Codice della strada

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La l. n. 190/1991 ha delegato al governo il potere di elaborare un codice della strada adeguato alla normativa comunitaria. È entrato in vigore con il d.lgs. n. 285/1992. Tra le regole in esso stabilite, si rilevano quelle in tema di velocità, posizione dei veicoli sulla carreggiata, circolazione, rispetto della segnaletica, distanza di sorpasso, uso della cintura di sicurezza e del casco per i veicoli a due ruote. Per la violazione delle norme di comportamento sono previste, in base all’evento cagionato, sanzioni penali e amministrative. Le prime si applicano alle condotte più gravi qualificate come reato: commette delitto di omicidio colposo aggravato, punito con la reclusione, e delitto di lesioni personali colpose aggravate, punite con la reclusione o con la multa, chi cagiona per colpa rispettivamente la morte o la lesione personale, violando le norme sulla circolazione stradale; costituisce altresì delitto l’omissione di soccorso a chi ha subito un danno causato da un incidente stradale; la guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione punita con l’arresto o con l’ammenda. Rappresenta invece un’infrazione amministrativa punibile con la sanzione pecuniaria la guida di autoveicoli o motoveicoli senza patente di guida, avendola conseguita o meno. Le altre violazioni del codice della strada sono punite con sanzione pecuniaria il cui limite minimo e massimo è stabilito da ciascuna norma. A tali sanzioni si applica la disciplina disposta dalla l. n. 689/1981, capo I, sez. I e II.

In base alla l. n. 85/2001, che conferiva espressamente una delega al governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi di integrazione e modifica del codice, è stato emanato il d.lgs. n. 9/2002, che consta di 19 articoli. Le principali novità riguardano: il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori da parte di minorenni che abbiano compiuto 14 anni, in vigore dal 1° luglio 2004 (dal 1° ottobre 2005 tale obbligo è stato esteso anche ai maggiorenni non in possesso di patente di guida); la possibilità, per il conducente maggiorenne, di trasportare un passeggero, purché il ciclomotore sia debitamente omologato (art. 115); la facoltà, per gli enti proprietari o concessionari delle strade, di elevare fino a 150 km/h il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, in presenza di determinate condizioni; la previsione dell’obbligo, in caso di precipitazioni atmosferiche, di riduzione della velocità massima di 20 km/h (art. 142) in autostrada o sulle strade extraurbane principali; l’introduzione della codice patente a punti (art. 126). Più in particolare, la norma prevede che a ogni patente sia attribuito un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuiscono in caso di infrazioni (secondo l’elenco allegato all’articolo 126 bis del codice, per un massimo di 15 punti complessivi per più violazioni contestuali) e vengono reintegrati quando trascorrano due anni consecutivi senza ulteriori decurtazioni di punti. Questi possono essere recuperati parzialmente anche mediante appositi corsi, che attribuiscono 6 punti (agli utenti privati) e 9 punti (agli utenti professionali). Il punteggio iniziale viene incrementato di 2 punti ai titolari di patente che non abbiano subito sottrazione di punti per un biennio. Esaurito il punteggio, è necessario sostenere un esame di revisione della patente. La decurtazione del punteggio può avvenire soltanto se la violazione accertata e contestata è definita (per pagamento in misura ridotta, per scadenza dei termini per ricorrere, per sentenza di rigetto del ricorso). I punti decurtati sono raddoppiati per ogni violazione commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente.

Nuovi controlli sono stati messi a punto per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. È stata inibita la guida all’utente che abbia un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 186-187). A tal fine si è introdotto l’impiego di etilometri e di test immuno-enzimatici, in grado di appurare l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’art. 4 del d.lgs. n. 121/2002 (convertito nella l. n. 168/2002) ha reso inoltre possibile l’impiego di dispositivi di controllo remoto del traffico per l’accertamento delle violazioni delle norme che riguardano la velocità e il sorpasso dei veicoli. La disposizione ha permesso di utilizzare, su autostrade, strade extraurbane principali e altre strade individuate dal prefetto, strumenti di controllo telematico per accertare comportamenti illeciti dopo il transito del veicolo.

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