Class action

Enciclopedia on line

Azione collettiva a tutela di consumatori e utenti disciplinata dall’articolo 140 bis del Codice del consumo (d. legisl. 206/2005), introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 244/2007. Come delineato dal legislatore italiano, l’istituto presenta molteplici profili di originalità rispetto ai modelli di azione collettiva adottati presso altri ordinamenti, per es. quello degli Stati Uniti o della Germania. L’art. 140 bis prevede, infatti, la possibilità di far valere con un’unica azione e in un unico giudizio le pretese individuali (risarcitorie e restitutorie) a contenuto omogeneo, isomorfo, di consumatori e utenti che, trovando origine da un’unica condotta illecita, richiedono, per la loro valutazione, la risoluzione della medesima questione (di fatto e/o di diritto) di rilevanza collettiva. Questa azione è esperibile da parte di enti rappresentativi individuati ex lege ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 140 bis; possono, infatti, accedere al rimedio de quo le associazioni di cui al co. 1 dell’art. 139 del Codice del consumo e le associazioni e i comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. L’ente che agisce, quindi, non è né un rappresentante né un legittimato straordinario rispetto ai diritti soggettivi dei singoli consumatori che si assume essere stati lesi da un comportamento plurioffensivo del professionista. Tale ente è semplicemente portatore dell’interesse collettivo della categoria dei consumatori, aderenti all’azione mediante un meccanismo di opt in, al risarcimento del danno e/o alla restituzione di somme; interesse sorto nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati per moduli e formulari (art. 1342 c.c.), illeciti extracontrattuali, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.

L’azione va proposta innanzi al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa e verrà poi decisa da quest’ultimo in composizione collegiale. Il procedimento collettivo, risarcitorio o restitutorio, si articola essenzialmente in due fasi. La prima, cosiddetta ‘dell’an debeatur’, è funzionale all’accertamento della sussistenza della responsabilità dell’impresa convenuta e può concludersi con il rigetto della domanda oppure con il suo accoglimento. In quest’ultimo caso, il giudice può anche determinare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente, oppure limitarsi a rinviare allo stadio successivo ogni statuizione riguardante la quantificazione della misura dell’obbligazione risarcitoria. La seconda fase, cosiddetta ‘del quantum debeatur’, è invece finalizzata alla fissazione dell’ammontare del risarcimento spettante ai singoli aderenti ed è, quindi, meramente eventuale in quanto subordinata al previo accertamento della responsabilità dell’impresa convenuta. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, dalla norma del Codice del consumo viene altresì stabilita un’articolata procedura, che prevede la costituzione di una camera di conciliazione, volta a favorire la definizione, in via amichevole, delle controversie individuali di completamento, concernenti la liquidazione del danno e la restituzione delle somme da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Approfondimenti:

Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di Emilio Graziuso

I primi passi dell'azione di classe a tutela dei consumatori di Angelo Danilo De Santis

CATEGORIE
TAG

Codice del consumo

Diritti soggettivi

Azione collettiva

Obbligazione

Stati uniti