COMPETENZA

Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)

COMPETENZA (X, p. 1005)

Antonino CONIGLIO

Diritto processuale civile (p. 1006). - Nel codice di procedura civile italiano del 1942 la ripartizione della competenza è fatta sempre in base alla materia, al valore, al territorio. Ad essi bisogna aggiungere il criterio introdotto dalla dottrina e non menzionato dal codice, tratto dalla natura e dalle esigenze della funzione che il giudice è chiamato ad esercitare: competenza funzionale. Il cod. proc. civ. del 1942 ricorda all'art. 28 una competenza inderogabile che corrisponde appunto alla competenza funzionale. È stata pure esattamente riprodotta la concezione che ravvisa nella competenza per connessione non un criterio a sé stante di competenza, ma un semplice motivo di deroga alle norme di competenza ordinaria giustificato dalla connessione (libro I, sez. IV, articoli 31-36).

La distribuzione di competenza, in quauto al valore della causa, fra i giudici di primo grado, avviene secondo le seguenti norme. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili (art. 7 con esclusione implicita delle azioni reali immobiliari, salvo che non si tratti di cause relative a contratti di locazione di immobili), il cui valore non supera le lire cinquemila, per effetto delle modifiche apportate dal decr. legge 5 aprile 1946, n. 247. Il pretore è competente per le cause di maggior valore fino a lire cinquantamila. Per le cause di valore superiore è competente il tribunale. Tenuto fermo il principio che nelle cause relative a somme di denaro e a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore nella domanda giudiziale, si dà facoltà al convenuto di contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore dichiarato o presunto (art. 10). In tal caso il giudice deciderà, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. L'impugnazione del valore da parte del convenuto ha un'importanza notevole: la mancata contestazione vincola il giudice a fissare il valore della causa anche agli effetti del merito nei limiti della sua competenza (art. 14). L'art. 8 ha riprodotto con profonde modifiche le norme contenute nell'art. 82 del codice abrogato sulla competenza per materia del pretore, qualunque sia il valore della causa, sia cioè inferiore o superiore alla sua competenza, per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700, salvo il caso della pendenza della causa di merito davanti al tribunale (articoli 688, 701, 704). Sono pure di competenza esclusiva del pretore le cause relative ad apposizione di termini e quelle relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizî di condominio di case (art. 8, n. 4). Invece nelle cause di sfratto per finita mezzadria e in quelle per finita locazione la competenza del pretore non è esclusiva, ma è divisa in rapporto al valore della causa tra il conciliatore e il pretore (art. 8, n. 3).

Le regole di competenza per territorio si ispirano soprattutto all'interesse delle parti e all'opportunità della loro migliore difesa. Il criterio territoriale non opera da solo, ma abbinato ad altro criterio di competenza. Per individuare il giudice competente a decidere di una data causa rispetto al territorio, in primo grado, bisogna esaminare prima quale tra gli organi giurisdizionali di primo grado (conciliatore, pretore, tribunale) sia competente in relazione al valore della causa e alla materia, e poi stabilire se si dovrà adire il giudice di un luogo o di un altro. È competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza e il domicilio e, se questi siano sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Superando l'incertezza del vecchio codice il nuovo conferisce a questa regola il carattere di foro generale, davanti a cui una persona può essere convenuta in ogni causa che non sia espressamente attribuita ad altro foro. È stato pure codificato il principio (art. 5) che la competenza si determina riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, per cui essa non muta per variazioni, in corso di causa, nella residenza e nel domicilio.

La regola del foro generale è temperata in favore dell'attore mediante la previsione di dati fori speciali elettivamente concorrenti col foro generale, come sarebbe il forum contractus e il forum destinatae solutionis per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20). Vi sono poi numerosi fori speciali esclusivi, nel senso che è obbligatoria la loro osservanza. Tali sono il foro per le cause relative a diritti reali immobiliari e ad azioni possessorie (art. 21), il foro per le cause ereditarie (art. 22), il foro per le cause tra soci e condomini (art. 23), il foro delle gestioni tutelari e patrimoniali (art. 24). Un caratteristico foro speciale, esclusivo e inderogabile, è il cosiddetto foro erariale o foro della pubblica amministrazione (art. 25). La competenza cioè per le cause in cui è parte lo stato, come attore o come convenuto, spetta al giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello stato territorialmente competente. Ciò però solo per le cause di competenza del tribunale, o di altri giudici superiori.

La garanzia dell'osservanza delle norme di competenza sta naturalmente nelle mani dei soggetti del rapporto giuridico processuale, delle parti e del giudice. Le parti possono eccepire e il giudice può rilevare l'incompetenza, con un sistema vario in armonia al valore che ha il criterio di competenza di cui si tratta. Vi è una competenza che può essere derogata per volontà delle parti, competenza relativa e derogabile, e una inderogabile e assoluta. È relativa la competenza per territorio, assoluta quella per materia e la funzionale. Speciale trattamento è fatto alla competenza per valore.

La competenza per territorio può essere derogata per volontà delle parti, sia con lo stabilire convenzionalmente il giudice competente, sia perchè la sua inosservanza non può essere rilevata se non su richiesta di parte. Secondo l'art. 29 l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. Questo foro convenzionale ha valore facoltativo; concorre cioè con gli altri fori stabiliti dalla legge. Perché abbia carattere esclusivo è necessario che sia stabilito espressamente. Un equipollente alla anzidetta deroga convenzionale è l'elezione di domicilio prevista dall'art. 47 cod. civ.

L'incompetenza per territorio può essere eccepita soltanto dalle parti e sempre in limine litis, cioè soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado (art. 38). In quella assoluta invece l'incompetenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, sia esso quello di primo o di secondo grado ed anche di cassazione; le parti possono eccepirla in qualunque stato e grado della causa. Un criterio intermedio è adottato dal codice per la competenza per valore (art. 38), e per quella per connessione (art. 40). L'incompetenza per valore può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio, ma solo finché pende il giudizio di primo grado, in ogni momento di esso. La connessione può essere eccepita dalle parti o essere rilevata d'ufficio, ma solo nella prima udienza.

A completamento di questi cenni bisogna ricordare quel caratteristico istituto che serve per la disciplina delle questioni di competenza, detto regolamento di competenza. Si tratta di un mezzo di impugnazione destinato a provocare direttamente dalla corte di cassazione la decisione separata sulle questioni di competenza, con efficacia vincolante per tutti i giudici. Esso presuppone che sia stata pronunciata da un giudice una decisione sulla competenza, sia che essa abbia pronunciato sulla sola competenza, sia che abbia pronunciato su questa e sul merito. Nel primo caso il regolamento di competenza si presenta come necessario (art. 42). Se invece la sentenza ha pronunciato sulla competenza insieme col merito (art. 43), essa può essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinarî, quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito (regolamento facoltativo di competenza). Le disposizioni sul regolamento necessario e facoltativo di competenza non si applicano ai giudizî davanti ai conciliatori (art. 46).

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