CONSORZIO

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

CONSORZIO (XI, p. 213; App. I, p. 462)

Achille Donato Giannini

I consorzî sono andati occupando una zona sempre più estesa della legislazione italiana, pur essendo mancata finora una regolamentazione unitaria dell'istituto. Così, mentre il cod. civ. del 1865 non conteneva se non sporadiche disposizioni (ad es., art. 657 segg.) per qualche figura di consorzio, il cod. del 1942 tratta più o meno diffusamente di varie specie di essi, e, mentre di alcuni si limita ad enunciare le caratteristiche essenziali, rinviando la loro disciplina concreta alle leggi speciali che li riguardano, di altri detta un completo regolamento.

a) Dei consorzî di bonifica e di miglioramento fondiario si occupano gli articoli 862,863,864, che ripetono in sostanza le definizioni della legge sulla bonifica integrale (r. decr. 13 febbraio 1933, n. 215), con questa importante specificazione però, che mentre dei primi si riafferma il carattere di persone giuridiche pubbliche, i secondi sono definiti persone private; tranne che, per l'estensione territoriale o per l'importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, non siano riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

b) Le norme del codice sui consorzî a scopo di ricomposizione fondiaria (articoli 850-856) riproducono in gran parte, rendendone generale l'applicazione, quelle del capo quarto del titolo secondo della citata legge sulla bonifica integrale, che erano limitate ai comprensorî di bonifica. Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale - con la quale espressione s'intende (art. 846) l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro d'una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria - appartengono a diversi proprietarî, può essere costituito fra costoro, su istanza di alcuno di essi o per iniziativa dell'autorità amministrativa, un consorzio, allo scopo di provvedere ad una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi (art. 850). All'uopo il consorzio può predisporre il piano di riordinamento che viene portato a conoscenza degli interessati, cui è consentito di reclamare contro di esso, ed è quindi approvato con provvedimento amministrativo e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari (articoli 851 e 854). Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi ad espropriazioni e a trasferimenti coattivi, a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi (art. 851); in questi casi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione; gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio o su parte di essi; le ipoteche sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione, per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite (art. 853).

c) Nella materia dei consorzî per l'uso comune delle acque l'art. 914 prevede la costituzione, con provvedimento dell'autorità amministrativa, di consorzî per l'esecuzione di opere dirette alla sistemazione degli scoli, alla soppressione dei ristagni, alla raccolta delle acque; mentre gli articoli 918 e 921 riguardano i consorzî, volontarî o coattivi, per l'uso in comune delle acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. Nell'una e nell'altra ipotesi si osservano, per la costituzione ed il funzionamento dei consorzî coattivi, le norme stabilite per i consorzî di miglioramento fondiario. Il consorzio può anche espropriare i singoli diritti col pagamento delle dovute indennità (art. 921). Ma queste disposizioni hanno limitata applicazione, in quanto la disciplina organica dei consorzî di difesa idraulica è contenuta nel testo unico 25 luglio 1904, n. 523 (art. 18 segg.) sulle opere idrauliche e quella dei consorzî per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel r. decr. 11 dicembre 1933, n. 1775 (art. 58 segg.).

d) Riguardo, invece, ai consorzî per il coordinamento della produzione e degli scambî, le norme del codice civile si sono quasi interamente sovrapposte alle precedenti leggi speciali, e cioè alla legge 16 giugno 1932, n. 834, concernente i consorzî obbligatorî e al r. decr. 16 aprile 1936, n. 1296, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1937, n. 961, sui consorzî volontarî.

Consorzî volontarî. - L'art. 2602 ne dà la precisa nozione, dichiarando che essi sorgono in virtù di un contratto fra più imprenditori - esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse - avente ad oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune. Gli elementi, perciò, che caratterizzano il consorzio sono: la partecipazione ad esso di più imprenditori (normalmente più di due, ma nulla vieta che essi siano originariamente due soltanto o a due si riducano per il recesso o l'esclusione degli altri); il perseguimento d'uno scopo comune, e cioè il maggior vantaggio di tutti i consorziati attraverso la riduzione delle spese, l'organizzazione delle vendite, l'attenuazione dei rischi, ecc. - ciò che contraddistingue, nel sistema del codice (art. 1420), il contratto detto plurilaterale di fronte a quello con prestazioni corrispettive - e finalmente l'esistenza d'una comune organizzazione amministrativa, la quale si sostituisca, sia pure solo in qualche parte, all'attività dei singoli partecipanti; esulano quindi dal campo dei consorzî gli accordi fra imprenditori, che si limitino ad imporsi reciproche limitazioni nella gestione delle loro aziende.

Il contratto in questione dev'essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (art. 2603) e, qualora con esso si conferisca il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, dev'essere anche trascritto (art. 1643, n. 11); è soggetto all'approvazione dell'autorità governativa, se è tale da influire sul mercato generale dei beni cui si riferisce (art. 2618); non può avere una durata superiore a dieci anni (art. 2604); non può essere modificato se non con il consenso di tutti i consorziati, salvo che non sia diversamente convenuto (art. 2607). Se l'azienda di un consorziato è trasferita a qualunque titolo, il successore, salvo patto contrario, subentra nel consorzio; ma nel caso di trasferimento per atto tra vivi, e se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare l'esclusione dell'acquirente dal consorzio (art. 2610).

Un tipo particolare dei consorzî volontarî possono essere considerati quelli che il codice indica con la denominazione di "consorzî con attività esterna", i quali ricorrono tutte le volte che il contratto preveda l'istituzione d'un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, provvedendo, ad es., direttamente all'acquisto delle materie prime o allo smercio dei prodotti. In questa ipotesi, poiché interessa ai terzi di conoscere l'esistenza e il modo di funzionamento del consorzio, un estratto del relativo contratto, contenente le indicazioni stabilite dalla legge, dev'essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2612).

Sono importanti le norme che regolano la responsabilità verso i terzi, derivanti dalle obbligazioni del consorzio. Per quelle assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile - formato coi contributi dei partecipanti e coi beni con essi acquistati e sottratto all'azione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614) - oltre alla responsabilità illimitata e solidale di coloro che hanno agito in nome del consorzio; per le obbligazioni, invece, assunte per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (art. 2615).

Consorzî obbligatorî. - Il codice ne prevede la costituzione, con provvedimento dell'autorità governativa, anche mediante trasformazione in obbligatorî di quelli costituiti volontariamente, per zone determinate, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione (art. 2616). L'attività dei consorzî è soggetta alla vigilanza dell'autorità governativa, la quale, ove quella risulti non conforme agli scopi per i quali il consorzio fu costituito, può affidarne la gestione ad un commissario e, nei casi più gravi, disporre lo scioglimento del consorzio stesso (art. 2619).

Bibl.: R. Franceschelli, Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, libro V, Bologna-Roma 1947, p. 359 segg.

TAG

Registro delle imprese

Bonifica integrale

Servitù prediali

Franceschelli

Codice civile