CONCESSIONE

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

CONCESSIONE

Agostino CURTI GIALDINO

. Per quanto appartengano alla sfera dell'ordinamento statuale, le concessioni (v. XI, p. 45) possono acquistare rilevanza, in determinate ipotesi, nell'ordinamento internazionale. Presupposto ne è che il concessionario abbia cittadinanza diversa da quella dello stato concedente. Rapporti di tal tipo possono anzitutto formare il contenuto di accordi internazionali, che ne prevedano la costituzione, o stabiliscano garanzie per il loro mantenimento o la loro cessazione (es.: Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920). Le concessioni rilevanti nel diritto internazionale hanno per oggetto, di solito, lo sfruttamento delle risorse naturali del territorio dello stato concedente (es.: estrazione del petrolio: Anglo Persian Oil Company nell'Īrān, 1909; estrazione del manganese: Harriman Syndicate nel Caucaso, 1925) o l'esercizio di servizî pubblici (es.: energia elettrica: Mavrommatis in Palestina, 1914; strade ferrate: Amministrazione cino-sovietica della Chinese Chang-chun Railways, in Manciuria, trattato di Mosca del 14 agosto 1945).

Storicamente, esse sono sorte come una forma di collaborazione mediante la quale paesi ancora giovani (es.: Colombia, Venezuela) o di civiltà meno evoluta (es.: Impero ottomano, Etiopia, Cina) hanno potuto utilizzare, per l'incremento della loro economia, la tecnica, i capitali e l'iniziativa di persone appartenenti a stati più progrediti. Per contro, questi trovavano il loro vantaggio nell'opportunità di assicurarsi il rifornimento di materie prime, di aprirsi nuovi mercati, di sviluppare la propria industria. Naturalmente, oltre a soddisfare tali fini di carattere economico, le concessioni offrivano agli stati, di cui i beneficiarî erano cittadini, la possibilità di perseguire una politica di espansione coloniale: ciò che era tanto più agevole, in quanto il concedente, per il migliore espletamento del servizio, delegava al concessionario in maggiore o minore misura potestà amministrative (polizia, espropriazione per pubblica utilità, ecc.) e giurisdizionali, quali esso non sarebbe stato in grado di esercitare convenientemente. Gli stati, quindi, si adoperarono nel promuovere e garantire, mediante accordi con i paesi interessati, concessioni in favore dei proprî sudditi: quando addirittura non le ottennero per loro stessi (Ferrovie mancesi gestite dalla Russia e dal Giappone dopo il trattato di Portsmouth del 5 settembre 1905). Peraltro gli stati concedenti, con l'evolvere verso forme più progredite di civiltà, rinunciarono ad una collaborazione, che era in molti casi divenuta una dominazione economica o politica.

Se il concessionario viene leso nei suoi diritti, lo stato, di cui egli ha la cittadinanza, è legittimato ad assumerne la tutela, invocando la responsabilità internazionale del concedente. Naturalmente, l'ampiezza di questa - e quindi della tutela - varia, secondo che i rapporti fra i due stati siano regolati dal diritto internazionale generale o dal diritto convenzionale: lo stato, infatti, mentre nel secondo caso può avere assunto, riguardo al trattamento dei cittadini dell'altro (e talvolta, in particolare, riguardo alle concessioni che esso ha loro accordato o accorderà) obblighi estesi, nel primo non è soggetto che all'osservanza della norma consuetudinaria, di ristretto contenuto, secondo cui la proprietà degli stranieri (intesa lato sensu, come complesso di diritti patrimoniali) deve essere rispettata.

In un'accezione alquanto diversa si designano come concessioni alcuni particolari rapporti stabilitisi, fra la Cina e numerosi stati, nel corso del secolo XIX. Per evitare il contatto tra indigeni e stranieri, e facilitare ai consoli l'esercizio, sui rispettivi connazionali, della giurisdizione e di altre potestà pubbliche, la Cina destinava alla residenza degli stranieri, nelle città che essa apriva al commercio con l'estero, zone determinate, dandole in locazione ora a singoli stati (concessioni nazionali, quali quelle di T'ien-tsin, Han-k'ow e la concessione francese di Shanghai), ora a gruppi di stati (concessioni internazionali, quali, tipicamente, quelle di Shanghai ed Amoy). La locazione non implicava la perdita né della sovranità cinese sulla zona, né dell'esercizio, in questa, delle funzioni sovrane, che però trovavano un limite nei privilegi attribuiti alle autorità consolari.

