Consiglio

Dizionario di Economia e Finanza (2012)

consiglio


Organo collegiale con funzioni deliberative dello Stato, di enti pubblici e di società private.

C. superiore è la denominazione di organi collegiali consultivi presso alcuni ministeri, con il compito di dare pareri tecnici che possono essere sia facoltativi sia obbligatori.

In ambito ministeriale, il c. di amministrazione è l’organo collegiale consultivo costituito presso ciascun ministero, con il compito di pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale fino alla qualifica inferiore a quella di direttore generale. Organi collegiali analoghi esistono, con lo stesso titolo, anche presso enti di diritto pubblico e simili.

Nelle società per azioni amministrate da più persone, si parla di c. di amministrazione, che è l’organo collegiale nominato dall’assemblea dei soci e svolge funzioni interne di indirizzo, di direzione e di controllo. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, salva diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto (➔ azioni, società per).

Nel diritto del lavoro, il c. di gestione è un istituto particolare dell’impresa, che non ha ancora in Italia una precisa configurazione giuridica. È costituito dai rappresentanti dell’imprenditore e da quelli elettivi dei lavoratori, dotati di poteri generalmente consultivi, ma che potrebbero anche essere deliberativi, inerenti ai problemi tecnici della produzione. Attraverso il c., dovrebbe essere attuato il superamento delle forme tradizionali di salariato per giungere a una più piena collaborazione tra capitale e lavoro e a forme associative di produzione.

Il c. dei delegati, invece, è «l’istanza sindacale di base con potere di contrattazione sui luoghi di lavoro». In esso si individuano le rappresentanze sindacali aziendali, indicate dalla legge (art. 19 dello statuto dei diritti dei lavoratori) che, in alcuni casi, anzi, ne riconosce la funzione contrattuale: per es., gli accordi per l’installazione di impianti audiovisivi o per la regolamentazione delle visite personali di controllo, previsti dagli artt. 4 e 6 del suddetto Statuto, devono essere raggiunti tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali.