Concordato fallimentare

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Disciplinato dagli art. 124 ss. l. fall., consente di evitare le fasi di liquidazione dell’attivo e di ripartizione del ricavato. La proposta di concordato, che non prevede necessariamente il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione (art. 124), può essere presentata con ricorso al giudice delegato da uno o più creditori o anche da un terzo e può prevedere: la suddivisione in classi dei creditori; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori muniti del diritto di voto ai sensi dell’art. 127. Per l’approvazione è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diversi classi di creditori il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori ammessi al voto nelle classi medesime.

Approvata la proposta, e in assenza di opposizioni, il tribunale verifica la regolarità formale della procedura e l’esito della votazione, quindi omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo. Qualora siano avanzate opposizioni, oppure la proposta di concordato sia approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione, il tribunale deve procedere all’approvazione del concordato secondo le disposizioni di cui all’art. 26, co. 5-8, in quanto compatibili. Il decreto di omologazione è reclamabile con ricorso dinanzi alla corte di appello che decide in camera di consiglio con decreto motivato impugnabile in cassazione. Dopo l’omologazione il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nello stesso decreto di omologazione. Il concordato può essere risolto o annullato ex art. 137 e 138.

Voci correlate

Fallimento

Concordato preventivo

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