Vaticano, Città del

Dizionario di Storia (2011)

Vaticano, Citta del


Vaticano, Città del

Stato situato all’interno della città di Roma, sulla riva occid. del Tevere e corrispondente al colle Vaticano. È costituita dalla basilica di S. Pietro, dalla piazza omonima e da un piccolo lembo di territorio alle spalle della basilica; la piazza, aperta al pubblico, è soggetta all’autorità dello Stato italiano in materia di polizia e ordine pubblico. Alla Città del V. appartengono varie aree esterne con caratteri di extraterritorialità: le tre basiliche di S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S. Paolo fuori le Mura, oltre ad alcuni palazzi romani, sedi di uffici pontifici, la villa e il palazzo di Castel Gandolfo, residenza estiva del papa, e l’area dove sorge la stazione radio vaticana di Santa Maria di Galeria. Formato nel 1929, lo Stato della Città del V. rappresenta la sede della Chiesa cattolica ed è posto sotto la giurisdizione temporale del papa, al quale competono i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Lo Stato della Città del V. sorse in base ai presupposti giuridici creati dal trattato dell’11 febbr. 1929 tra l’Italia e la Santa Sede (➔ lateranensi, Patti) attraverso la cessione in sovranità a quest’ultima di un territorio e il riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del nuovo Stato sotto il potere sovrano della Santa Sede. Si concluse quindi la cosiddetta questione romana, che si era aperta il 20 sett. 1870 con l’ingresso dell’esercito italiano a Roma, mettendo fine allo Stato della Chiesa e al potere temporale dei papi. Da quel momento e fino alla firma dei Patti lateranensi i pontefici che si erano avvicendati non avevano riconosciuto lo Stato italiano e si erano considerati prigionieri nei palazzi vaticani. Con i Patti lateranensi, cedendo alla Santa Sede la sovranità di questo piccolo territorio, l’Italia garantì al nuovo Stato la più completa libertà da ogni ingerenza e al papa l’indipendenza assoluta come capo spirituale del cattolicesimo; da parte sua, il pontefice riconosceva il regno d’Italia con Roma capitale. Il 7 giugno 1929, il giorno stesso dell’entrata in vigore del trattato, fu inoltre emanata la Costituzione della Città del V. da osservarsi come legge dello Stato. Con ciò trovavano attuazione il riconoscimento da parte della Santa Sede del regno d’Italia con Roma capitale, e quello, da parte dell’Italia, dello Stato della Città del V. sotto la sovranità del pontefice. Nel 1984 il presidente del Consiglio B. Craxi stipulò un nuovo concordato con la Santa Sede che cancellava alcune norme stabilite nel 1929 ritenute anacronistiche. Lo Stato della Città del V. presenta alcune caratteristiche particolari che lo distinguono da ogni altro Stato. È un ente dotato di propria personalità di diritto internazionale e, quindi, di una sua capacità di agire distinta dalla personalità e dalle capacità della Santa Sede; esso resta, tuttavia, inscindibilmente collegato alla Santa Sede, perché il suo organo supremo è, istituzionalmente, l’organo sovrano della Sede apostolica, cioè il papa. Esso costituisce, rispetto alla Santa Sede, uno stato patrimoniale il cui ordinamento è fondato sul diritto canonico. In conseguenza dell’estraneità della Santa Sede dalle competizioni temporali tra gli Stati, lo Stato della Città del V. è neutrale. La sua popolazione è composta, oltre che dal pontefice, da circa 500 cittadini (stima 2010), tra cardinali residenti nello Stato o a Roma, membri delle rappresentanze diplomatiche della Santa Sede, ecclesiastici e religiosi, laici (in parte militari del corpo della Guardia svizzera); altre persone risiedono nello Stato della Città del V. senza averne la cittadinanza. L’intero territorio è posto sotto la protezione della Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954, concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato; inoltre, in base alla Convenzione dell’UNESCO (1972) la Città del V. appartiene al patrimonio artistico dell’umanità. Il governo dello Stato della Città del V. è regolato dalla legge in vigore dal 1° luglio 1969, composta da 6 articoli. Essa stabilisce che, salvo quanto dichiara la legge fondamentale del giugno 1929, il sommo pontefice esercita i poteri legislativo ed esecutivo per mezzo di una commissione di cardinali, da lui nominati per un quinquennio. La commissione è coadiuvata da un delegato speciale, nominato dal papa, al quale spetta l’esercizio del potere esecutivo; dal 1° genn. 1988, è entrata in vigore nello Stato la legge che ha approvato il nuovo ordinamento giudiziario. Dal febbr. del 2001 nello Stato della Città del V. una nuova Legge fondamentale ha sostituito quella emanata nel 1929. La riforma è stata pensata per «dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico» allo scopo di «renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali». Tra le novità, l’eliminazione della figura del governatore dello Stato (carica peraltro vacante dal 1952), la ridefinizione dei rapporti tra la segreteria di Stato e gli altri organismi dirigenti, l’indicazione di un procedimento per la risoluzione delle controversie di lavoro tra dipendenti statali e amministrazione. Un cospicuo gruppo di beni immobili, in relazione ai Patti lateranensi e alle successive intese con l’Italia, gode delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli Stati esteri, nonché dell’esenzione da espropriazioni. L’attività diplomatica della Santa Sede, la cui azione in campo internazionale è riconosciuta da secoli, trova la sua ragion d’essere nella particolare missione apostolica che il pontefice esercita nell’ambito della Chiesa cattolica e nel mondo. La Città del V. è membro dell’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e osservatore permanente all’ONU e alla FAO.

Lista dei pontefici:

Tavola Ia

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Tavola Ib

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Tavola If

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Tavola Ig

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Tavola Ih
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