CEE

Dizionario di Storia (2010)

CEE


Sigla di Comunità economica europea. La CEE è un’organizzazione internazionale creata con un trattato firmato a Roma, il 25 marzo 1957, dai rappresentanti di sei Paesi (Italia, Francia, Repubblica federale di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). La CEE ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonico delle attività economiche nell’insieme della CEE, un’espansione continua ed equilibrata, un’accresciuta stabilità, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati membri. Il trattato indica anche le linee d’azione della CEE, che riguardano l’unione doganale e l’adozione di una tariffa doganale esterna nei confronti degli Stati terzi; l’unione economica, cioè il libero movimento di uomini, servizi e capitali; l’instaurazione di politiche comuni nel settore dell’agricoltura e dei trasporti; l’armonizzazione delle politiche economiche e delle legislazioni relative; la creazione di risorse nuove attraverso la valorizzazione delle regioni sottosviluppate e delle forze di lavoro inutilizzate. Il sistema istituzionale della CEE è modellato secondo uno schema quadripartito che comprende: Parlamento, Consiglio dei ministri, Commissione, Corte di giustizia. Il Parlamento è l’organo di rappresentanza politica; in origine disponeva solo di potere consultivo e i suoi membri non erano eletti a suffragio universale diretto; dal 1979 vengono eletti direttamente dai cittadini europei attraverso consultazioni che si svolgono ogni cinque anni. Ha poteri di controllo generale sull’operato della Commissione. Il Consiglio, organo di direzione politica, è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, cioè da ministri. La Commissione è l’organo esecutivo della Comunità, un collegio indipendente dai governi degli Stati membri che la nominano di comune accordo; ha attribuzioni molto vaste, che investono la vigilanza sull’applicazione delle norme del trattato e delle decisioni comunitarie. La Corte di giustizia è l’organo giurisdizionale che assicura il rispetto del diritto nell’ordinamento comunitario. La CEE ha un bilancio le cui entrate sono alimentate dai contributi degli Stati membri ripartiti secondo percentuali fissate dal trattato. Nella struttura della CEE assumono particolare rilievo due istituti finanziari, il Fondo sociale e la Banca europea degli investimenti (BEI). Il primo ha il compito di promuovere lo sviluppo dell’occupazione e la mobilità dei lavoratori, di fronteggiare le difficoltà di occupazione ed eventuali esigenze di riconversione collegate all’unificazione del mercato. La BEI, organismo internazionale autonomo a carattere finanziario, deve contribuire allo sviluppo equilibrato del «mercato comune», agevolando il finanziamento degli investimenti. Con l’entrata in vigore, nel 1993, del Trattato di Maastricht, la denominazione CEE è stata sostituita da quella di Comunità Europea (CE). La CE continua a costituire un pilastro fondamentale dell’Unione Europea.

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