Concorrenza. Diritto dell’Unione europea

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Concorrenza. Diritto dell’Unione europea

La disciplina della concorrenza costituisce un elemento essenziale dell’integrazione europea, in quanto deve consentire alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri, assicurare la concorrenzialità dei loro prodotti e servizi sul piano mondiale, e al contempo tutelare nel modo migliore i consumatori europei. Le norme sulla concorrenza sono contenute negli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (corrispondenti agli art. 81-89, nella versione previgente del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d’impresa.

La politica di concorrenza è articolata su due aspetti principali: da un lato è previsto il controllo sul comportamento delle imprese in materia d’intese e concentrazioni, dall’altro si provvede alla limitazione degli aiuti di Stato ai produttori nazionali. L’attuazione della politica dell’UE in materia di concorrenza spetta alla Commissione europea, con riserva di controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione Europea. È obbligo degli Stati membri conformare la legislazione nazionale alla normativa dell’UE (per la legislazione italiana si veda Concorrenza. Diritto commerciale).

I principi . - Nel 1957, la maggior parte degli Stati membri era dotata di una politica per la concorrenza, ma le modalità e l’intensità del controllo differivano profondamente da un paese all’altro. La creazione di un’area economica omogenea (Unione economica e monetaria. Diritto dell’Unione Europea) non poteva limitarsi alla coesistenza di varie pratiche nazionali, ma le differenze tra le legislazioni nazionali erano troppo rilevanti per potervi sostituire una normativa comunitaria uniforme. Si è dovuto far sì che le politiche di concorrenza nazionali e comunitarie potessero convivere.

Principio generale della politica comunitaria in merito è il divieto delle intese, quando consistono in accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto d’impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Sono espressamente vietati gli accordi sui prezzi dei beni prodotti e immessi sul mercato, gli accordi sulle regioni e zone dove vendere o distribuire i prodotti e gli accordi sulle quantità da produrre.

Il Trattato vieta gli abusi di posizione dominante sul mercato comune (o su una sua sostanziale porzione) da parte di una o più imprese, quando possono essere pregiudizievoli al commercio tra Stati membri. Si limita dunque a sanzionare a posteriori lo sfruttamento di posizione dominante e non consente alle istituzioni dell’Unione di controllare il processo di concentrazione.

Sul controllo degli aiuti di Stato, il Trattato afferma, salvo deroghe, l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato che falsano la concorrenza. Il realismo politico ha impedito di utilizzare nei confronti degli Stati la rigida formulazione adottata nei confronti delle imprese, ammettendo che “possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse), gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, e infine le altre categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio".

Al fine di eliminare le distorsioni alla concorrenza, il Trattato regola le misure selettive di aiuto a favore di imprese e produzioni e specifica le misure generali a favore dell’economia che possono rivelarsi distorsive della concorrenza. Nel Trattato non si distingue fra imprese private e pubbliche, e diverse direttive comunitarie regolano la trasparenza dei fondi pubblici destinati a queste ultime. Gli interventi dell’UE mirano a tutelare il funzionamento concorrenziale del mercato sulla base di un principio generale di tipo liberista, mentre la determinazione di ciò che è concretamente ammissibile è improntata a un esteso pragmatismo.

Voci correlate

Unione economica e monetaria. Diritto dell’Unione Europea

Concorrenza. Diritto commerciale

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