In tali concessioni, l'amministrazione comunale fu assunta dagli stranieri, che ne posero la disciplina mediante regolamenti (Land regulations): accanto al console, o ai consoli, da cui dipendeva la polizia, furono istituiti l'assemblea dei contribuenti, con la funzione di determinare le imposte e destinarne il gettito, nonché il consiglio municipale (da ultimo con elementi cinesi), con compiti deliberativi ed esecutivi. La giurisdizione sugli stranieri veniva esercitata dai consoli; per gli affari tra stranieri ed indigeni funzionava una corte mista. Le potenze concessionarie cercarono ognora di fare assumere alle concessioni il carattere di possedimento territoriale, ma incontrarono, da parte dei cinesi, una tenace resistenza. Nel corso della prima Guerra mondiale, e negli anni successivi, numerose furono le concessioni abolite: ad es., quelle dell'Austria in T'ien-tsin, e della Germania in T'ien-tsin ed Han-k'ow (1917); della Russia in T'ien-tsin, Han-k'ow, Kuldja e altrove (1924); dell'Inghilterra in Hank'ow, Kiu-kiang (1927) e Chen-kiang (1929); del Belgio in T'ien-tsin (1929). Di recente (trattati dell'11 gennaio 1943), l'Inghilterra e gli Stati Uniti rinunziarono, fra l'altro, a tutte le loro concessioni; mentre la Francia fece altrettanto con il trattato del 28 febbraio 1946. Con gli articoli 24-26 del trattato di pace del 10 febbraio 1948, l'Italia rinuncia ai suoi diritti sulle concessioni di T'ien-tsin, Shanghai ed Amoy.

Non sono da confondere con le anzidette concessioni altri rapporti di diversa natura, che intercorsero fra la Cina e le Potenze: così, ad es., la cessione di Hong-kong (1842), con la quale l'Inghilterra acquistò la piena sovranità su quel porto; la cessione in amministrazione (perpetua e gratuita) del porto di Macao (1887), ottenuta dal Portogallo con l'obbligo di non alienare i proprî diritti se non previo accordo con la Cina; l'affitto temporaneo di numerosi porti (Port-Arthur alla Russia, Kouang-Tchéou Wan alla Francia, Kiao-chow alla Germania, Wei-hai-wei all'Inghilterra, 1898), sui quali restò alla Cina solo la nuda sovranità; e dei quali la posizione giuridica è venuta a mutare per gli eventi internazionali.

Bibl.: D. Anzilotti, La responsabilité internationale des États à raison de dommages soufferts par les étrangers, in Revue générale de droit international public, 1906; A. Verdross, Les règles internationales concernant le traitement des étrangers, in Académie de droit international, Recueil des Cours, III, 1931, pp. 237-406; Ph. Develle, La concession en droit international, Parigi 1937; L. Oppenheim, M. Lauterpacht, International law, I, Londra-New York-Toronto 1947; A. Galassi, I settlements europei e le concessioni in fitto della Cina, Firenze 1910; E. Catellani, La penetrazione degli stranieri nell'Estremo Oriente, sue forme giuridiche ed economiche, Firenze 1915; A. M. Kotenev, Shanghai: Its Mixed Court and Council, Shanghai 1925; id., Shanghai: Its Municipality and the Chinese, ivi 1925; J. Escarra, Le régime des concessions étrangères en Chine, in Académie de droit internat. Recueil des Cours, II, 1929, pp. 5-140; C. F. Fraser, The status of the internat. settlement at Shanghai, in Journal of Comparative Legislation and Internat. Law, 1939, pp. 38-53; Q. Wright, The end of extraterritoriality in China, in American Journal of Internat. Law, 1943, pp. 286-289.

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