: appalto, assistenza fiscale, autotrasporti, broker, caccia, energia nucleare, gas in bombole, opere d’arte, enti ospedalieri, società sportive, vendita per corrispondenza, contratto di viaggio, volo di diporto, volontariato.

Voci correlate

Contratti di impresa

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

CATEGORIE
TAG

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

Calcolo delle probabilità

Responsabilità civile

Mercato finanziario

Energia nucleare