Condotta

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Diritto

condotta C. antisindacale Comportamento con cui il datore di lavoro limita o impedisce l’esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero. In concreto, affinché si possa parlare di c. antisindacale, non essendo richiesta l’intenzione da parte del datore di lavoro di ledere tali prerogative, è sufficiente che siano offesi diritti riconducibili alla libertà sindacale (anche se il diritto ha natura individuale) e che la condotta posta in essere dalla parte del datore di lavoro, o almeno i suoi effetti, siano attuali. Tali presupposti, non essendo espressamente previsti e tipizzati all’interno di una norma legislativa, possono essere integrati mediante un atto negoziale e comportamenti sia commissivi sia omissivi.

Esempi concreti di c. antisindacale sono rinvenibili nelle trattative sindacali non conformi, nella violazione del contratto collettivo e in quella dei diritti di informazione. Al fine di consentire in tempi rapidi la repressione della c. antisindacale, l’art. 28 della l. 300/20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) prevede una speciale procedura, da attivare presso il Tribunale del Lavoro competente per territorio, contro tutti i comportamenti sopra descritti, salvo i comportamenti del datore di lavoro che ledano esclusivamente interessi e diritti dei singoli lavoratori. Sono legittimati a effettuare tale ricorso gli organismi sindacali locali, individuati dagli statuti delle rappresentanze di categoria, senza che per queste sia richiesto il requisito della maggiore rappresentatività, essendo sufficiente il concreto svolgimento di attività sindacale a livello nazionale. Il giudice così adito, nei due giorni successivi alla presentazione del ricorso, convocate le parti e assunte le informazioni necessarie, se ritiene sussistente la violazione denunciata, emette decreto motivato e immediatamente esecutivo. Mediante tale atto, l’autorità giudiziaria, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo e la conseguente rimozione immediata di tutti i suoi effetti. Il datore di lavoro può opporsi, di fronte allo stesso giudice, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, che comunque non sospende gli effetti della prima pronuncia. Il datore di lavoro che non si adegui a tale pronuncia è punito per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ai sensi del c.p. (art. 650).

Istruzione

condotta C. scolastica Contegno di un alunno a scuola, valutato da parte dell’insegnante con il voto di c., distinto da quello di profitto. Il voto di c., eliminato nel 1998 con l’emanazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (d.p.r. 249/ 24 maggio 1998), è reintrodotto con la l. 53/2003, art. 5, come valutazione periodica del comportamento degli studenti. La l. 169/2009, art. 3, stabilisce che il voto di c. fa media con le altre materie e, se inferiore al 6, dà luogo alla bocciatura.

Storia

Patto per il quale il capitano di una compagnia di soldati mercenari (condottiero) era assoldato da un principe o da un Comune con un certo numero di milizie ai suoi ordini. Il condottiero raccoglieva una sua milizia scelta, su cui aveva potere illimitato e da solo concludeva i patti con lo Stato che richiedeva la sua azione. Si formarono così, tra 15° e 16° sec., vere scuole di guerra che fecero raggiungere all’arte militare grandi progressi. Ma le ambizioni e le cupidigie dei condottieri contribuirono anche largamente all’esaurirsi delle forze politiche italiane, onde il giudizio negativo di Machiavelli.

Tecnica

condotta C. per fluidi Tubazione cilindrica, di varia sezione, nella quale il fluido scorre per effetto della gravità o della pressione.

Le c. per acqua potabile si distinguono in c. adduttrici, per il trasporto dell’acqua sino al luogo di utilizzazione, e c. a rete, per la distribuzione dell’acqua agli utenti. In relazione alle pressioni di esercizio, i tubi dai quali è costituita una c. possono essere in cemento, in cemento armato semplice o precompresso, in eternit, in ghisa o in acciaio. In alcuni casi le c. possono essere fatte in muratura (come per gli acquedotti romani) o scavate nella roccia. Le c. devono essere posate in modo che sia assicurata la protezione termica e igienica. Per la prima si provvede interrando le tubazioni a una profondità variabile, di norma, tra uno e due metri. Non potendosi conseguire l’impermeabilità perfetta delle pareti né la completa tenuta dei giunti, ai fini della protezione igienica è indispensabile evitare che possa aversi, nella c., moto dell’acqua a pelo libero; anzi devono aversi pressioni sempre maggiori di quelle delle eventuali acque circostanti onde evitarne l’aspirazione e i pericoli d’inquinamento. Altro provvedimento per il regolare funzionamento di una c. è lo smaltimento dell’aria che, trascinata dall’acqua sotto forma di minutissime bollicine, tende a raccogliersi in bolle più grandi nella parte alta del tubo. Per la vuotatura della c., si collocano, nei punti di minimo del profilo altimetrico, degli scaricatori, costituiti da una diramazione provvista di saracinesca. La stabilità della c. deve essere assicurata mediante la costruzione di sostegni o contrasti di muratura, disposti sia nelle curve fatte con pezzi speciali sia negli sviluppi poligonali sia infine anche nei tratti rettilinei la cui inclinazione superi 26°-30°.

Le c. d’acqua per forza motrice hanno lo scopo di consentire l’utilizzazione del salto motore negli impianti idraulici per forza motrice; sono dette anche c. forzate per la forte pressione d’esercizio. Hanno origine in un bacino di carico o in una vasca di oscillazione o pozzo piezometrico e discendono fino ai motori idraulici. Sono interrate solo nei casi, rarissimi, in cui si debba difenderle dal gelo o dalla caduta di massi; generalmente sono posate allo scoperto, su appoggi discontinui (blocchi di calcestruzzo), uno per ogni elemento di tubo, e seguono l’andamento del terreno, opportunamente sistemato a tratti di pendenza uniforme. Nei punti in cui si ha cambiamento di pendenza o di direzione, si collocano blocchi di ancoraggio di assai maggiori dimensioni, ai quali la c. viene rigidamente ancorata con collari e fascioni. Tali c. sono in genere di dimensioni notevoli specialmente per impianti a bassa caduta. I materiali più usati sono la lamiera di acciaio, un tempo chiodata, oggi saldata, per le cadute alte e medie, e il cemento armato per le basse cadute. Sempre in cemento armato precompresso si costruiscono c. forzate di dimensioni e pressioni anche molto notevoli. Per le massime pressioni, i tubi di acciaio vengono autocerchiati, o anche cerchiati con cerchi rigidi (anelli di acciaio) o flessibili (anelli di fune d’acciaio), poi forzati. Quando la c. è scavata nella roccia viva, per pressioni basse può essere sufficiente un rivestimento di calcestruzzo semplice o armato; per pressioni elevate, invece, occorre un rivestimento di lamiera d’acciaio.

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