CONCILIAZIONE amministrativa

Enciclopedia Italiana (1931)

CONCILIAZIONE amministrativa

Silvio Longhi

Una causa particolare di estinzione delle contravvenzioni è la conciliazione amministrativa. Essa consiste nel pagamento di una somma determinata dalla legge, corrispondente alla pena pecuniaria stabilita dall'autorità di polizia o di finanza per l'infrazione commessa dal contravventore. L'istituto corrisponde all'interesse sociale di far luogo a misure amichevoli e conciliative. Trattandosi di lievissime infrazioni, la sanzione relativa si applica, per l'avvenuto riconoscimento della colpa da parte dell'autore, in base a una procedura affatto sommaria ed economica, e dalla stessa autorità amministrativa.

Una forma speciale di conciliazione è quella che assume il nome di oblazione volontaria. Ma essa è fatta, anziché innanzi all'autorità amministrativa, innanzi al giudice, quando già a lui è pervenuta notizia della contravvenzione, mediante denunzia dell'autorità competente; e per evitare al giudice una valutazione del fatto, che costituirebbe un giudizio di merito, il nostro codice penale del 1889 stabiliva (art. 101), ai fini dell'estinzione dell'azione, che il contravventore pagasse una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge, sempreché la pena pecuniaria non superasse le lire trecento. Questa condizione però, per la quale si esigeva il pagamento del massimo della pena, toglieva alla disposizione la necessaria duttilità e la rendeva del tutto inoperosa. Nel nuovo codice penale, all'articolo 162, è detto invece che, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda non superiore a lire diecimila, il contravventore è ammesso a pagare una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita, e può estinguere così il reato. Invece suscettibili di larga applicazione sono le conciliazioni cui procede l'amministrazione. Esse hanno il vantaggio di risolvere immediatamente l'incidente, di evitare denunzie e procedimenti, e di precedere la stessa possibilità di un'oblazione volontaria innanzi al giudice. A torto si vuol vedere in tale atto un'ingerenza dell'amministrazione sul processo penale. Appunto perché lo precede e lo evita, esso ne è al di fuori: esso resta, quale è, una conciliazione amministrativa. Così concepito, l'istituto è destinato a sviluppi sempre maggiori, soprattutto nel campo delle contravvenzioni finanziarie. Le riforme penali in materia segnano questa tendenza.

Per la conciliazione nel diritto civile, v. componimento.

Bibl.: E. Ferri, Principi di diritto criminale, Torino 1928, p. 183; E. Florian, Diritto penale, III, Milano 1922, p. 435; G. Bortolotto, Oblazione, in Digesto italiano; S. Longhi, Teoria generale delle contravvenzioni, Milano 1898; N. Nicolini, Della procedura penale, Napoli 1828-1832, p. 240 (il quale dà notizie del "procedimento per concordia" o "teglio", cui si ricorreva nel regno di Napoli per reati minori, quando il numero dei carcerati fosse eccessivo).

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