COMMERCIUM

Enciclopedia Italiana (1931)

COMMERCIUM (ius commercii)

Mario Lauria

Nel diritto romano era così chiamata la facoltà di stringere alcuni rapporti giuridici di contenuto patrimoniale tra cittadini romani e stranieri. Per rendersi conto delle cause giustificatrici di questo istituto e per mostrare le diversità tra ius commercii e ius gentium è necessario premettere brevi considerazioni sull'ordinamento giuridico romano. Il ius Quiritium imponeva doveri e riconosceva diritti solo nell'ambito della civitas, riguardava cioè soltanto i cittadini romani; chi non era tale non era preso in considerazione dal diritto, nel senso che qualunque atto, lecito o illecito, compiuto a suo danno o a suo favore era fuori della sfera giuridica: lo straniero non aveva azione per reclamare giustizia dai tribunali romani. Questa concezione esclusivista poté naturalmente reggere fin quando durò la situazione di fatto che l'aveva originata, cioè fin quando le relazioni di Roma con altri stati furono scarse, e determinate da operazioni belliche, anziché da scambî commerciali; alla fine della prima guerra punica (verso il 242 a. C.) essa era già superata, tanto che si sentì il bisogno di nominare, accanto al praetor urbanus, un secondo pretore, investito di giurisdizione per le controversie tra romani e stranieri (praetor peregrinus); quest'istituzione ci mostra che si era affermato un nuovo principio, che si sentiva cioè la possibilità di stringere validi rapporti giuridici con gli stranieri. Non bisogna credere però che questa più larga visione si fosse attuata estendendo automaticamente agli stranieri gl'istituti e le azioni fin allora esistenti e proprie dei cittadini romani; prescindendo dal diritto penale, di fronte al quale gli stranieri rimasero sempre estranei, anche le norme del ius civile continuarono ad aver valore soltanto nei confronti dei cittadini romani; l'internazionalizzazione del diritto si raggiunse per altra via, cioè creando nuovi istituti di diritto privato, aperti anche agli stranieri nei loro rapporti con i Romani; i nuovi istituti a volte sono modellati su altri preesistenti del ius civile, a volte si riferiscono a nuove relazioni, fin'allora non considerate. Tra i più sicuri esempî della prima specie sono: la stipulatio, l'emptio-venditio, il pignus, che traggono rispettivamente origine dalla sponsio, dalla mancipatio e dalla fiducia; tra quelli della seconda: il mandato e il deposito.

Il ius commercii, ispirato alle stesse necessità che fecero creare il ius gentium, pare che lo abbia storicamente preceduto, e, a differenza di questo, estese agli stranieri alcuni istituti del diritto civile. Probabilmente esso era concesso di regola a intere comunità; il primo ricordo di questo diritto (che non è mai menzionato né in leggi né in iscrizioni) lo troviamo in Livio (VIII, 14, 10), il quale ci dice che di esso furono privati alcuni soci latini dopo la pace del 338 a. C. In epoca più vicina (cioè alla fine della repubblica e al principio dell'impero) era concesso a tutti i Latini (prisci, coloniari e iuniani), nonché ad altri stranieri, non sappiamo quali (v. Ulpian., Reg., 19, 4: eosque peregrinos, quibus commercium datum est); la concessione del ius commercii non abilitava però a partecipare a tutti gl'istituti giuridici romani: Ulpian., Reg., 19,5: commercium est emendi vendundique invicem ius. Definizione questa, che non va interpretata nel senso che si potessero concludere contratti di emptio-venditio (che, come si è detto, è istituto del ius gentium), ma nel senso invece che si potesse partecipare alla mancipatio, la forma più antica di vendita; partecipazione che includeva non solo la facoltà di essere parte contraente, ma anche la possibilità di fungere da testimone; infatti ciò è attestato per i Latini iuniani (Ulpian., Reg., 20, 8), per i quali si fa derivare questa possibilità dalla testamenti factio passiva, a loro riconosciuta.

Da un altro passo di Livio (XXXV, 7, 1) sappiamo che i Latini potevano concludere contratti letterali con i romani; è però dubbio se questa facoltà fosse compresa nel commercium o se non derivasse invece da altre concessioni speciali. Nell'epoca imperiale il commercium abilitava ad acquistare per usucapionem. Il ius commercii infine, non ha mai abilitato a concludere sponsiones o a compiere in iure cessiones (la legis actio non fu mai praticabile dagli stranieri). Sicché, riassumendo, la concessione di questo diritto permetteva di compiere un limitato numero di negozî tra i vivi e, in qualche caso, di essere istituito erede.

Bibl.: M. Voigt, Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer, Lipsia 1858, p. 74 seg.; IV, 1875, p. 67 seg.; L. Mitteis, Römisches Privatrecht, Lipsia 1908, I, p. 116 segg.; E. Weiss, in Zeitschrift der Sav. Stif. für Rechtsgesch., Romanist. Abt., XXXVII (1916), p. 139 seg.; S. Perozzi, Istituzioni di dir. rom., 2ª ed., Roma 1928, I, p. 15 seg.

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